depositata il 12 febbraio 2016, n. 5811

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Transcript depositata il 12 febbraio 2016, n. 5811

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Udienza pubblica
Dott. FRANCO
Amedeo
- Presidente - del 15/12/2015
Dott. GRILLO
Renato
- Consigliere - SENTENZA
Dott. MANZON
Enrico
- rel. Consigliere – N. 3861
Dott. SOCCI
Angelo Matteo
- Consigliere – REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio
– Consigliere – N. 1056/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
\XXXXX\ nato a *XXXXXXXX*;
avverso la sentenza del 06/03/2014 del Tribunale di XXXXXXX
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
dott. ANIELLO Roberto che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 06/03/2014 il Tribunale di XXXXX dichiarava \XXXXX\
responsabile dei reati di cui a D.Lgs. n. 345 del 1999, art. 9, comma 8,
D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, comma 1, lett. g), art. 41, comma 2, lett.
e bis e art. 55, comma 5, lett. e), L. n. 977 del 1967, art. 7, comma 1,
modificata dal D.Lgs. n. 345 del 1999, art. 8, D.Lgs. n. 81 del 2008, art.
17, comma 1, lett. a), art. 29, comma 1 e art. 55, comma 1, L. n. 977 del
1967, art. 7, comma 2, modificata dal D.Lgs. n. 345 del 1999 e D.Lgs. n.
81 del 2008, art. 17, comma 1, lett. a), art. 29, comma 1 e art. 26, comma
2; per l’effetto lo condannava alla pena di Euro 6.500,00 di ammenda.
Affermava in particolare il Tribunale che agli atti vi era prova piena
degli illeciti ascritti al prevenuto.
2. Tale decisione e’ stata impugnata per cassazione dall’imputato, tramite
il difensore fiduciario, con deduzione di un motivo unico. Afferma il
ricorrente che le norme incriminatrici applicate dal Tribunale erano gia’
state depenalizzate dal D.L. n. 69 del 2013, art. 42 prima della sentenza
di condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile.
Il ricorrente afferma che con il D.L. n. 69 del 2013, art. 42 sia stato
abolito il certificato medico di idoneita’ previsto per l’assunzione degli
apprendisti e gli altri obblighi di certificazione relativamente alle
lavorazioni non a rischio; che di conseguenza, trattandosi di lavoro
presso un ristorante sia venuto meno il complesso degli obblighi
relativamente all’avviamento al lavoro dei minorenni e per l’effetto
dell’abolizione di detti obblighi che siano venute meno le relative
previsioni incriminatrici.
Del D.L. n. 69 del 2013, art. 42, l’incipit del comma 1, come modificato
in sede di conversione, e’ il seguente: “Fermi restando gli obblighi di
certificazione previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per il lavoratori
soggetti a sorveglianza sanitaria ...”.
Cio’ indubitabilmente significa che gli obblighi di certificazione
sanitaria di cui alle rubriche di accusa formulate nel presente processo
sono tuttora pienamente vigenti e che sono altresi’ applicabili le
sanzioni penali previste per la loro inosservanza.
2. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi
per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa
nella determinazione della causa di inammissibilita’”, alla declaratoria
dell’inammissibilita’ medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonche’ quello del versamento
della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della
Cassa delle Ammende.
Cosi’ deciso in Roma, il 15 dicembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2016