ordinanza n. 6826 del 7 aprile 2016

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I 16
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - T
Oggetto
Composta dagli ami Sigg.ri Magistrati:
Dott.
MARCELLO IACOBELLIS
- Presidente -
Dott.
GIUSEPPE CARACCIOLO
- Consigliere
Dott.
MARIO CIGNA
Dott.
GIULIA IOFRIDA
Dott.
IRPEG IRES
ACCERTAMENTO
Ud. 18/02/2016 - CC
Consigliere -
R.G.N. 1241/2015
- Consigliere -
ROBERTA CRUCITTI
- Rel. Consigliere -
Ci-DLL
Rep.
pi0115.311C atei la 5 ,cg-1nte
ORD INANZA
sul ricorso 1241-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore Generale
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
- ricorrente nonche contro
FILEUR S.R.L., in liquidazione;
- intimata avverso la sentenza n.303/24/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della PUGLIA-SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata
il 19/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2016 dal
Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Ritenuto in fatto
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L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Casarano, recependo le risultanze di un
processo verbale di constatazione, emise nei confronti della Fileur s.r.l. avviso con
il quale procedeva al recupero del credito di imposta per incremento occupazionale
ex art.7 della legge n.388/2000, indebitamente utilizzato per gli anni 2002 e 2003,
in quanto, per un verso, la Società aveva compensato un credito fruibile in rniusra
superiore a quella spettante e, per altro verso, il dipendente Ettore Carangelo, al
momento dell'assunzione, non era in possesso dei requisiti di cui all'art.7 della
legge citata, risultando essere stato occupato con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato nei 24 mesi precedenti l'assunzione.
11 ricorso proposto dalla Società avverso l'avviso venne rigettato dall'adita
Commissione tributaria provinciale ma la decisione, appellata dalla contribuente, è
stata modificata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione Tributaria
Regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce.
In particolare, il Giudice di appello ha ritenuto che malgrado il dipendente
fosse stato, effettivamente, nei 24 mesi antecedenti l'assunzione, alle dipendenze
della stessa Fileur sr.!., lo stesso si era dimesso dopo appena un mese, risultando,
altresì, dagli atti che tale lavoratore era rimasto iscritto nella prima classe delle liste
di collocamento, con la conseguenza che l'interruzione di un mese per essere stato
assunto a tempo indeterminato non era causa ostativa alla fruizione del credito.
Avverso la sentenza ricorre, con tre motivi, l'Agenzia delle Entrate.
La Società non ha svolto attività difensiva.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c. è stata fissata
l'adunanza della Corte in camera di consiglio con rituale comunicazione alle parti
Considerato in diritto
1.Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa
applicazione dell'art.7, corrimi 1 e 5, lettera b. della legge n.388/2000 laddove la
Commissione regionale pugliese aveva ritenuto che l'interruzione di un mese dello
stato di disoccupazione non fosse ostativa alla fruizione del credito in oggetto.
2. La censura è fondata. La legge n. 388 del 2000, art. 7, al comma 1,
prevede che ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2000 e il
31 dicembre 2003, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto
di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta e, al successivo
comma 5, prevede che "il credito d'imposta di cui al comma 1, spetta a condizione che: a) i
Ric, 2015 n. 01241 sez. MT - ud. 18-02-2016
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nuovi assunti siano di età non inferiore a 23 anni; b) i nuovi assunti non abbiano svolto attività
di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di handicap
individuati ai sensi della L 5 febbraio 1992, n. 104; c) siano osservati i contratti collettivi
nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta; d)
siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal D.Lgs. 19
settembre 1994, n. 626 e D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni,
nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed
igiene del lavoro". Il soprariportato comma 5, prevede, dunque, una serie di
condizioni per la spettanza del beneficio, nel senso che in mancanza anche di una
sola, il beneficio non "spetta" (Cass.n.5347/2014 e tra numerose altre in termini
Cass. n. 5128 del 2001).
3. Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli
altri due proposti in via subordinata, la cassazione della sentenza impugnata con
rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia,in diversa composizione,
affinché proceda al riesame, alla luce del principio esposto, ed esamini le ulteriori
questioni ritenute assorbite oltre a regolare le spese di questo giudizio.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri,
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della
Puglia, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di questo
giudizio.
Così deciso in Roma il 18 febbraio 2016.
Il Pr sidente
0905111,30 It4 cfficet
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Ric. 2015 n. 01241 sei. MT - ud. 18-02-2016
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