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Edizione di martedì 20 dicembre 2016
DIRITTO BANCARIO
Riconoscimento di debito
di Fabio Fiorucci
Come noto, per la costituzione dell’obbligo di corrispondere interessi in misura superiore a
quella legale (come pure per la modifica della clausola concernente gli interessi, comportante
il superamento della soglia legale) è necessaria la forma scritta ‘ad substantiam’, la cui
mancanza comporta la nullità della clausola stessa, con automatica sostituzione della misura
convenzionale con quella legale (Cass. n. 1878/1972; Cass. n. 266/2006; Cass. n. 3017/2014;
Cass. n.10516/2016; App. Salerno 27.1.2016).
La prova di una siffatta pattuizione grava sulla parte che chiede il pagamento del tasso
ultralegale, essendo gli interessi una componente del credito vantato (v. Cass. n. 23974/2010).
Essendo l’atto scritto concernente la stipulazione degli interessi in misura superiore a quella
legale costitutivo del relativo rapporto obbligatorio, a norma dell’art. 1284 c.c., è privo di
rilevanza giuridica il riconoscimento che di esso il debitore faccia ex post (Cass. n. 10516/2016;
Cass. n. 17679/2009; Cass. n. 11466/2008; Cass. n. 15643/2003; Cass. n. 280/1997; Cass. n.
2690/1987; Trib. Udine 29.10.2013; Trib. Teramo 29.5.2015).
"L'eventuale richiamo alla clausola contenente la pattuizione di interessi in misura ultralegale in
altro documento successivo equivale ad un riconoscimento di debito, e come tale è inidoneo a porre
tale obbligo a carico del debitore, in quanto l'atto scritto concernente la pattuizione degli interessi
ha natura costitutiva e non dichiarativa” (Cass. n. 266/2006).
In altri termini, “la ricognizione di debito, anche se titolata, non costituisce un'autonoma fonte di
obbligazione ma ha il solo effetto di sollevare il promissario dall'onere di provare l'esistenza del
rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e deve essere - oltre che esistente –
valido” (cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 13776/14)” (Trib. Napoli 25.5.2015).
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