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Civile Sent. Sez. L Num. 21648 Anno 2016
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI
SENTENZA
sul ricorso 15553-2014 proposto da:
CO.M.P.A.S.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 0.N.L.U.S.
C.F.
00450990452,
in
persona
del
legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo
studio
2016
dell'avvocato
RICCARDO
CHILOSI,
che
la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
3087
contro
GEYEROVA DANA;
- intimata -
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Data pubblicazione: 26/10/2016
avverso la sentenza n. 526/2013 della CORTE D'APPELLO
di GENOVA, depositata il 17/12/2013 R.G.N. 500/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/09/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO
PIERGIOVANNI PATTI;
CHILOSI RICCARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udito l'Avvocato DE MARCO PAOLO per delega Avvocato
RG 15553/2014
FATTO
Con sentenza 17 dicembre 2013, la Corte d'appello di Genova rigettava la domanda di
Dana Geyerova di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo
intimatole il 30 giugno 2011 (con effetto dal 4 luglio 2011) dalla datrice Co.M.P.A.S.S.
s.c.s. Onlus, pure condannandola alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio in
dichiarato l'illegittimità, condannando la società a reintegrarla nel posto di lavoro, a
corrisponderle le differenze retributive maturate dalla data di recesso a quella di
reintegrazione e a regolarizzarne la posizione contributiva.
A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva legittimo il licenziamento per la
sussistenza del giustificato motivo oggettivo, consistente nella soppressione del posto di
lavoro in conseguenza della perdita dell'appalto con la USL n. 1 di Carrara, che aveva
abolito dal 4 luglio 2011 (data di decorrenza del licenziamento intimato) il reparto
"camere paganti" dell'ospedale di Carrara, presso cui dalla data di assunzione (1
dicembre 2005) Dana Geyerova aveva lavorato in qualità di infermiera.
Essa reputava poi, contrariamente al Tribunale, che la società datrice avesse adempiuto
al proprio obbligo (non già di valutazione comparativa dei lavoratori in carico presso le
diverse strutture appaltate nel servizio in base ai criteri prescritti per i licenziamenti
collettivi, inapplicabili, neppure analogicamente, a quelli individuali, ma) di ricollocazione
della lavoratrice: avendole offerto una tale possibilità, tuttavia rifiutata da questa fino
alla chiusura del servizio cui addetta; sicchè, l'impossibilità di reimpiego era dipesa
direttamente dalle sue determinazioni.
Con atto notificato il 12 (18) giugno 2014, Co.M.P.A.S.S. s.c.s. Onlus ricorre per
cassazione con unico motivo, mentre la lavoratrice è rimasta intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.,
ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per vizio di ultrapetizione della Corte
territoriale nell'affermazione,
licenziamento, secondo cui:
subito dopo
l'accertamento della
legittimità del
"Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di
restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado formulata
dall'appellante, poichè, in atti, non vi è prova di esborso alcuno".
Ciò in assenza di
domanda in tale senso in riferimento alla principale di rigetto integrale delle domande
avversarie, ma solo alla subordinata di riduzione del risarcimento del danno liquidato per
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
favore di questa: così riformando la sentenza di primo grado, che ne aveva invece
RG 15553/2014
la detrazione dei redditi che la lavoratrice avrebbe percepito accettando il trasferimento
dal 10 giugno 2011 presso la struttura di Villa Versilia in Montignoso.
Il motivo è inammissibile.
Co.M.P.A.S.S. s.c.s. Onlus è carente di interesse, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., in quanto
principio applicabile anche al giudizio di impugnazione: in esso l'interesse ad impugnare
accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone, non potendo
consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di
una sua parte, nell'insussistenza di un risultato utile ed apprezzabile conseguibile (Cass.
15 gennaio 2016, n. 594; Cass. 27 gennaio 2012, n. 1236).
Nel giudizio di appello, la società ricorrente è infatti risultata pienamente vittoriosa, in
assenza di alcun nocumento comportato dal passaggio argomentativo suindicato, tra
l'altro nella sola parte motiva e senza alcuna autonoma consistenza decisoria, così da non
configurare neppure violazione del principio denunciato di corrispondenza del chiesto al
pronunciato (per la relativa nozione, sia pure in relazione alla contraria ipotesi di omessa
pronuncia: Cass. 16 maggio 2012, n. 7653).
Peraltro, anche a volerne ritenere la natura di pronuncia, neppure si ravvisa quale effetto
pregiudizievole potrebbe derivare a Co.M.P.A.S.S. s.c.s. Onlus dalla formazione di
giudicato sulla (supposta) statuizione; né la società lo ha allegato, prospettando di avere
eventualmente sostenuto esborsi non più ripetibili.
Dalle superiori idiscende allora coerente l'inammissibilità del ricorso, senza l'assunzione di
alcun provvedimento sulle spese, essendo la parte vittoriosa rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art. 13, comma
lquater d.p.r. 115/2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma lbis dello
stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2016
est.
Il Presidente
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
una sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale