Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza 01/02/2016, n. 1899

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,
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - T
Oggetto
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
IRPEF ILOR
RIMBORSO
Dott. MARCELLO IACOBELLIS
- Presidente -
Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO
- Rel. Consigliere -
Dott. MARIO CIGNA
- Consigliere -
Ud. 10/12/2015 - CC
Dott. ANTONELLO COSENTINO
- Consigliere -
C.N. 20729/2013
Dott. ROBERTA CRUCITTI
- Consigliere -
Rep.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 20729-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
- ricorrente nonché contro
CAIRENSE ORNELLA;
- intimata avverso la sentenza n. 148/23/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 29/09/2011,
depositata il 18/06/2012;
g(4Q;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;
Ric. 2013 n. 20729 sez. MT - ud. 10-12-2015
-2-
La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati,
osserva:
L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Commissione tributaria regionale di Napoli, con la quale -in controversia concernente
impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso per IRPEF per gli anni dal
2002 al 2005- è stato respinto l'appello proposto dall'Agenzia medesima avverso la
sentenza della CTP di Piacenza n.216/27/2009 che aveva accolto il ricorso della parte
contribuente Cairense Ornella.
La sentenza impugnata ha ritenuto che le indennità corrisposte ai lavoratori statali per
l'espletamento delle missioni ispettive presso le cooperative sottoposte alla vigilanza
del Ministero del lavoro abbiano natura risarcitoria dell'espletamento di funzioni
particolari che, aggiungendosi a quelle d'istituto, implicano la sopportazione di spese
ed oneri superiori a quelli rientranti nella normale prestazione lavorativa.
L'Agenzia ha proposto ricorso affidandolo a unico motivo.
La parte contribuente non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell'art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell'art.375 cpc.
Con il primo motivo (centrato sulla violazione dell'art.48 del DPR n.917/1986 e
dell'art.2697 cod civ) la parte ricorrente si duole che il giudicante non abbia ritenuto
di dover assimilare le erogazioni ricevute dai ricorrenti di primo grado (in qualità i
ispettori del lavoro e per i rimborsi forfettari ricevuti in occasione di verifiche
espletate presso società cooperative) all'indennità di trasferta regolata dal menzionato
art.48, disponendone perciò l'assoggettamento a tassazione in conformità con i criteri
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ivi previsti, alla luce della natura di elemento costitutivo del reddito attribuito a detta
indennità.
Il motivo di ricorso appare fondato e da accogliersi, con assorbimento del rimanente.
Ed infatti questa Corte, con indirizzo ormai ribadito (per tutte, Cass. Sez. 5, Sentenza
n. 14291 del 19/06/2009, ha ritenuto che:"In tema di redditi di lavoro dipendente, le
somme corrisposte in via forfetaria agli ispettori del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, in occasione dell'espletamento degli incarichi fuori sede, devono
ritenersi in ogni caso riconducibili all'istituto della indennità di trasferta, attesa la
natura mista di quest'ultima, destinata in parte a rimborsare il lavoratore delle spese
sostenute ed in parte a remunerarlo del maggiore disagio derivante dalla trasferta; ne
consegue l'assoggettamento di dette somme al regime IRPEF dettato per l'indennità di
trasferta, "ratione temporis", dall'art. 48, quarto comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dall'art. 33, comma 3, del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito nella legge 22 marzo 1995 n. 85 e, a decorrere dal
10 gennaio 1998,
dall'art. 48, comma 5, del medesimo decreto, nel testo sostituito del d.lgs. 2 settembre
1997, n. 314 (ora, art. 51, comma 5, del TUIR, introdotto dall'art. 1 del d.lgs. 12
dicembre 2003 n. 344)".
Non resta che cassare la sentenza che non si è attenuta a detti principi, all'esito di che
la Corte potrà pronunciare anche nel merito, non apparendo necessaria l'acquisizione
al processo di ulteriori elementi di fatto.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 10 luglio 2015
ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
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che le spese di lite possono essere integralmente compensate, con irripetibilità di
quelle relative al presente giudizio, attesa la natura delle situazioni giuridiche
coinvolte.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo.
Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito; irripetibili quelle del
presente giudizio.
Così deciso in Roma il 10 dicembre 2015
Il 12'Fé
( Marc‘
te
acobellis )
DEPOSITATO IN CANCEWERK
oggi,
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