Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26295 Anno 2016 Presidente: SCHIRO' STEFANO Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 20/12/2016

ORDINANZA

sul ricorso 11403-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

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ricorrente

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INCHES ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 80, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO CROCE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELA MARIA MONTI giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

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controricorrente e ricorrente incidentale

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avverso la sentenza n. 6696/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 15/12/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Ritenuto in fatto

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di Roberto Inches, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, indicata in epigrafe, con la quale - in controversia concernente l'impugnazione di un avviso di accertamento, per IRPEF, IRAP, addizionali, relative all'anno d'imposta 2007 - è stata parzialmente riformata la decisione di primo grado di parziale accoglimento del ricorso del contribuente. In particolare, i giudici d'appello, accogliendo il gravame del contribuente e respingendo quello dell'Agenzia delle Entrate, hanno dichiarato nullo l'atto impositivo, perché recante la firma di impiegato della carriera direttiva e non del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Milano II, Capo dell'Ufficio, non avendo l'Agenzia delle Entrate dimostrato l'esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'Ufficio. Il contribuente resiste con controricorso e propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato. A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c. è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Considerato in diritto

1. L'Agenzia delle Entrate lamenta, con unico motivo ex art.360 n. 3 c.p.c.„ la violazione e/o falsa applicazione dell'art.42 DPR n.600/1973, assumendo di avere prodotto, sin dalle controdeduzioni in primo grado, stralci degli atti dispositivi sulla delega di firma (all.3, il cui contenuto è ritrascritto in ricorso), anche al Dr. Berrafato, sottoscrittore dell'avviso di accertamento oggetto di impugnazione. 2. La censura è infondata. Di recente questa Corte (Cass. n. 22800/2015) ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema d'imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l'avviso di accertamento, a nonna dell'art. 42 del 4. P. R. n.

600 del 1973 e dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, (che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato art. 42), deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell'ufficio o

Ric. 2015 n. 11403 sez. MT - ud. 13-10-2016 -2-

dall'art. 17 del c.c.n.l. comparto "agen.zie _fiscali" per il quadriennio 2002-2005, applicabile "ratione temporis", da un _funzionario di terza area, di cui non è richiesta la qualifica di dirigente; ove, peraltro, il contribuente contesti, anche genericamente, la legittimaione del Inn:zionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento, l'Amministrazione finaniaria, in ragione dell'immediato e ja cile accesso ai propri dati, ha l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi, nonché l'esisten:za della delega".

Trattasi di principio, in punto di onere della prova, da tempo consolidato (cfr. Cass. n.14626/2000). Solo in diversi contesti fiscali - quali ad esempio la cartella esattoriale (Cass. n.13461/12), il diniego di condono (Cass. n.ri 11458/12 e 220/14), l'avviso di mora (Cass. n.4283/10), l'attribuzione di rendita (Cass. n.8248/06) - e in mancanza di una sanzione espressa, opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato; mentre, per i tributi locali, è stata ritenuta valida anche la mera firma stampata, ex L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 87 (Cass. n.9627/12). Nella specie, la C.T.R. ha fatto applicazione dei suddetti principi di diritto ed ha affermato espressamente che,

"alla luce degli atti di causd',

l'Agenzia delle Entrate non ha dimostrato l'esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore dell'avviso di accertamento o

"la presena della delega del titolare

La ricorrente - pur allegando di avere prodotto, in una con le controdeduzioni di primo grado, stralci del provvedimento contenente la delega al menzionato funzionario — non denuncia, nel presente ricorso, l'omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c., quanto l'erronea valutazione del materiale probatorio prodotto ed esaminato dal giudice, sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto, ex art.360 n. 3 c.p.c., profilo infondato per quanto sopra esposto. La ricorrente avrebbe dovuto, semmai, dedurre un errore revocatorio del giudice, laddove sussistenti i presupposti di legge. 3. Il ricorso incidentale condizionato (sulle questioni rimaste assorbite in appello) è, di conseguenza, assorbito. 4.Conclusivamente il ricorso principale va rigettato e quello incidentale condizionato dichiarato assorbito. 5.Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ric. 2015 n. 11403 sez. MT - ud. 13-10-2016 -3-

P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente alla refusione in favore del controricorrente ricorrente incidentale delle spese processuali che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori di legge. Così deciso in Roma il 13 ottobre 2016. te