Cassazione con l`ordinanza n. 3209/2017

Download Report

Transcript Cassazione con l`ordinanza n. 3209/2017

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3209 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso 28680-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'A‘ATOCA"I'URA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente nonché contro
CENAMI ANTONIO;
- intimato avverso la sentenza n. 78/1/20'13 , emessa il 30/09/2013 ,della
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CAMPOBASSO,
depositata il 18/10/2013;
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Data pubblicazione: 07/02/2017
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
In fatto e in diritto
L:Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due
dichiarato inammissibile, per mancata notifica dell'appello ad Equitalia Serit
spa, l'impugnazione proposta dall'ufficio contro la sentenza di primo grado
con la quale era stata annullata la cartella notificata a Cenami Antonio.
Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
In assenza della cartolina di ricevimento del ricorso per cassazione inviato alla
parte intimata, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese.
PQM
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso il 12.1.2017 nella camera di consiglio della sesta sezione ci ile in
Roma.
IlPrs
—
e
e
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Molisc indicata in epigrafe che ha