La sentenza della Ctr Lombardia

Download Report

Transcript La sentenza della Ctr Lombardia

SEZIONE
N。 I
REG.GENERALE
REPUBBLICA ITALIANA
N' 3892/2015
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
uDIENZA DEL
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
1910912016 ore 09:30
SEZIONE I
DI MILANO
riunita con l' intervento dei Signori
ロ LA B R U NA
SALVATORE
Presidente e Relatore
ロ AONDIO
GIULIA
Giudice
ロ MISSAGLIA
ENRICO
Giudice
加司16
料NCIATA IL:
口
に
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL
ロ
2B一、ー切( 6
ロ
I Segretario
ロ
ha emesso la seguente
SENTENZA
sull'appello n. 3892/2015
depositato 1127/05/2015
- avverso la sentenza n. 1726/2015 Sez:5 emessa dalla Commissione Trib
Provinciale di MILANO
contro
BELTRAME RICCARDO
VIA CORREGGIO 1920149 MILANO
difeso da:
PETRALIA FRANCESCO
VIA LEONARDO DA VINCI, 4320090 TREZZANO SUL NAVIGLIO
proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
Atti impugnati:
AWISO Dl LIQUIDAZIONE n。 13/09990/003695/001 SUCCESSIONI
pag. i
肌叫q
R.G.A. 3292/2015
C.T.?. MI 172615/2015
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Corn必ロ esposizione er a元 36,c.zn2, dLlg&546192
Si da atto della trattazione in pubblica udienza; il Giudice relatore espone al collegio i
fatti e le questioni controverse, successivamente il Presidente ammette le parti alla
discussione.
Oggetto del processo 己 l'avviso di liquidazione in frontespizio, relativo al
disconoscimento di deduzioni (saldo passivo nei conti correnti bancari perE
732.560,32, dichiarato e documentato nella denuncia di successione) dal calcolo
dell'imposta di successione (asse ereditario dei de cuius Beitrame Giorgio perE
2.043.036,09, al netto della franchigia di i milione), emesso dall'Aeenzia delle
entrate, Direzione provinciale 2" di Milano nei confronti di Beltrame Riccardo,
erede dichiarante. Una istanza di autotutela, presentata I'll settembre 2013 e
documentata con l'estratto del conto corrente bancario numero 2456, intrattenuto dal
de cuius Beltrame Giorgio, con "Credito Valtellinese", dal quale possono rilevarsi i
movimenti dalla data della sua attivazione (10 giugno 2010) a quella del decesso (9
ottobre 2012), volta al riconoscimento delle contestate deduzioni per l'annullamento
dell'avviso di liquidazione, veniva disattesa per non avere l'intimato "giustificato in
modo integrale specヂco che le passivit erano state sostenute per debiti verso le
aziende "; inthtti, secondo i 'Ufficio impositore: "l'articolo 22 rubricato くくlimiti alla
deducibilit dei 山bili>> stabilisce d comma l che:<< non sono deduc訪液 debiti
contratti per l'acquisto d ben加diritti non compresi nell 'attivo ereditario; se i beni o
i diritti acquistati vi sono compresi solo in parte た deduzione ammessa
proporzionalmente al valore ditale parte>>. L'intimato ricorreva alla Commissione
tributaria provinciale, insistendo sulle proprie ragioni e chiedendo l'annullamento
dell'atto impugnato. L'ufficio si costituiva in giudizio con proprio atto di contro
deduzioni e resisteva a tutte le eccezioni dell'intimato ricorrente. La Commissione
tributaria provinciale di Milano, dopo aver considerato che "il ricorrente aveva, gi in
sede 虜 denuncia 直 successione, ben evidenziato k passivit esistenガ 5d conto
corrente dei defunto presso il Credto Valtellinese .,'in sede sね直 ricorso ched
memoria integrativa ... corro加rata dalla prodotta cojルdella inerente certificazione
i
R.GA 389m015- Cm MI 172"n015
della banca a norma deli 'articolo 23, comma z d.如. 346/90" e che "I 'ufficio non
solo non ne んltenuto conto - neppure la ha citata - nell 'avviso impugnato, con evidente
carenza ed erroneit di motivazione dello stesso; ma neppure ne ha preso atto 加sede
di atto di costituzione in giudizio,・ nel 9m/b 加q施rtopluttosto un 'incomprensibile
motivazione dpresunta nongたducあilit d tali passivit esistenti nell 'asse ereditario,
continuz”婦bpure a ribadire 一加 aperto contrasto con k realt 山'cumentale in atti che non era stata prodotta dal ricorrentek dovuta certificazione bancaria delk
stesse ", accoglieva il ricorso riconoscendo la passivita come richiesta e mandava
all'ufficio per i dovuti conteggi, condannandolo alle spese dei giudizio liquidate in
10.000 oltre oneri di legge.
Contro questa sentenza:
L'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale 2' di Milano, ha proposto tempestivo
appello, censurandone le motivazioni per riproporre quanto gia controdedotto in primo
grado, e sostenendo, in particolare, che "in presenza di una motivazione s塀1tta, le
rimostranze di parte attorea tese all'annullamento deli 'atto 加 contestazione non
meritano certamente accoglimento. Del resto ci e confermato anche dalla non
trascurabル circostanza che ん controparte んlpotuto svolgere ed articolare
ampiamente le proprie d罪se."h particolare, "i 'ufficio territoriale d Milano 2,
spec 9cava 加 dita 15 genna切 2014 l'impossibilit d accogliere krichiestad
con troparte<<poich'dlriscontro documentazione prodotta non emerge trak
movimentazioni 叱! conto corrente, attinenza tra"saldo negativo col finanziamento
alle aziemた>>.Persino"ricorrente, seppur con una visione diversa della questione
giuridica, dimostrava con l'istanza 虜 sospensione...直aver pei'fettamente compreso"
contro deducendo che: "trattasi di un 'affermazione totalmente infondata perch ai
sensi dell 'articolo 23, ci Igs. 346/90 k deduzione della base imponibile ai fini
M’加iposta sulle successioni 叱i debiti verso istituti 凄 credito non e per nulla
subordinata alla circostanza che tali debiti siano stati contratti per pnanziare
imprese ". Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello e la conseguente riforma
dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese.
Beltrame Riccardo si costituisce con proprie controdeduzioni per resistere all'appello
di controparte, riproponendo quanto gi自 dedotto in primo grado ed asserendo la
correttezza della sentenza impugnata; presenta anche memoria illustrativa al fine di
riproporre la propria interpretazione della norma. Conclude, chiedendo la dichiarazione
2
R.G.A. 3892なO1S-C.T.P.M11726ノ’
カO15
di illegittimita dell'atto impugnato, la conferma dell'impugnata sentenza, e la condanna
alla rifusione di spese di lite quantificate in curo 10.000.
Dopo aver sentite le parti, che hanno precisato in udienza le proprie rispettive
conclusioni, riportandosi alle istanze e deduzioni gia svolte in atti, visti gli atti di causa
ed esaminati tutti i documenti prodotti, ritenuti sufficienti gli elementi istruttori
acquisiti, il collegio si ritira in camera di consiglio e pone la causa in decisione.
MOTIVAZIONE
Succinta esposi加ne delle ragioni difatto e dei motividdin紐,della 叱cisione
a art. 36, t'.2, n4, d女s.546192
L'appello 己 infondato e la sentenza impugnata va confermata. Preliininannente il
Collegio ritiene che il concetto tributario di "inerenza", utilizzato dall'ufficio
impositore, 己 del tutto inconferente alla questione che qui ci occupa; infatti, ai sensi
dell'articolo 20, c.l, d.lgs.346/90 - nella misura e con le modalit di cui ai successivi
articoli 21, 22, 23 e 24 - i debiti costituiscono passivita indeducibile se contratti per
l'acquisto di beni o di diritti "non compresi nell'attivo ereditari&" (come fiscalmente
considerato dal Titolo 2。, Capo 2。, Sezione 1"). Non abbisogna di alcun chiarimento
il principio che il costo per l'acquisto di un bene pu6 essere dedotto come passivo solo
se tale bene non 己 escluso dall'attivo. Sul punto, inoltre, cass. 253 1/2003 precisa che:
"i 'intero istituto della deducibilit delle passivit risulta disciplinato 加 modo benp厳
articolato 山gli articolidl20 α24 山! testo unico 加 questione"'.."in particolare,
リrt 12. digs. 346/90 - BENI NON COMPRESI NELL'ATTIVO EREDITARiO:
I. Non concorrono aformare l'attivo ereditario: り I beni e i diritti iscritti a nome 山l aりunto nei pubblici registrt quando
'provato, mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente
data ceS che egli ne aveva perduto んtud""4salvo il山posto 山Wart ia りk azioni e i titoli nominativi intestatid
如
“a alienati anteriorme,・te ロil旬,ertura 山ha 皿ccessio,・e con ロVo ロite,・tico o girata ロiite,・ticata, sai・,o“ 直sposto
dell'an. 10; りk indennitdcuiロgli am,1751, ultia・・o comm4 e 2122 del codice civile e k h“たmiit spellロmjp町diritto
PmPr加口暑方m」ガ in forzadassicu.rロガOJガ,'r・'idenziali obbligatorie os雌miaル血/ defunto,・りルm五ガ vmso ん&ロt4
gli enti pubblici territoriali e 帥enti pubblici che gestisconoメirme obblなatonedprevidenza e d assistenza sociale,
conrj resi qud"per rimborsodimposte o d contributi, fino α quando non siano riconosciuti con provvedimento
山ll'amministrazime 山bitrice; りi crediti aフ曜estati giudizialn・e,・Ie alla ditロd叩m"m山ha successios町戸m, a qmmio
ルloro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionaie o con transazione;f) i crediti ceduti allo Stato
entro k data dpresentazione della dichiarazione della successione; り i beni culturali d cui all'an. 13, alle condizioni
Mstabilite; り i titoli 山I debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari 叱i tesoro e i cesi加calld
credito 山i tesoro; り gli altri titoli d Stato, garantiti dallo Stato o equiparati. no,u加ogni albo bene o ゆitt',. 山'Jiiarati
esenti dall'imposta di normedlegge; り i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. (
3
R.G.A. 389m015 ・ CT.P. P411726/SP015
I切-ticoル 20 stabilisce il principio generale che k passivit d&んc訪流sono costituite
dai debiti del Jり(unto esistenti alla data di apertura della successione senza escludere
alcun tipoddebito dalla deducibilit purch per sussistano aifini di quest 'ultimak
condizioni staMite dagli articoli da 2ノ α2ィ deノ zUi,lesame.,,.ノ,l conclusルne, "
sistema ddeduzione dei‘たbid della massa ereditaria puう ricostruirsi nd seguente
5加tetico modo: tutti i debiti sono deduc訪班 purch sussistano k condiz加ni ek
dimostrazioni d cui agli articoli 21 e 23 del testo unico, soloakuni debmpartic(ルH
non sono deduc功班 o ん sono soltanto a condizioni particolari ai sensi dell 'articolo
22". Tornando al caso per cui qui と causa, l'ufficio non ha dimostrato che il saldo
passivo nei conti correnti bancari per E 732.560,32 derivi da debiti contratti per
l'acquisto di beni o di diritti non compresi nell'attivo ereditario (vds. art.12,
d.lgs.346/90), peraltro, volgendo lo sguardo anche a tale attivo, vi si trovano
partecipazioni a societa non quotate per E 1.552.558 e titoli quotati per E 1.192.252,
depositati presso il medesimo "Credito Valtellinese". Insomma, oltre che per la
mancata dimostrazione dell'ufficio accertatore, la questione va risolta considerando
pi立 che ragionevole che il citato saldo passivo per E 732.560,32 possa derivare da debiti
contratti per finanziare con "moneta scritturale" questi investimenti pari
complessivamente a E 2.744.840. Pertanto, per le questioni ed eccezioni non accolte
nella sentenza impugnata e specificamente riproposte in sede di appello (al fine di
evitare le preclusioni di cui all'art.56, d.lgs.546/92) - nella misura in cui trattasi di
mere ripmposizioni - il Collegio, nell'ambito della propria autonomia motivazionale,
fa riferimento alla valutazione degli elementi di prova gia posti a fondamento
dell'impugnata sentenza, come previsto dall'art. 118, 1。comma, disp. aft. c.p.c.,
concordando perfettamente con i giudici di prime cure; relativamente, invece, alle
specifiche censure contro le motivazioni dell'impugnata sentenza, mosse
dall'appellante, per le motivazioni gia infra esposte - ogni diversa domanda, eccezione
e deduzione disattesa, restando assorbita da quanto prefato o superata per
incompatibilit logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto e considerato dal
Collegio, il ricorso in appello di parte pubblica deve essere respinto, confermata deve
essere la sentenza impugnata e, per l'effetto devolutivo, illegittimo deve essere
dichiarato l'avviso di liquidazione l'oggetto di questo giudizio. Alla soccombenza,
deve seguire la condanna delPUfficio al pagamento delle spese di giudizio, qui
liquidate complessivamente - ex art. 15, c.2-ter, d.lgs. 546/92, introdotto dalla novella
dei d.lgs. 156/2015 - in base ai parametri disciplinati dal D.M. Mm. Giustizia
10.09.2014, n. 55, recante "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei
compensi per k professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31
dicembre 2012 n. 247 ", come da dispositivo.
4
11.6』ー ”卿'15 一 C工R MI 1726/5m15
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale di Milano, sezione 1", definitivamente
pronunciando,
respinge
l'appello dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale r di Milano, e, per
l'effetto,
conkrma
la sentenza n. 1726/5/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, depositatail 19/2/2015;
dichiara
illegittimo l'atto impugnato.
Condanna
altresi, la parte pubblica, appellante soccombente, alle spese del grado, qui liquidate in
E10.000 (per: esborsi sostenuti, diritti ed onorari) oltre il 15% di spese generali, LV.A.
e 4% c.p.a. come per legge; nonch al ristoro dei C.U.T. (Contributo unificato
tributario) ー nella misura effettivamente gia pagata dalla ricorrente per ciascuno degli
atti defensionali presentati durante l'intero giudizio, al netto di eventuali relativi
interessi liquidati e sanzioni irrogate ー ed alla restituzione di quanto eventualmente gia
pagato frazionatamente - come previsto dalle singole leggi d'imposta e dall'art. 68
d.lgs. 546/92 - in pendenza dell'intero processo, con gli interessi di legge.
Cosi deciso in Milano, nella camera 虜consiglio del 19 settembre 2016.
Il z denりstensore
"z'‘ツ’ぞ L"Dr"n"
S
R.G.A. 3892/2015 - C.T.P. MI 1726乃カ015