Le prescrizioni presuntive ex art. 2955 n. 5 c.c. È ius receptum in

Download Report

Transcript Le prescrizioni presuntive ex art. 2955 n. 5 c.c. È ius receptum in

Le prescrizioni presuntive ex art. 2955 n. 5 c.c.
È ius receptum in giurisprudenza che le prescrizioni presuntive, in
particolare quella disciplinata dal n. 5 dell’art. 2955 c.c., operino
relativamente alle obbligazioni
della vita quotidiana che si
perfezionino senza particolari formalità, come avviene nel commercio
al minuto.
Le prescrizioni presuntive non operano, pertanto, quando il contratto
sia stato concluso in forma scritta, qualora le parti abbiano pattuito il
differimento dell’obbligazione di pagamento e, in ogni caso, per i beni
di rilevante valore economico o destinati ad attività produttiva (Cfr.
Cass. Civ. n. 404/1986, Cass. Civ. n. 1266/1989, Cass. Civ. n.
9494/1994, Cass. Sez. Lavoro n. 5535/2003, Cass. Civ. n. 7251/2006,
Cass. Civ. Sez. II n. 8200/2006, Cass. Civ. Sez. I n. 11145/2012).