Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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Civile Sent. Sez. 6 Num. 1350 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: MANNA FELICE
SENTENZA
sul ricorso 14362-2015 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciLato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
- ricorrente nonchè contro
STUDIO TECNICO ASSOCIATO APOGEO FRANCESCO
BALESTRIERI E ANTONIO DANISI ASSOCIAZIONE
PROFESSIONA I ,E;
- intimato -
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Data pubblicazione: 19/01/2017
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato l'
08/09/2014,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
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07/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.
Ric. 2015 n. 14362 sez. M2 - ud. 07-07-2016
-2-
IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con atto notificato il 26.5.2015 il Ministero della Giustizia propone
ricorso per cassazione contro il decreto emesso ex lege n. 89/01 dalla Corte
d'appello di Roma 1'8.9.2014, e notificato il 27.3.2015, con il quale il
di Francesco Balestrieri e Antonio Danisi, la somma di € 1.500,00 a titolo di
equa riparazione.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
2. - Con l'unico motivo di ricorso il Ministero ricorrente lamenta la
violazione degli artt. 144, 101 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c.,
avendo avuto notizia del procedimento solo a seguito della notiazione del
decreto, atteso che il ricorso per equa riparazione era stato notificato
unicamente presso il Ministero della Giustizia in data 2.4.2014, e non presso
l'Avvocatura distrettuale dello Stato.
3. - 11 motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 327, cpv. c.p.c. il termine d'impugnazione c.d. lungo (sei
mesi quello applicabile, essendo stato instaurato il procedimento il
10.3.2010), decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, non
si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza
del processo per nullità della citazione o della notificazione e per nullità della
notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.
Tale disposizione è stata interpretata da questa Corte nel senso che
l'impugnazione tardiva è consentita non già per il solo fatto che si sia
verificata una nullità nella notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma
quando tale nullità abbia causato l'incolpevole ignoranza della pendenza del
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Ministero è stato condannato a pagare allo Studio tecnico associato Apogeo,
giudizio in capo al destinatario, con la conseguenza che la parte alla quale
l'atto d'appello sia stato notificato personalmente, invece che presso il
domicilio eletto ex art. 170 c.p.c. non può avvalersi dell'impugnazione tardiva
ex art. 327 c.p.c. (Cass. n. 12004/11).
presupposto che l'impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a
causa di un vizio della notificazione dell'atto introduttivo, occorre distinguere
due ipotesi: se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della
pendenza della lite da parte del destinatario si presume iuris tantum, ed è
onere dell'altra parte dimostrare che l'impugnante ha avuto comunque
contezza del processo; se invece la notificazione è nulla, si presume iuris
tantum la conoscenza della pendenza del processo da parte dell'impugnante, e
dovrà essere quest'ultimo a provare che la nullità gli impedito la materiale
conoscenza dell'atto. (Sulla base di tale principio, la S.C. ha dichiarato
inammissibile il ricorso per cassazione proposto da una regione, la quale si era
limitata ad allegare la nullità della citazione introduttiva, per essere stata
notificata direttamente alla regione, e non all'avvocatura dello Stato, della cui
opera l'ente aveva deliberato di avvalersi: Cass. n. 18243/08; in senso
analogo, v. Cass. nn. 24763/13 e 20307/12, nonché S.U. n. 14570/07; contra e
isolata, Cass. n. 9989/08).
Nello specifico, atteso che la notifica dell'atto propulsivo del procedimento
effettuata direttamente ad un'amministrazione dello Stato e non
all'Avvocatura distrettuale, è da ritenersi affetta da nullità e non da
inesistenza, in virtù dell'orientamento ormai espresso in termini generali dalle
S.U. di questa Corte con sentenza n. 14916/16, va rilevato che incombeva
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Per tale ragione, per stabilire se quest'ultima sia ammissibile, sul
sull'odierna parte ricorrente dimostrare di non aver avuto materiale
conoscenza del procedimento; ma tale prova non è stata assolta né emergono
elementi di carattere indiziario solidali a detta ipotesi.
4. - Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
difensiva.
6. - Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal pagamento del
contributo unificato e che per di più quest'ultimo non può trovare
applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il
meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle
imposte e tasse che gravano sul processo (v. Cass. n. 1778/16), non si applica
l'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17
legge n. 228/12.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 7.7.2016.
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5 - Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività