Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1527 Anno 2017
Presidente: BOTTA RAFFAELE
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA
SENTENZA
sul ricorso 25206-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente contro
BARSINI ANGELA TERESA, elettivamente domiciliata in
ROMA VIA LUTEZIA 8, presso lo studio dell'avvocato
ANTONIO CAMPAGNOLA, che la rappresenta e difende
giusta delega in calce;
- controricorrente -
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Data pubblicazione: 20/01/2017
avverso la sentenza n. 230/2012 della COMM.TRIB.REG.
di FIRENZE, depositata il 25/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/12/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;
ha chiesto raccoglimento;
udito per la controricorrente l'Avvocato GASPERINI
ZACCO per delega dell'Avvocato CAMPAGNOLA che si
riporta e chiede il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.
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udito per il ricorrente l'Avvocato PUCCIARIELLO che
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione.
§ 1.
L'agenzia delle entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della
sentenza n. 230/1/12 del 25 settembre 2012 con la quale la commissione tributaria
regionale della Toscana, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittima la
cartella di pagamento notificata dal concessionario Gerit spa, 1'8 febbraio 2008, alla
contribuente Angela Teresa Barsini; a seguito di sentenza della corte di cassazione n.
26697/05 del 6 dicembre 2005, confermativa di avviso di rettifica e liquidazione
In particolare, ha rilevato la commissione tributaria regionale che la notificazione
della cartella in oggetto era intervenuta oltre il termine di decadenza di cui all'articolo
25 d.P.R.602/73 (31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui
l'accertamento è diventato definitivo), qui applicabile in luogo degli articoli 76 e 78
d.P.R. 131/86.
Resiste con controricorso la Barsini, mentre nessuna attività difensiva è stata
svolta dal concessionario.
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14
settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
§ 2.
Con l'unico motivo di ricorso l'agenzia delle entrate deduce - ex art.360, 1^ co.
n. 3 cod.proc.civ. - violazione e falsa applicazione degli articoli 31 dpr 643/72, 76-78
d.P.R. 131/86 e 25 d.P.R.602/73. Per avere la commissione tributaria regionale
rilevato la decadenza dalla riscossione, nonostante che il termine di riferimento
dovesse essere individuato, stante l'applicazione all'Invim della disciplina sull'imposta
di registro, nell'articolo 76, 2^ co. lett.b) d.P.R. 131/86 (tre anni dalla definitività
della sentenza resa nel giudizio avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione), ovvero
nell'articolo 78 d.P.R. cit. (termine di prescrizione decennale).
§ 3.
Il ricorso è fondato.
Va infatti considerato che la cartella in oggetto si riferisce ad una pretesa
impositiva divenuta definitiva non già per effetto dell'acquiescenza prestata dal
contribuente in fase amministrativa - ipotesi alla quale si riferisce il termine di
decadenza di cui all'articolo 25 d.P.R.602/73, applicabile anche ai tributi indiretti bensì a seguito di sentenza inoppugnabile resa a definizione del giudizio di
opposizione all'avviso di accertamento; con conseguente inapplicabilità del termine
erroneamente individuato, appunto ex articolo 25 cit., nella sentenza qui impugnata.
Va detto che parimenti inapplicabile deve ritenersi il diverso termine di decadenza
di cui all'articolo 76 2^ co.lett.b) d.P.R. 131/86; non perché quest'ultima disposizione
non sia astrattamente applicabile anche all'Invim (al contrario, vale in proposi5p il
richiamo operato dall'articolo 31 dpr 643/72), ma perché l'art.76 cit. si riferisc alla
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Ric.n.25206/13 rg. - Ud.del 16 dicembre 2016
t.
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Invim.
decadenza dell'amministrazione finanziaria nella fase di imposizione ed accertamento
della pretesa tributaria, non già in quella di riscossione in forza di giudicato.
Ne consegue che il termine di perenzione - non di decadenza, ma dì prescrizione doveva essere qui individuato in quello decennale di cui all'articolo 78 d.P.R. 131/86;
trattandosi di realizzazione - mediante riscossione esattoriale - di un credito che, in
forza dell'accertamento giudiziale definitivo, era divenuto ormai certo, liquido ed
esigibile.
"in tema di
imposta di registro, qualora la pretesa erariale si fondi su di una sentenza passata in
giudicato, la relativa cartella esattoriale, avendo ad oggetto un credito
definitivamente accertato a seguito di contenzioso e, come tale, avente titolo nella
sentenza, va emessa entro il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 78
del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; non trovando applicazione, nell'ipotesi, né il
termine triennale di decadenza di cui all'art.
76 del medesimo d.P.R., che concerne,
invece, l'esercizio del potere di imposizione, né il termine annuale di decadenza
sancito dall'art. 17, lett. c), del d.P.R. n. 602 del 1973 (rilevante "pro tempore"), che
attiene alle somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio divenuti definitivi per
mancata impugnazione dell'atto impositivo che li contiene" (Cass. n. 8380/13; in
termini, più di recente, Cass. 9597/16).
Vale, in particolare, anche nella fattispecie qui in esame l'osservazione posta a base
di tale orientamento giurisprudenziale, secondo cui - in tal caso - il titolo della
pretesa tributaria non è più l'atto impositivo, ma la sentenza che ne ha confermato la
legittimità pronunciando sul rapporto; sicché è la sentenza, non l'atto, che viene ad
avere successiva esecuzione.
Posto che tale termine è stato qui pacificamente osservato (notificazione della
cartella 8 febbraio 2008, a seguito di definitività 6 dicembre 2005 della sentenza
Cass. 26697/05), l'affermata perenzione va esclusa.
La sentenza della commissione tributaria regionale va dunque cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, né essendo state dedotte
altre questioni controverse, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex
art.384 cod.proc.civ., mediante rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;
spese di legittimità e merito compensate, in ragione del consolidamento soltanto in
corso di causa del richiamato orientamento giurisprudenziale di legittimità.
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La Corte
- accoglie il ricorso;
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Ric.n.25206/13 rg. - Ud.del 16 dicembre 2016
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Va dunque riaffermato l'orientamento di legittimità secondo cui:
-
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso
introduttivo della contribuente;
-
compensa le spese di legittimità e merito;
-
v.to l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato
dalla L. n. 228 -del 2012;
-
dà atto della non-sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico
della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
Così deciso
Ila camera di consiglio della quinta sezione civile in data 16
dicembre 2016.
Il Co
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pari a quello dovuto per il ricorso principale.