Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza 18/02/2016, n. 3248

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T

Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente - Avviso di accertamento in autotutela sostitutiva Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO - Consigliere - Ud. 03/02/2016 - CC Dott. MARIO CIGNA - Consigliere - Dott. GIULIA IOFRIDA Dott. ROBERTA CRUCITTI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Rep. .N. 29098/2014

Sact2

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 29098-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

- ricorrente - CO ntro

SARNO EMILIO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 4235/33/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 06/05/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

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Considerato in fatto e ritenuto in diritto

Nella controversia concernente l'impugnazione da parte di Emilio Sarno dell'avviso di accertamento relativo ad IRAP dell'anno di imposta 2007, l'Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Campania, ne ha rigettato l'appello confermando la decisione di primo grado favorevole al contribuente. In particolare, il Giudice di appello -rilevato che l'avviso impugnato era stato emesso dall'Amministrazione finanziaria in sostituzione di altro precedente (privo della pagina relativa all'irrogazione di sanzioni) già impugnato con separato ricorso ed annullato in autotutela- riteneva l'atto impugnato illegittimo, in quanto non ricorrevano nuovi fatti e/o elementi che ne consentivano l'emissione e perché l'ammontare dei tributi richiesti erano maggiori e non inferiori a quello precedente. Il ricorso è affidato ad unico motivo Il contribuente non ha svolto attività difensiva. A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c. è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Con l'unico motivo si lamenta, ai sensi del n.3, I comma, dell'art.360 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 quater del d.lgs n.564/1994, conv. in legge 656/1994, laddove la C.T.R. laziale aveva annullato l'avviso di accertamento, emanato in sostituzione di altro annullato in autotutela, violando le norme attributive del potere di autotutela sostitutiva all'Ufficio tributario. La censura è fondata alla luce dei principi espressi in materia da questa Corte, e di recente ribaditi (cfr.Cass. n. 4029/2015), secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'avviso di accertamento emesso in sostituzione di un altro precedentemente annullato non si risolve in una mera integrazione di quest'ultimo, ma costituisce esercizio dell'ordinario potere di accertamento, non consumatosi attraverso l'emanazione dell'atto annullato, nonché del generale potere di autotutela, in ordine alla quale, peraltro, l'Amministrazione non gode di alcun margine di discrezionalità (diversamente da quanto accade ordinariamente), trattandosi di integrare le parti che hanno dato luogo all'invalidità dell'atto precedente: la sua emissione, pertanto, non presuppone la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, come prescritto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 3, ma può aver luogo anche sulla base di una diversa e più Ric. 2014 n. 29098 sez. MT - ud. 03-02-2016 -2-

approfondita valutazione di quelli già in possesso dell'Ufficio. Ed ancora, nel senso della legittimità della cd. autotutela in malam partem, che "in materia tributaria, il potere di autotutela è funzionale al soddisfacimento dell'interesse pubblico a reperire le entrate fiscali legalmente accertate, sicché è legittimo l'annullamento, in tale sede, di un atto favorevole al contribuente, non essendone preclusa l'adozione dal D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, art. 1 recando quest'ultimo un'elencazione non esaustiva delle ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria può procedere all'annullamento in autotutela (cfr. Cass. n. 6398/2014 ed in termini, Cass. n. 22827/2013; id. n.ri 2531/2002, 3951/2002). La sentenza impugnata che si è discostata dai superiori principi va, pertanto, cassata e la controversia rinviata a diversa Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania la quale provvederà al riesame ed a regolare le spese di questo giucli7io.

P. Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudi7io, a diversa Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania Così deciso in Roma il 3 febbraio 2016. Funzio

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Ric. 2014 n. 29098 sez. MT - ud. 03-02-2016 -3-