tribunale di milano - Giurisprudenza delle imprese

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Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati
dott. Vincenzo Perozziello
Presidente
dott. Guido Vannicelli
giudice relatore ed estensore
dr.ssa Maria Antonietta Ricci
giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. di reclamo
avverso l'ordinanza emessa in data 13/6/2015 dal g.d. della causa n. 20776/16 R.g.
iscritto al n. 37941 / 2016 R.g. e promosso in data 24/6/2016 da
OIL SYSTEM S.R.L. (C.F. 03424070245), elettivamente domiciliata presso il
procuratore e difensore avv. Monica CERAVOLO
reclamante
contro
ANDREA
FRANCESCO
ZAVANONE
(C.F.ZVNNRF65R10F205N),
elettivamente domiciliato presso il procuratore e difensore avv. Stefano L.
DALDOSSO
resistente
Il Collegio,
letti gli atti e i documenti di causa,
sentiti i procuratori delle parti all'udienza camerale del 21/7/2016,
a scioglimento della riserva assunta all’esito di tale udienza,
RILEVATO
A. che, per quanto attiene alla originaria prospettazione della ricorrente, e più in
generale delle posizioni delle parti, va qui riprodotta l'esposizione fattane
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Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407
TRIBUNALE DI MILANO
all'effettivo tenore del ricorso introduttivo depositato l'8/4/2016:
"(...)
 con ricorso depositato il 7.4.2016 OIL SYSTEM SRL ha svolto -quale cessionaria
di credito in origine sorto in capo a OIL SERVICE SRL- richieste cautelari ante
causam ex art. 671 cpc fino alla concorrenza di euro 500.000,00 nei confronti di
ANDREA ZAVANONE,
o quanto al fumus, illustrando che:
o la propria dante causa, OIL SERVICE SRL, contattata nel giugno 2010 dallo
ZAVANONE, quale amministratore di SELENE SRL, per la realizzazione di
opere edili necessarie per la costruzione di una stazione di servizio in via
Corelli a Milano, aveva poi sottoscritto il relativo contratto (recante la data
del 25.5.2010, cfr. doc.1 ricorrente) quale contratto di subappalto con la SRL
DARMA (anch’essa facente capo allo ZAVANONE, figurante quale suo legale
rappresentante nel medesimo contratto di subappalto), la DARMA risultando
poi sottoscrittrice del contratto di appalto relativo alle stesse opere stipulato
con la committente SELENE l’11.6.2010 (cfr. doc.2 ricorrente),
 così lo ZAVANONE avendo realizzato una interposizione tra la
committente (SELENE) e la effettiva appaltatrice (OIL SERVICE),
tramite la apparente subappaltante (DARMA), interposizione di per sé
priva di contenuto economico
 (come denotato in particolare dall’oggetto sociale di DARMA,
concernente attività di autolavaggio, e dalla mancata
indicazione, nel contratto di appalto tra SELENE e DARMA, del
corrispettivo pattuito, essendo poi il contratto di appalto stato
stipulato in data successiva a quello di subappalto)
 e volta al solo fine di configurare quale debitore di OIL SERVICE la
DARMA,
 rivelatasi in seguito inadempiente non solo rispetto al pagamento delle
fatture emesse da OIL SERVICE ma anche rispetto al pagamento delle
cambiali ipotecarie emesse in favore di OIL SYSTEM in occasione di
apposito piano di rientro stipulato tra le parti dopo la cessione del
credito (cfr. doc.5 ricorrente),
 cambiali rimaste impagate tranne che per minima parte e rispetto alle
quali gli immobili di DARMA sono risultati incapienti, sugli stessi
insistendo già procedura esecutiva instaurata da BANCO POPOLARE
SPA, creditore ipotecario di primo grado per l’importo di euro
500.000,00 a fronte di un compendio immobiliare valutato nella
procedura esecutiva di valore pari ad euro 350.000,00,
 mentre poi, quanto al credito di DARMA verso SELENE derivante dal
contratto di appalto “interposto”, lo stesso è risultato non più
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nell'ordinanza reclamata (20776/16), parendo al collegio ineccepibilmente aderente
o e delineando quindi una responsabilità dello ZAVANONE, quale
amministratore anche di fatto delle due società coinvolte nell’operazione
(SELENE e DARMA), ex artt. 2476, 2497 2043 cc per aver indebitamente
“preordinato la traslazione dell’ingente debito di SELENE, società
patrimonializzata e che avrebbe goduto dei vantaggi dell’opera (….), su
DARMA, già indebitata, avviandola consapevolmente al dissesto, ai danni
della ricorrente”;
o quanto al periculum, richiamando, sul piano soggettivo, il carattere
truffaldino dell’intera operazione architettata dallo ZAVANONE, e, sul piano
oggettivo, lo svuotamento di SELENE (rilevante cespite facente capo allo
ZAVANONE) da ultimo conseguente ad ipoteca concessa nell’agosto 2015 da
SELENE a società di factoring a fronte di un finanziamento per euro
200.000,00;
 il ricorso è stata contrastato dal resistente ZAVANONE, il quale:
o ha contestato il fumus della prospettazione avversaria, in particolare:
 producendo copia del contratto di appalto tra SELENE e DARMA
recante indicazione del corrispettivo pattuito (cfr. doc.1 resistente) e
affermando che tale corrispettivo è stato saldato da SELENE con
pagamenti infra-esercizio, come tali non rilevabili in sede di bilancio
annuale;
 negando, in sostanza, il carattere fraudolento della operazione, in
particolare DARMA essendo
-all’epoca della stipulazione dei
contratti- soggetto in grado di offrire garanzie patrimoniali adeguate
(e comunque superiori a quelle che avrebbe potuto offrire SELENE)
alla creditrice, senza che tali garanzie siano poi diminuite in
dipendenza di atti di dispersione, essendosi solo verificata una
diminuzione del valore degli immobili (come ricavabile dai dati di cui
all’atto di pignoramento immobiliare ad istanza di BANCO
POPOLARE, doc.11 ricorrente);
o ha negato la ricorrenza di periculum, in particolare la situazione di SELENE
essendo stata riportata alla normalità anche attraverso le operazioni di
finanziamento censurate ex adverso; (...)";
B. che il giudice cautelare di prime cure ha respinto l'istanza di sequestro
conservativo "dovendosi al riguardo considerare, con valenza assorbente rispetto alle
altre questioni discusse tra le parti:
 quanto al fumus,
o che, in primo luogo, non paiono ricorrere univoci elementi in ordine al
preteso carattere fraudolento della indicazione, da parte dello ZAVANONE,
di DARMA quale subcommittente della dante causa della ricorrente, in
particolare,
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sussistente all’atto del pignoramento presso terzi tentato da OIL
SYSTEM nel 2015 (cfr. doc.11 ricorrente) e neppure risultante dai
bilanci delle due società;
non essendo stati offerti dalla ricorrente specifici riscontri né quanto a una
situazione patrimoniale di DARMA -nel 2010- deteriore rispetto a quella di
SELENE né quanto a successive iniziative gestorie dello ZAVANONE, quale
subentrato amministratore di DARMA, volte in danno dei creditori;
o che, poi, il preteso carattere fraudolento della intera operazione, neppure
pare ricavabile in via univoca dagli elementi illustrati in udienza dalla difesa
della ricorrente quanto a vicende di altre società di pertinenza dello
ZAVANONE, trattandosi di elementi indiziari di per sé non dirimenti rispetto
ai profili appena sopra evidenziati;
quanto al periculum, che il paventato svuotamento del patrimonio del resistente e in
particolare della consistenza del suo cespite rappresentato dalle quote di SELENE, è stato
smentito dal resistente (cfr. pagg. 9 e ss memoria), senza che la ricorrente abbia poi fornito
elementi di segno contrario (...)";
RITENUTO
C. che alla luce di quanto precede, non pare dubbio che la domanda di merito
prospettata in ricorso dalla OIL SYSTEM s.r.l. -la cui individuazione è preliminare
alla valutazione delle esigenze cautelari, dovendosene vagliare la strumentalità e
soprattutto il fumus di fondatezza-
era di carattere squisitamente extracontrattuale
(ex artt. 2476 co. 6° e 2043 c.c.), in quanto espressamente imperniata sul danno
diretto arrecato all'originaria creditrice OIL SERVICE s.r.l. dallo ZAVANONE
(quale amministratore di fatto della subcommittente DARMA s.r.l. e al contempo
amministratore di diritto della committente 'finale' SELENE s.r.l.) per aver
"architettato l'intera operazione , usando la società Darma come un mero diaframma
tra Selene e l'impresa costruttrice, al fine preordinato di non pagare il corrispettivo
delle opere"1;
che infatti anche il tema dell'effettivo pagamento del corrispettivo, introdotto dal
resistente mediante la produzione della copia completa del contratto di appalto fra
SELENE e DARMA (contratto che la ricorrente assumeva invece -sulla base di
documentazione rivelatasi incompleta- sostanzialmente fittizio perché successivo al
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Così ancora la ricorrente alla pag. 5 del ricorso depositato l'8/4/2016.
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 a fronte delle deduzioni del resistente circa la presumibile stima del
valore del patrimonio immobiliare di DARMA all’epoca dei fatti (cfr.
pag.8 memoria difensiva),
s.r.l. all'udienza del 20/4/2016, non ha condotto ad una espressa o almeno inequivoca
riformulazione della domanda sottostante, essendosi in quella sede la ricorrente
comunque limitata ad insistere per l'accoglimento del ricorso;
D. che pertanto la prospettazione espressamente riformulata dalla reclamante solo
nell'atto introduttivo della presente fase, tale per cui sarebbero contestate allo
ZAVANONE tutte le condotte "che hanno provocato nel tempo il depauperamento
della società debitrice [DARMA s.r.l.] ed il conseguente venir meno della garanzia
patrimoniale da questa offerta", deve ritenersi espressione di una azione e domanda
affatto nuova da quella originariamente dedotta, dalla quale si distingue sia per i fatti
costitutivi (successivi alla stipulazione del subappalto) che la sorreggono2 che per il
titolo giuridico (esplicitamente individuato ora nell' "applicazione analogica dell'art.
2394 c.c."3) posto a suo fondamento;
E. che ritiene quindi il Collegio:
-
da un lato,
di non poter entrare nel merito della (verosimiglianza della)
domanda prospettata in sede di reclamo e quindi dell'istanza di sequestro su di essa
fondata, in quanto appunto inammissibilmente nuova e diversa rispetto a quella sulle
quali si è pronunciato il primo giudice,
-
domanda che, anche nelle sue implicazioni cautelari, la ricorrente potrà semmai
proporre in altra sede, con i correlativi oneri di prova dei fatti di depauperamento,
occultamento e dispersione patrimoniale dedotti conseguenti alla sua natura
extracontrattuale,
-
e dall'altro di aderire, nello scrutinio del fumus della domanda (e inerente
cautela) originaria qui unicamente esaminabili, alle pertinenti considerazioni del
primo giudice sopra integralmente richiamate, alle quali va peraltro aggiunto che la
OIL SERVICE s.r.l.
-resasi cessionaria il 27/1/2012 dalla OIL SYSTEM s.r.l.
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Individuati nel gravame, oltre che nella pretesa assenza di giustificazione economica del (sub)appalto, nella mancata
riscossione del credito verso SELENE s.r.l. derivante dall’appalto (o subordinatamente appropriazione delle relative
somme), nella mancata rilevazione a bilancio del credito derivante dall’appalto e nell'affitto a prezzo vile di pare degli
immobili di DARMA s.r.l. ad altra società correlata in conflitto di interessi.
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Le citazioni in corsivo sono tratte dalle pagg. 5 e seg. dell'atto di reclamo.
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subappalto e privo di corrispettivo) e contestato dal difensore della OIL SYSTEM
neppure era legittimata ad agire contro lo ZAVANONE al diverso titolo
extracontrattuale dedotto a fondamento dell'istanza di sequestro;
RITENUTO PERTANTO
F. che il reclamo va respinto con assorbimento di ogni altra questione, e la OIL
SYSTEM s.r.l. condannata a rifondere ad Andrea F. ZAVANONE le spese del grado
nella congrua misura di complessivi € 2.100,00, oltre al rimborso forfettario delle
spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di
categoria ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge,
P. T. M.
visto l'art. 669 terdecies c.p.c.
1) rigetta il reclamo;
2) condanna la OIL SYSTEM s.r.l. a rifondere a Andrea Francesco ZAVANONE le
spese del procedimento di reclamo, che liquida in € 2.100,00, oltre al rimborso
forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo
previdenziale di categoria ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
3) manda la Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti,
per via telematica.
Così deciso in Milano, il 21 luglio 2016
il Presidente
(Vincenzo Perozziello)
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Come chiaramente si desume dal doc. 5 ric.
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dell'intero e solo credito contrattuale al corrispettivo del contratto di subappalto4-