Ordinanza n. 3073/2017

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Transcript Ordinanza n. 3073/2017

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3073 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso 27070-2014 proposto da:
EQurTALIA SUD SPA 11210661002, società soggetta all'attività di
direzione e coordinamento di I ,ciuitalia Spa, in persona del
Responsabile Contenzioso, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
G. P. DA PAIA ,STRINA, 19, presso lo studio dell'avvocato
STEFANIA DI STEFANI, che la rappresenta e difende giusta procura
speciale in calce al ricorso;
- ricorrente contro
DUREG I-Il il i ,0 ROMIN A, in clualità di erede di Dureghello Angelo,
elettivamente domiciliata in ROMA, 1,UNGOTINKRI, D1 PIKTRA
PAPA 21, presso lo studio dell'avvocato MA URD LONGO, che la
rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente -
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Data pubblicazione: 06/02/2017
nonchè contro
AGENZIA DElIE ENTRATE -DIREZIONE PROVINCIALE di
ROMA 2;
- intimata -
TRIBUTARIA REGIONAli di ROMA dell'11/03/2014, depositata
il 25/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBIRTO
GIOVANNI CONTI.
In fatto e in diritto
Equitalia sud spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico
motivo, contro la sentenza della CFR Lazio indicata in epigrafe che ha
confermato la decisione di primo grado con la quale era stato annullato il
preavviso di fermo amministrativo notificato a Dureghello Angelo, ritenendo
nulla la notifica a mezzo portiere della propedeutica cartella, in assenza
dell'invio della raccomandata al destinatario informativa dell'avvenuta notifica
a mani del portiere.
La parte contribuente ha depositato controricorso, mentre nessuna difesa scritta
ha depositato l'Agenzia delle entrate.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Con il motivo proposto la ricorrente deduce la violazione degli artt.26 dPR
n.602/73 e 6 c.2 quater d.l.n.248/2007, conv. nella 1.n.31/2008, nonché
dell'art.7 1.n.890/1982.
La censura è fondata.
Questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere
alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che
per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto
ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione
dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non
quelle della legge n. 890 del 1982Ric. 2014 n. 27070 sez. MT - ud. 12-01-2017
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la sentenza n. 1844/01/2014 della COMMISSIONE
cfr.Cass.n.17598/2010;Cass.n.911/2012;Cass.n.14146/2014;Cass.n.19771/2013
;Cass.n.16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo
portiere dal concessionario-.
Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale dell'art.14 1.n.890/82,
come modificato dall'art.20 1.n.146/98, dal quale risulta che la notifica degli
avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può
che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al dPR n.600/73
art.60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli
uffici finanziari -e per quel che qui interesse alla società concessionaria- di
utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale — con specifico
riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v.art.39 d.m. 9
aprile 2001(cfr.Cass.n.27319/2014)- senza il rispetto della disciplina in tema di
notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione,
del resto, depone proprio l'art.26 1^comma del dPR n.602/73 che consente
anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella
mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in
caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata
nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art.
26 il rinvio ali' art.60 dPR n.600/73 unicamente per quanto non regolato nello
stesso articolo(cfr.Cass.n.14196/2014).
Nè quanto detto è scalfito dalla previsione di cui all'art. 60, comma 1°, lett. bbis) introdotta con l'art. 37 del D.L. n° 223/2006 tenuto conto dei principi già
espressi da questa Corte-Cass. 17 maggio 2013, n. 12182-.
In conclusione, a tali principi non si è uniformato il giudice di appello,
ritenendo necessario, in caso di notifica della cartella al portiere, un
adempimento ulteriore- invio della raccomandata informativa- che non trova
previsione alcuna nella disciplina normativa applicabile.
Tanto è sufficiente per superare i rilievi difensivi esposti dalla controricorrente.
La sentenza impugnata va per l'effetto cassata con rinvio ad altra sezione della
CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Ric. 2014 n. 27070 sez. MT - ud. 12-01-2017
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eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della
CFR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio d legittimità.
Così deciso il nella camera di consiglio della sesta sezione civile i -1 Roma.
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Il residente