Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 27/04/2016, n. 8344

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783 44
REPUBBLICA ITALIANA _
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Registro. Benefici "prima casa".
Area destinata a "ville". Rilevanza
delle previsioni contenute nel pianc
di lottizzazione. Irrilevanza delle
caratteristiche dell'abitazione.
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.
Presidente
Chindemi
Domenico
Oggetto
R.G.N.
Dott.
Liana
Zoso
Consigliere
Dott.
Ernestino
Bruschetta
Consigliere rel.
Dott.
Marina
Meloni
Consigliere
10103/11
Rep.
Dott.
Consigliere
Stalla
Giacomo
T.7d. 22/3/16
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 10103/11 proposto da:
Agenzia
Entrate,
delle
rappresentante
pro tempore,
in persona
del
legale
elettivamente domiciliato
in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope
legis;
- ricorrente contro
Lattanzi Nilla e Zitelli Giancarlo, elettivamente
domiciliati in Roma, Via Filippo Nicolai n. 22, presso
lo Studio dell'Avv. Marco Cherichelli, rappresentati e
difesi dall'Avv.Carmelo Ratano, giusta delega a margine
del controricorso;
- controricorrenti avverso la sentenza n. 92/14/10 della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 23
febbraio 2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22 marzo 2016 dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l'Avv. dello Stato Barbara Tidore, per la
ricorrente;
udito l'Avv. Carmelo Ratano, per i controricorrenti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.sp Luigi Cuomo, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.
Fatto
Con l'impugnata sentenza
n. 92/14/10
depositata il 23
febbraio 2010 la Commissione Tributaria Regionale del
Lazio, respinto l'appello proposto dall'Agenzia delle
Entrate, confermava la decisione n.
79/02/09
della
Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo che aveva
accolto il ricorso di Lattanzi Nilla e Zitelli
Giancarlo avverso l'avviso di liquidazione n. art. 2005
1T 575 con il quale veniva revocato il beneficio
cosiddetto «prima casa» previsto dall'art. 1, Nota II
bis, Parte I, Tabella allegata al d.p.r. 26 aprile 1986
n. 131 in relazione all'acquisto di «una porzione di
un villino familiare» in Sutri, avendo l'Ufficio ai
sensi dell'art. 1 d.m. 2 agosto 1969 considerato
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l'abitazione di <<lusso>> in quanto compresa in una
<<zona>> destinata alla costruzione di «ville».
La CTR spiegava il rigetto dell'appello argomentando
nel senso che «la definizione di destinazione della
lottizzazione Colle Diana intesa come realizzazione di
ville,
non
corrispondeva
assolutamente
alla
destinazione urbanistica risultante dalla Convenzione
della lottizzazione e dal vigente piano regolatore del
Comune di Sutri>>, osservava difatti la CTR che <<il
regolamento edilizio redatto in data antecedente alla
emanazione
del
d.m.
2/8/69
e
poi
in
base
all'approvazione ed adozione del PRG Comunale non
prevede tipologie di costruzioni a ville>>.
Contro la sentenza della CTR, l'Ufficio proponeva
ricorso per cassazione affidato a due motivi.
I contribuenti resistevano con controricorso, eccependo
in
limine
l'inammissibilità dell'avversaria
impugnazione.
Diritto
1.
I contribuenti hanno eccepito la tardività del
ricorso per cassazione, ma infondatamente atteso che il
termine per la notifica scadeva sabato 9 aprile 2011,
termine prorogato ex art. 155, comma 5, c.p.c. a lunedì
11 aprile 2011 (Cass. sez. trib. n. 27048 del 2015;
Cass. sez. lav. n. 6212 del 2010), giorno di spedizione
della notifica a mezzo posta (Cass. sez. I n. 17748 del
2009; Cass. sez. lav. n. 11024 del 2007).
2. Con il primo motivo di ricorso l'Ufficio censurava
la sentenza denunciando in rubrica <<Violazione e falsa
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applicazione di norme di diritto,
ex art. 360, coma l,
n. 3 c.p.c.: in particolare, dell'art. 1, nota II
bis,
della Tariffa parte prima allegata al d.p.r. 131/86 del
26.4.1986 (TUR) e successive modificazioni e del punto
l D.M. 2/8/1969>>, in sintesi lamentando che la CTR
erroneamente non aveva riconosciuto la destinazione a
<<ville>> della <<zona>>, nonostante l'espressa
previsione contenuta nel Piano Attuativo approvato
prima del PRG, da quest'ultimo comunque <<richiamato e
confermato>>; e che quindi la CTR aveva violato le
norme in esponente che stabilivano l'irrilevanza delle
caratteristiche di <<villa>> dell'abitazione, atteso
che la perdita dell'agevolazione conseguiva alla
semplice inserzione dell'abitazione in <<zona>>
destinata a «ville».
Il motivo è fondato.
In effetti la CTR, che nella sostanza ha dato atto che
in quella <<zona>> il <<regolamento edilizio>>
prevedeva la costruzione di «ville», ha ritenuto che
le stesse non fossero da considerarsi tali. E questo
sia perché le costruzioni permesse dal PRG non
presentavano le caratteristiche delle <<ville>> e sia
perché il ridetto <<regolamento edilizio>> non poteva
dare una definizione di «ville» conforme a quella di
cui all'art. 1 d.m. 2 agosto 1969 in quanto emanato
<<in data antecedente>>. Ma con ciò la CTR ha fondato
la decisione sulla valutazione delle caratteristiche
<<intrinseche>> che le abitazioni debbono avere per
essere considerate <<ville>>, valutazione che è
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contraria a legge atteso che la perdita del beneficio
in parola consegue invece alla semplice inserzione
dell'abitazione in una <<zona>> destinata alla
costruzione di «ville» (Cass. sez. trib. n. 16025 del
2015; Cass. sez. VI n. 2755 del 2012).
3. Assorbito il secondo motivo.
4. Non essendo necessario accertare ulteriori fatti, la
controversia deve essere decisa nel merito con il
rigetto del ricorso originariamente promosso dai
contribuenti
avverso
l'impugnato
avviso
di
liquidazione.
5. Nella particolarità della vicenda, debbono farsi
consistere le ragioni che inducono la Corte a
compensare le spese di ogni fase e grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara
assorbito il secondo, cassa l'impugnata sentenza e
decidendo nel merito, respinge il ricorso dei
contribuenti; compensa integralmente le spese di ogni
fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 22 marzo 2016
Il Consigliere estensore
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1 Presidente
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ministrativo
11 Direttor
Stefano LUMBO
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