Cassazione con l`ordinanza 3716/2017

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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3716 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA
ORDINANZA
sul ricorso 4148-2013 proposto da:
ORABONA ISIDORO RBNSDR47T26F839K, elettivamente
domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DI PIETRO PAPA 95,
presso lo studio dell'avvocato GIORGIO LANZONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA FRANZESE giusta
procura a margine del ricorso;
- ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente
contro
EQUITALIA SUD SPA;
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Data pubblicazione: 13/02/2017
- intimata avverso la sentenza n. 231/50/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA del2/04/2012,
depositata il 19/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
GIULIA IOFRIDA.
In fatto
Orabona Isidoro propone ricorso per cassazione, affidato ad un
motivo, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (che resiste con
controricorso) e di Equitalia Sud spa (che non resiste), avverso
la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania n. 231/50/2012, depositata in data 19/06/2012, con
la quale - in controversia concernente l'impugnazione di una
cartella di pagamento emessa ex art.36 bis DPR 600/1973 per
IRAP dovuta in relazione all'anno d'imposta 2006 ed all'attività
di dottore commercialista - è stata riformata la decisione di
primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d'appello, nell'accogliere il gravame
dell'Ufficio erariale, hanno sostenuto che "l'incidenza dei costi
per compensi a terzi ("pari ad 39.832,00")" -
secondo
l'Ufficio appellate relativi a "gestioni contabili" effettuate da
società di servizi "per conto dello studio': -
sui compensi
dichiarati dimostrava "la sussistenza di uno studio organizzato
con diverse collaborazioni esterne".
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c., è stata
fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto
la redazione della ordinanza con motivazione semplificata
In diritto
Ric. 2013 n. 04148 sez. MT - ud. 11-01-2017
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
non partecipata dell'11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott.
1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa
appPcazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 2,3,8,27 e 36
d.lgs. 446/1997, avendo i giudici della C.T.R. ritenuto
assoggettabile ad IRAP l'attività professionale svolta senza
l'ausilio di dipendenti e con beni strumentali di modesto valore,
per "una società terza per prestazioni relative ad operazioni
contabili e quindi non afferenti all'organizzazione dell'attività
professionale".
2. La censura è infondata.
Questa Corte ha affermato che l'IRAP coinvolge una capacità
produttiva
"impersonale ed aggiuntiva"
rispetto a quella
propria del professionista ed, a norma del combinato disposto
del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo
periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l'esercizio delle attività di
lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49,
comma 1, è escluso dall'applicazione dell'IRAP solo qualora si
tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito
della autonoma organizzazione - il cui accertamento spetta al
giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità solo
se congruamente motivato - ricorre quando il contribuente, per
quanto qui interessa, impieghi beni strumentali eccedenti,
secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile
per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure
si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass. S.U.
n. 12109 del 2009; cfr., da ultimo, Cass. nn. 23370 del 2010 e
16628 del 2011; Cass. 16406/2015).
Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha poi, di
recente, affermato il seguente principio di diritto:
"Con
riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma
organizzazione - previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15 settembre
Ric. 2013 n. 04148 sez. MT - ud. 11-01-2017
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afferendo inoltre i compensi corrisposti a terzi ai costi sostenuti
1997, n. 446 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito
ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente
motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi
forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi,
inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui
responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali
indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di
organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di
lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un
collaboratore che esplichi mansioni
di
segreteria ovvero
meramente esecutive".
Con riguardo specifico, poi, all'impiego non occasionale di
lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che
configurano l'esistenza di un'autonoma organizzazione, questa
Corte ha già affermato che è soggetto ad Irap il professionista
che, per prestazioni afferenti l'esercizio della propria attività,
eroga elevati compensi a terzi, restando indifferente il mezzo
giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a
una società di servizi o un'associazione professionale (Cass.
23761/2010; Cass. 22674/2014, nella quale la Corte ha
confermato la decisione di merito e ritenuto legittimo
l'assoggettamento al tributo del commercialista che, per
prestazioni afferenti l'esercizio della propria attività - in
particolare per la tenuta della contabilità dei propri clienti,
funzionale all'attività di consulenza fiscale e societaria -, aveva
impiegato in modo non occasionale una società di servizi
retribuita a percentuale, erogandole significativi compensi per
le sue prestazioni).
La sentenza della C.T.R. risulta conforme a detti principi di
diritto, avendo affermato che l'attività professionale era
Ric. 2013 n. 04148 sez. MT - ud. 11-01-2017
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eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo
assoggettabile ad IRAP, essendo evincibile l'autonoma
organizzazione dell'attività professionale dal fatto che i
compensi a terzi erano attinenti a gestione di contabilità per
conto dello studio (dottore
commercialista)
e comunque
potevano considerarsi elevati ed implicanti conseguentemente
3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza, nel rapporto ricorrente/Agenzia delle Entrate,
nulla
dovendo
invece
essere
liquidato
nel
rapporto
ricorrente/Equitalia Sud, non avendo l'intimata svolto attività
difensiva. Non opera il disposto di cui all'art. 13 comma l
quarter D.P.R. 115/2002, in quanto H primo ricorso è stato
notificato all'Agenzia delle Entrate il 23/01/2013 e la normativa
si applica ai ricorsi pendenti alla data dei 31/01/2013.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i! ricorrente al rimborso in
favore della controricorrente Agenzia delle Entrate, delle spese
processuali, liquidate in complessivi C 1.500,00, titolo di
compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso, in Roma, l'11/01/2017.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
un utilizzo non occasionale.