Corte di Cassazione, sez. VI, sentenza 09/03/2015, n. 4691

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04691 2015

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARIO CICALA - Presidente - Oggetto TRIBUTI ALTRI Dott. SALVATORE BOGNANNI - Consigliere - Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Consigliere - Ud_ 04/02/2015 - PU

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9 R.G.N. 23373/2013 Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO - Consigliere - Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI - Rei. Consigliere - ReP " ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 23373-2013 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- ricorrente - contro

FELTRIN GIAN FRANCO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 71/12/2013 della Commissione Tributaria Regionale di TORINO dell'11.4.2013, depositata il 22/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Agenzia delle entrate e del territorio ricorre contro Feltrin Gian Franco, per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale di Palermo, rigettava l'appello proposto dall'Ufficio nei confronti della sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di rimborso IRPEF avanzata dal contribuente con riferimento alle ritenute effettuate dal suo datore di lavoro sulle somme corrisposte quale incentivo alle dimissioni; domanda basata sul contrasto - accertato con la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21.7.05, in causa C-207/04 - tra la Direttiva comunitaria 76/207 CE e la disposizione dettata dall'articolo 19, comma 4 bis, TUIR. Secondo la Commissione Tributaria Regionale la domanda di rimborso era tempestiva poichè il dies a quo ai fini della decadenza decorreva dal momento in cui era divenuto evidente il diritto al rimborso per effetto della pronuncia della Corte di Giustizia. Con la proposta censura la parte ricorrente censura la sentenza gravata denunciando la violazione dell'art.38 dPR n.602/73, applicabile alla fattispecie ad onta di quanto sostenuto dalla parte contribuente, in quanto dotato di portata generale, nemmeno potendosi ipotizmre che la decorrenza del termine decadenziale dipendesse dalla non conformità della normativa interna a quella UE. La parte contribuente non ha depositato difese scritte. La causa è stata discussa all'udienza pubblica del 4.2.2015 MOTIVI DELLA DECISIONE La censura è fondata. La questione di diritto proposta dalla presente causa dall'Agenzia ricorrente è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13676/14. Si è in tale occasione affermato il principio che, nel caso in cui un'imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, il termine di decadenza previsto dalla

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normativa tributaria (per le imposte sui redditi, articolo 38 d.P.R. n. 602 del 1973) per l'esercizio del diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del versamento dell'imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all'ordinamento UE. Si è pure aggiunto che allorché un'imposta sia stata pagata sulla base di una nonna successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di "ovemiling" non sono invocabili per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di giustizia, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o venne operata la ritenuta, termine fissato per le imposte sui redditi dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti. Nessun impedimento esisteva per il contribuente di esercitare il diritto al rimborso a far data dall'epoca dell'erogazione delle somme in suo favore. Sul punto, infatti, le ricordate S.U. hanno ribadito la correttezza dell'orientamento espresso in passato da questa Corte circa la «decorrenza del termine comunque dal giorno successivo al versamento poi rivelatosi indebito» ed hanno richiamato i principi affermati con le proprie pronunce sul tema della decorrenza del termine decadenziale nel caso di ritardata trasposizione di una direttiva comunitaria self executing, principi successivamente confermati Cass. 4670 e n. 13087 del 2012- con riguardo anche all'ipotesi in cui l'incompatibilità del diritto interno con il diritto dell'Unione sia stata dichiarata con sentenza della Corte di giustizia. Ora, proprio la giurisprudenza richiamata dalle Sezioni Unite aveva avuto modo di precisare che la disposizione dell'art. 2935 cod. civ., a cui tenore «La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere» deve intendersi «con riferimento alla [sola} possibilità legale, non influendo sul decorso della prescrizione, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto» . D'altra parte, tra gli

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impedimenti "di fatto", va annoverato anche la presenza di una norma di diritto nazionale incompatibile con il diritto comunitario, posto che il contrasto tra la norma di diritto interno e quella comunitaria può essere rilevato direttamente dal giudice che, sulla base di tale premessa, è tenuto a non darle applicazione, anche quando sia stata emanata in epoca successiva a quella comunitaria». Alla stregua dei principi espressi dalle Sezioni Unite e sopra sunteggiati -che il Collegio condivide agli stessi rimettendosi integralmente- il ricorso deve essere accolto, non essendosi ad essi la CTR conformata e la sentenza gravata va cassata. La causa può essere decisa nel merito risultando dalla sentenza che l'istanza di rimborso relativa alle ritenute effettuate nell'anno 2002 era stata presentata dalla parte contribuente il 18.2009 e dunque ben oltre il termine di decadenza fissato ex lege. Sulla base di tali considerazioni il ricorso introduttivo della parte contribuente va rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito in relazione al recente intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, mentre vanno dichiarate irripetibili le spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata ( decidendo nel merito rigetta il ricorso della parte contribuente. Compensa le spese del giudizio di merito dichiarando irripetibili le spese del giudizio di legittimità. Il Cons. esteri Roberto Gi Conti M Il Presidente

POSITATO IN CANCELLERIA

o•9-1R-213—

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