Cassazione con la sentenza n. 23050/2016

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Civile Sent. Sez. 5 Num. 23050 Anno 2016
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: BOTTA RAFFAELE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
E q uitalia Sud S.p.A., in persona del le g ale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via Leonida Bissolati 76, presso l'avv.
Pasq uale Vari, che la rappresenta e difende g iusta dele g a in calce al ricorso ;
- ricorrente -
Contro
Ricci Sante ;
- intimato —
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Re g ionale del Lazio
(Roma), Sez. 10, n. 115/10/11 del 3 marzo 2011, depositata il 2 ma gg io
2011, non notificata ;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 20 ottobre 2016 dal
Relatore Cons. Raffaele Botta ;
Udito l'avv. Pas q uale Vari per la parte ricorrente ;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'acco g limento del ricorso per
q uanto di ra g ione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l'impu g nazione di una iscrizione ipotecaria su
cartelle delle q uali il contribuente lamentava il difetto di notificazione così come dell'avviso previsto dall'art. 50, d.P.R. n. 602 del 1973, la prescrizione del credito e la violazione dell'art. 17, d.P.R. n. 602 del 1973.
La Commissione adita, nella contumacia del concessionario, in assenza
della prova della notifica delle cartelle e ritenendo che fosse stata iscritta
un'ipoteca per un credito inferiore ad C 8.000,00 acco g lieva il ricorso.
L'appello del concessionario, il q uale eccepiva un parziale difetto di g iurisdizione e la rituale notifica delle cartelle che produceva in atti, era re-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Data pubblicazione: 11/11/2016
Oggetto:
Iscrizione ipotecaria.
Limite di € 8.000,00.
Necessità di far riferimento a tutti i crediti iscritti (di natura
tributaria e non).
spinto, con la sentenza in epigrafe, nella contumacia del contribuente,
ritenendo che il giudice tributario potesse rilevare d'ufficio la violazione
dell'art. 76, d.P.R. n. 602 del 1973, norma che dichiarava applicabile anche all'iscrizione ipotecaria.
Avverso tale sentenza il concessionario propone ricorso per cassazione
con quattro motivi. Il contribuente non si è costituito.
MOTIVAZIONE
1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta che il giudice di meri-
regolare esecuzione il concessionario aveva provato depositando in atti
la relativa documentazione.
2. Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia la violazione dell'art. 76, d.P.R. n. 602 del 1973, nonché illogicità della motivazione, in
quanto l'ipoteca iscritta, tenuto conto di tutti i crediti (di natura tributaria e non) portati dalle cartelle prodotte, era riferita ad una pretesa di
molto superiore ad C 8.000,00.
3. Con il terzo motivo la parte ricorrente reitera l'eccezione di parziale
carenza di giurisdizione in capo al giudice tributario che avrebbe dovuto
impedire l'annullamento dell'iscrizione per la parte sottratta alla competenza di quest'ultimo.
4. Con il quarto motivo la parte ricorrente lamenta che il giudice di merito abbia fatto applicazione del disposto di cui all'art. 76 d.P.R. n. 602 del
1973, nonostante non vi fosse stata in proposito alcuna eccezione di
parte.
5. Poiché la sola ratio decidendi dell'impugnata sentenza è costituita dalla ritenuta insufficienza del credito tributario a legittimare l'iscrizione ipotecaria in quanto inferiore ad C 8.000,00 assume valore decisivo e assorbente il secondo motivo.
5.1. La censura è fondata.
5.2. Questa Corte ha infatti stabilito che «in tema di iscrizione di ipoteca
relativa a debiti tributari, per il raggiungimento della soglia minima di
ottomila euro a tal fine prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, occorre fare riferimento a tutti i crediti iscritti a ruolo, anche se oggetto di contestazione da parte del contribuente, atteso che, ai
sensi degli artt. 49 e 50 del citato d.P.R., il ruolo costituisce "titolo esecutivo" sulla base del quale il concessionario "può procedere ad esecuzione forzata", ovvero "può promuovere azioni cautelari conservative,
nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore", purché "sia inutilmente trascorso il termine di 60 giorni dalla no-
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to abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla notifica delle cartelle la cui
tificazione della cartella di pagamento", senza che assuma alcuna rilevanza la contestazione dei crediti posti a fondamento dello stesso»
(Cass. n. 2190 del 2014; v. anche Cass. n. 20055 del 2015).
6. Pertanto deve essere accolto il secondo motivo, assorbiti i restanti; la
sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla
Commissione Tributaria del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria del Lazio in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 20 ottobre 2016.
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