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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* TR I BUT I
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
R.G.N. 6722/2010
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Cron.
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIAGIO VIRGILIO
5
- Presidente - nd. 16/12/2015
Dott. ANTONIO GRECO
- Consigliere -
Dott. GIUSEPPE LOCATELLI
- Consigliere -
Dott. GUIDO FEDERICO
Rel. Consigliere -
Dott. GIULIA IOFRIDA
- Consigliere -
SENTENZA
sul ricorso 6722-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
3900
5 Q■
Rep.
ha pronunciato la seguente
2015
Oggetto
contro
ANIA ESSEMME SRL in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA N.
RICCIOTTI 11, presso lo studio dell'avvocato MICHELE
SINIBALDI, rappresentato e difeso dall'avvocato GUIDO
CACOPARDO giusta delega in calce;
PU
controricorrente
avverso
la
sentenza
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
n.
di PESCARA,
25/2009
-
della
depositata il
02/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/12/2015 dal Consigliere Dott.
GUIDO
FEDERICO;
udito per il ricorrente l'Avvocato
ZERMAN
che ha
chiesto raccoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Nell'anno 2006 la Società Pulizia Caditoie srl, chiedeva al Centro Servizi di Pescara l'attribuzione
di un credito d'imposta di complessivi 1.309.309,00 euro, ex art. 7 comma 10 L.388/00, per effetto
degli incrementi occupazionali realizzati negli anni 1994, 1995 e 1996 nei territori dell'Italia
meridionale, frazionando il credito richiesto in quattordici distinte domande, tutte di importo
inferiore al tetto massimo di 100.000,00 euro.
In data 20 giugno 2006 il Centro Servizi di Pescara notificava due provvedimenti con i quali
revocava i crediti d'imposta già concessi e negava gli ulteriori crediti richiesti per ammontare
eccedente l'importo di 93.312,00 euro, esposto nella prima domanda presentata dalla contribuente il
13 aprile 2006.
In data 27 luglio 2006 l'Arnia Esseemme, incorporante la Società Pulizia Caditoie srl, richiedeva
che fossero accreditati in proprio favore i crediti d'imposta già richiesti dall'incorporata e tale
istanza veniva respinta dal Centro Servizi di Pescara.
Avverso tale provvedimento di diniego l' Amia Essemme srl proponeva ricorso alla CTP di Pescara,
la quale dichiarava inammissibile il ricorso.
La CTR, in revoca della sentenza impugnata, annullava gli atti di diniego e revoca emessi dal
Centro Operativo di Pescara.
Il giudice di secondo grado riteneva, in via preliminare, che con il ricorso innanzi alla CTP la
contribuente avesse impugnato non solo l'atto del 2 agosto 2006 ma anche i precedenti atti di
diniego e revoca del credito datati 20 giugno ed affermava la tempestività del ricorso in quanto lo
stesso era stato notificato il 14 settembre dello stesso anno, escludendo che fosse ravvisabile un
comportamento di acquiescenza da parte della contribuente.
Nel merito riteneva l'inapplicabilità al caso di specie del limite de minimis, alle agevolazioni
suddette, non ravvisandosi la ricorrenza di un aiuto di Stato.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione con quattro motivi l'Agenzia delle Entrate.
La contribuente ha resistito con controricorso.
1
Motivi della decisione
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale dell'Agenzia
delle Entrate, per violazione dell'art. 366 nn. 3) e 4) cpc, in quanto il fatto processuale è stato
descritto mediante la riproduzione di copie fotostatiche degli atti di giudizi precedenti in forma
confusionaria ed in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.
Si osserva, in contrario, che il ricorso non si limita ad una mera riproduzione degli atti assemblati,
ma consente una cognizione chiara e completa dei fatti che hanno generato la controversia e delle
vicende processuali, nonchè delle posizioni dei soggetti che vi hanno partecipato (Cass. 7285/2006).
Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 d.lgs.
546/1992, dell'art. 62 d.lgs. 546/1992 in relazione all'art. 360 n.4) cpc, deducendo l'illegittimità
della sentenza impugnata aver ritenuto ammissibile il ricorso introduttivo della contribuente,
nonostante esso avesse ad oggetto un atto meramente confermativo di precedenti atti amministrativi
divenuti definitivi.
Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio della pronuncia.
La sentenza impugnata ha infatti affermato che, da una lettura complessiva del ricorso, si evinceva
con chiarezza che l'intento del contribuente era quello di impugnare oltre all'atto del 2 agosto 2006,
meramente confermativo dei pregressi provvedimenti del 20.6.2006, anche gli ulteriori atti di
diniego e revoca del credito, che erano allegati al ricorso.
Tale ratio della sentenza, fondata su una complessiva interpretazione dell'atto introduttivo da parte
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del giudice di secondo grado, non risulta specificamente contestata t1~111~.
Con il secondo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 1.388/00 e
63 1.289/02, in relazione all'art. 360 n.3) cpc, lamentando che la CTR abbia ilegittimamente
disapplicato la normativa interna ed in particolare gli artt. 7 1.388/00 e 63 1.289/02.
Il motivo è fondato.
Nel rinnovare il regime degli incentivi alle assunzioni già disposto con la L388/2000, art. 7, la L.
289/02 , art. 63 eommal, ha infatti mantenuto esplicitamente ferme, per quanto non diversamente
2
regolato, le disposizioni di cui alla I. n.388 del 2000, art. 7, che, relativamente all'ulteriore credito
d'imposta per assunzione di lavoratori disoccupati in aree svantaggiate, testualmente dispone:
"All'ulteriore credito d'imposta di cui al presente comma si applica la regola "de minimis", di cui
alla comunicazione della Commissione delle Comunità Europee 96/C68/06, pubblicata nella G.U.
delle Comunità Europee C68 del 6 marzo 1996 e ad esso sono cumulabili altri benefici
eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite
massimo di lire 180.000.000 nel triennio".
Il legislatore nazionale , nel legittimo esercizio dei suoi poteri discrezionali, ha dunque inteso
riconoscere il beneficio dell' " ulteriore credito" d'imposta in misura limitata e non anche in
rapporto al numero di lavoratori effettivamente assunti.
In tale prospettiva, nel riconoscere il beneficio in oggetto, il legislatore nazionale ha fatto proprio —
in via di rinvio alla relativa fonte normativa — il criterio comunitario c.d. " de minimis" , che,
nell'ambito dell'ordinamento sopranazionale, fissa nell'importo di curo 100.000,00 nel triennio, il
limite quantitativo al di sotto del quale gli "aiuti di Stato" non incorrono nel divieto di cui al' art,92
(poi 87) par 1. Trattato C.E.
Tale modalità di delimitazione dell'agevolazione rientra nel legittimo esercizio delle facoltà
discrezionali del legislatore, essendo certamente consentito legiferare con la concessione di benefici
fiscali entro soglie predefinite ( Cass.21797/2011), apparendo al riguardo irrilevante accertare se
l'incremento dell'occupazione a lavoratori socialmente utili, come quello in esame, possa o meno
essere considerato "aiuto di Stato", secondo quanto dedotto dalla ricorrente.
Non è invero ravvisabile alcuna violazione della normativa comunitaria da parte del legislatore,
atteso che questa, se pone agli stati membri il divieto di concedere "aiuti di stato", in misura
eccedente la regola "de mininis", non impedisce certo loro di circoscrivere benefici fiscali entro
soglie bene definite( Cass. 20245/13).
Non appaiono dunque sussistenti i presupposti per la disapplicazione dell'art. 7 1.388100 non
potendo ravvisarsi alcun contrasto di tale disposizione con i Regolamenti CE n.994/98 e 2204102.
3
L' accoglimento di questo motivo assorbe l'esame degli altri e, ritenuto che non sono necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con la reiezione del ricorso
introduttivo della contribuente.
Quanto alle spese, considerato l'alterno esito delle fasi di merito, ed il fatto che l'orientamento di
questa Corte richiamato in motivazione si è affermato in data successiva alla proposizione del
ricorso, sussistono i presupposti per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Cortef respinto il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, respinge il ricorso introduttivo del
contribuente.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Cosi deciso in Roma il 16.12.2015
Est.
Il Presiden
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Marc
DEPG51-1Af O thl CANCELLERIA
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25 MAR 1016 ..
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