Cassazione con l`ordinanza n. 3411/2017

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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3411 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA
ORDINANZA
sul ricorso 2155-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente contro
FORCIGNANO' ELEONORA, FORCIGNANO' ALESSANDRO
AMEDEO, FORCIGNANO' FEDERICA, BUTTAZZO ANNA, in
qualità di erede di Forcignanò Amedeo e di tutore di Forcignanò
Alessandro Amedeo, tutti eredi di Forcignanò Amedeo;
- intimati avverso la sentenza n. 17/22/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA-SEZIONE DISTACCATA
di LECCE, depositata il 08/01/2015;
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Data pubblicazione: 08/02/2017
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata dell'11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott.
ROBERTA CRUCITTI.
Fatti di causa
La Commissione Tributaria Regionale della Puglia-
grado integralmente favorevole ai contribuenti- con la sentenza
indicata in epigrafe ribadiva l' illegittimita del diniego al
condono proposto ex art.9 bis della legge n.289/2002 e della
conseguenziale cartella notificati a Eleonora Forcignanò ed
altri, ritenendo che per il perfezionamento della definizione di
cui all'art.9 bis della legge n.289/2002 fosse sufficiente il
versamento della prima rata.
Avverso la sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto
ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.
I contribuenti non hanno svolto attività difensiva.
A seguito di proposta ex art.380 bis c.p.c. è stata fissata
l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali
comunicazioni.
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della
presente motivazione in forma semplificata.
Ragioni della decisione
1.Con l'unico motivo si lamenta la violazione e/o falsa
applicazione dell'art.9 bis della legge n.289/2002 laddove la
CTR aveva ritenuto che la definizione agevolata fosse valida
nonostante l'omesso versamento della rate successive alla
prima.
2. Il ricorso è manifestamente fondato. Nella specifica
materia l'orientamento di questa Corte appare consolidato nel
ritenere che in tema di condono fiscale, in assenza di
Ric. 2016 n. 02155 sez. MT - ud. 11-01-2017
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
sezione distaccata di Lecce -confermando la decisione di primo
disposizioni quali quelle di cui agli artt. 8, 9, 15 e 16 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 - che considerano efficaci le
ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento
integrale insuscettibili di applicazione analogica, perché
connesse a norme di tipo eccezionale, nell'ipotesi prevista
sanzioni si verifica solo se si provvede al pagamento (in
un'unica soluzione o in modo rateale) delle imposte, nei termini
e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la
conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale
pagamento, l'istanza di definizione diviene inefficace e si
verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizione
anticipata. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19546 del 23/09/2011;
Id. n. 20745 del 2010 e di recente, ex multis, n.25238/2013).
3. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza
impugnata va cassata e va disposto il rimvio alla CTR della
Puglia anche per il regolamento delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza
impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione
tributaria regionale della Puglia, in diversa composizion
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
dall'art. 9 bis della legge citata la non applicazione delle