Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20858 Anno 2016
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: VELLA PAOLA
ORDINANZA
sul ricorso 18085-2015 proposto da:
AGENZIA DELI i
I :NTR. VI F. l 1210661002,in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DE1
PORTOG L'EST 12, presso A V VOCATURA (]N I RAI,K
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope.14,ris;
- ricorrente -
01:1'RESTUDIO SRL, ;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1030/3/2014 della COMMISSIONI'',
TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO del 24/1 _013,
depositata il 20/05/2014;
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Data pubblicazione: 14/10/2016
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei
20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA 1/11,1,A.
FATTO L DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista
dall'art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.
e., D.P.R. n. 600/73 e fusa applicazione dell'ad. 7 L. n. 212100 (in relazione
all'art. 360 n. 3 c.p.c;)",
in quanto la C.T.R. avrebbe erroneamente
confermato la declaratoria della C.I.P. di nullità dell'avviso impugnato
("perché non sottoscritto dal Direttore e perchè non è stata allegata la delega
conferita a colui che quell'atto ha sottoscritto"),
attribuendo "all'Ufficio l'onere di
dimostrare una delega dei poteri di firma dell'accertamento, che invece era già imita
nel suo ruolo di Capo Area Controllo, in virili della preposizione a tale ufficio".
2. Il ricorso, sebbene tempestivo (trattandosi di giudizio instaurato
1'8 giugno 2009 e dunque soggetto al termine di impugnazione annuale
ex
art. 327, primo comma, c,p.c., anie novella), è però infondato.
3. Invero, secondo consolidato orientamento dì questa Corte, "in
tema di accertamento tn'Imtario, ai sensi dell'art. 42, comuni 1 e 3, del (1.P.K n.
600 (lel 1973, ,g il avvisi di accertamento
ill
rettifica e gli accertamenti d'ufficio
devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'affido o da altro firn.zionario
delegato di carriera diretilm"
(da ultimo, Cass. Sei. V, n. 22810/15), con la
conseguenza che "la sottoúrTone dell'avviso di accertamento — atto della p.a.
rilevanza esterna — da pude di s funonar7o diverso da quello istitu_zionaimente
competente a sottoscriverlo, ovvero da parte di
.1111
soggetto da detto filnionario non
validamente ed ef
ficacemente delegato, non soddisfa il requisito di sottoscrkione
previsto, a pena di nullità, dall'art. 42, comuni 1 e 3, dinanzi citato" (Cass.,
sent. n. 14195/00; ord. n. 9736/16).
Ric. 2015 n. 18085 sez. MT ud. 20-07-2016
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1. 1,'amministrazione ricorrente deduce la "viola.zione dell'art. 42, 1 °
5.
Inoltre, in ipotesi di contestazione della sottoscrizione
riconducibile non già al "capo deltifficio titolare", bensì ad un /uiionario
della carriera direttiva", "incombe sall'Atiiministrazione dimostrare il corretto
esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrillore o la presenza della delega
del titolare dell'ufficio, poiché il solo po.s.sesso della qualifica non abilita il
i ficio (Cm.
ocanizzazione essere in concreto iteribile a/ capo dad
NN.
14626100, 17400112, 14942113, del 2013), dal momento che le qualche
professionali di chi emana ratto costituiscono una essenziale garania per il
contribuente" (Cass. un. 18758/14, 22800/15, 24492/15).
6. Tanto risulta affermato "sia in base al principio di leale collaborazione
che „grava sulle parti processuali (e segnalatamente sulla park pubblica), sia in base
al principio della vicinanza della prova, in quanto si discute di circostanze che
coinvolgono direttamente l'Amministrazione,
che detiene la relativa
documentazione, di difficile accuso per il contribuente" (Cass. nn. 18758/14,
1704/13, 14942/13), non essendo peraltro "consentito al giudice tributario
attivare diffido poteri istrution, in ragione del fitto che non sussiste l'impossibilità
di una delle parti di acquisire i documenti in possesso dell'altra, mentre le parti
possono sempre produrre, anche in appello, nuovi documenti ne/ rispetto del
contraddittorio, ai sensi dell'ad. 38, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546" (Cass. sent. n. 14942/13, ord. n. 9736/16).
7. Avendo la sentenza impugnala fatto corretta applicazione dei
richiamati principi, il ricorso va respinto, ma senza condanna alle spese
del presente giudizio, non avendo la parte indinata svolto difese.
P.Q.M.
1,a Corte rigetta il ricorso, e dichiara irripetibili le spese processuali.
DEposnmow
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funzionario della carriera direttiva alla s'ottoserizione, dovendo il potere di