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Irap Professionisti – l’accrescimento della capacità di reddito
Renzo La Costa
L’organizzazione che accresce in modo significativo la capacità di reddito è presupposto
impositivo per l’assoggettabilità dei redditi ad Irap. In piena coerenza con il consolidato
principio dettato dalle Sezioni Unite, la Corte di Cassazione avalla l’imposizione Irap nei
confronti del professionista per il quale emergono i caratteri distintivi della autonoma
organizzazione (ordinanza Corte di Cassazione 18 ottobre 2016, n. 21044). Nella
controversia concernente l’impugnazione da parte di un commercialista, dell’avviso di
accertamento portante IRAP per un anno di imposta, la Commissione Tributaria Regionale
confermava la decisione di primo grado di rigetto del ricorso. In particolare, il Giudice di
appello, riteneva che, nel caso in esame, come indicato nei quadri RE del mod. unico del
contribuente, le spese per compensi a terzi, per prestazioni di lavoro dipendente, le spese
"diverse" rilevanti, dimostrano che il contribuente si è avvalso di una organizzazione che
accresce in modo significativo la sua capacità di reddito. Il contribuente proponeva ricorso.
Ha ribadito la suprema Corte di aver affermato che l'IRAP coinvolge una capacità
produttiva "impersonale ed aggiuntiva" rispetto a quella propria del professionista
(determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e colpisce un reddito che
contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa
"esterna", cioè da "un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore
economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività
intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del
professionista (lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione
dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto
ed indiretto etc.," cosicché è "il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa
che coadiuva ed integra il professionista ... ad essere interessato dall'imposizione che
colpisce l'incremento potenziale, o quid pluris, realizzabile rispetto alla produttività auto
organizzata del solo lavoro personale" (Cass. n. 15754/2008). Il successivo contrasto
giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle
Sezioni Unite le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al
presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma
organizzazione -previsto dall’art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n.446-, il cui accertamento
è rimesso al giudice da merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente
motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile
dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui
responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id plerumque
accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell’attività in assenza di organizzazione,
oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego
dì un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive. 2.1. La
sentenza impugnata si muove lungo tale solco interpretativo, avendo valorizzato gli
elementi probatori offerti (spese per compensi a terzi, per prestazioni di lavoro dipendente,
spese "diverse" rilevanti) al fine di valutare la sussistenza di un’autonoma organizzazione.
In conclusione, il ricorso è stato rigettato.