Cassazione nella sentenza n. 2475/2017

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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2475 Anno 2017
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: CARBONE ENRICO
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4277/2013 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei Portoghesi
n. 12 domicilia ex lege;
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ricorrente
-
contro
Cooperativa Pescivendoli a r.I., rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi
Carbone, elettivamente domiciliata in Roma alla via Romeo Romei n.
27 presso lo studio dell'Avv. Simona Martinelli, per procura in calce al
controricorso;
-
con troricorrente
-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Puglia n. 91/6/11 depositata il 20 dicembre 2011.
Il ConsicSJkre est.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Data pubblicazione: 31/01/2017
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio
2017 dal Consigliere Enrico Carbone.
Udito l'Avv. Giancarlo Caselli per la ricorrente e l'Avv. Luigi
Carbone per la controricorrente.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Umberto De Augustinis, che ha concluso per l'accoglimento
FATTI DI CAUSA
Su ricorso della Cooperativa Pescivendoli a r.I., la Commissione
Tributaria Provinciale di Bari annullava l'avviso di accertamento n.
884030200268/2009 emesso nei confronti della società per recupero
IRES, IRAP e IVA 2004 conseguente a rettifica induttiva dei ricavi.
La Commissione Tributaria Regionale della Puglia respingeva
l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'inattendibilità
dell'operazione ricostruttiva, già stigmatizzata dal primo giudice.
L'Agenzia ricorre per cassazione sulla base di due motivi.
La cooperativa resiste mediante controricorso.
Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 112
c.p.c., per esser il giudice d'appello incorso in extrapetizione quando
ha rilevato nell'accertamento induttivo una «doppia presunzione» mai
censurata dalla contribuente.
1.1. Il motivo è infondato.
L'extrapetizione ricorre qualora il giudice attribuisca alla parte un
bene nemmeno implicitamente compreso nella domanda, non quando
egli contiene la decisione nei limiti della pretesa pur fondandola su
argomentazioni non prospettate dalla parte (Cass. 11 ottobre 2006,
n. 21745, Rv. 592770; Cass. 31 gennaio 2011, n. 2297, Rv. 616336).
Il consicére est.
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del primo motivo di ricorso.
Nella specie, la contribuente ha impugnato l'avviso di
accertamento per difetto di gravità, precisione e concordanza delle
presunzioni utilizzate dall'ufficio accertatore: la verifica sulla valenza
inferenziale di ciascun indizio resta nell'àmbito del petitum, atteso che
il divieto della doppia presunzione
(praesumptio de praesumpto)
null'altro è se non una regola di valutazione delle presunzioni
2. Il secondo motivo di ricorso denuncia omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione, per aver il giudice d'appello
ingiustificatamente negato l'obiettività di determinazione e l'esattezza
di applicazione della percentuale di ricarico utilizzata
nell'accertamento, senza aver egli neppure valorizzato quale indizio di
evasione il riscontrato occultamento di un magazzino aziendale.
2.1. Il motivo è inammissibile.
La denuncia ex art. 360 n. 5 c.p.c. (nel testo applicabile ratione
temporis, successivo al d.lgs. n. 40 del 2006 e anteriore alla I. n. 134
del 2012) deve specificamente indicare il «fatto» controverso e
decisivo in relazione al quale la motivazione si assume viziata,
dovendosi intendere per «fatto» non una questione trattata o un
punto deciso, ma un vero fatto, principale o secondario (Cass. 5
febbraio 2011, n. 2805, Rv. 616733; Cass. 27 luglio 2012, n. 13457,
Rv. 623584).
Nel caso in esame, la specificazione fattuale manca palesemente,
giacché la doglianza investe il ragionamento decisorio nella sua
complessità, ciò che tradisce l'attesa di una rivisitazione del materiale
istruttorio preclusa al giudice di legittimità: proprio in tema di
accertamento analitico-induttivo, si è chiarito che il controllo di
logicità del giudizio di fatto ex art. 360 n. 5 c.p.c. non equivale a una
rinnovazione del ragionamento decisorio, che sarebbe contraria alla
funzione istituzionale della giurisdizione di legittimità (Cass. 28 marzo
2012, n. 5024, Rv. 622001).
Il Consic1iére est.
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semplici.
3. Il ricorso deve essere respinto; le spese di questo giudizio
seguono la soccombenza, con distrazione giusta istanza di
controricorso.
4.
Non ricorrono i presupposti dell'obbligo di versamento
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma
1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, previsione inapplicabile agli enti
5955, Rv. 630550; Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778, Rv. 638714).
P. Q. M.
Respinge il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere
alla Cooperativa Pescivendoli a r.l. le spese di questo giudizio, che
liquida in C 5.600,00 per compensi, oltre accessori di legge, con
distrazione in favore dell'Avv. Luigi Carbone.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.
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pubblici ammessi alla prenotazione a debito (Cass. 14 marzo 2014, n.