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 Accoglimento totale del 23/07/2015
RG n. 74507/2013 -1
N. 74507-1 / 2013 R.g.
Il Tribunale ordinario di Milano
Sezione specializzata in materia di impresa
in persona del giudice istruttore Guido VANNICELLI,
ORDINANZA
nel procedimento cautelare promosso con ricorso depositato ai sensi degli artt. 669
quater e 671 c.p.c. in data 23/6/2015 da
FEDERFARMA.CO DISTRIBUZIONE E SERVIZI IN FARMACIA S.p.A.
(c.f. 12480880157), elettivamente domiciliata in Milano, via Verdi 2, presso i
procuratori e difensori Andrea B________ Luca __________ e Stefano __________
attrice, ricorrente
contro
GUIDO N----------- (c.f. NCRGDU37A03I820L), elettivamente domiciliato in
Milano, corso Matteotti 11, presso il procuratore e difensore avv. Michele S.-----convenuto, resistente
letti gli atti della causa di merito, nonché il ricorso cautelare e la memoria
difensiva, ed esaminati i documenti prodotti,
sentiti i procuratori delle parti all’udienza del 20/7/2015, ed a scioglimento della
riserva assunta in tale sede
PREMESSO
A. che come già riassunto nell'ordinanza istruttoria resa in causa l'8/10/2014 la
società attrice, incorporante il 19/9/2013 la F-------------- LOGISTICA S.p.A. di
cui Guido N----------- è stato amministratore unico fra il 19/7/2012 ed il 9/1/2013
(periodo nel quale egli era pacificamente azionista e consigliere di amministrazione
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ha pronunziato la seguente
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di COF-------- Farmacisti Insieme S.p.A.), ha indicato il danno emergente di cui
ritiene responsabile il convenuto -per la situazione di conflitto di interessi e
concorrenza ex artt. 2390 e 2391 co. 1° c.c. in cui si trovava e comunque per aver
anche agito "in termini generali, con assoluta negligenza nell'esecuzione del suo
mandato" (e quindi in violazione della regola generale dettata sul unto dall'art. 2392
c.c.) -almeno nella "differenza tra la somma del credito di F-------------- verso COF------- ad oggi insoluto (circa 20 milioni di Euro) e il limite di 1.000.000 di Euro,
quale somma, superata la quale, il dott. N----------- avrebbe dovuto dismettere
esponenziale dell'esposizione debitoria"1;
B. che il convenuto ha contestato l'addebito
 sia negando la sussistenza di un rapporto concorrenziale tra COF-------- e
F--------------, e quindi l'inapplicabilità dell'art. 2390 cod. civ.
 anche alla luce del fatto che la delibera della sua nomina quale amministratore
sarebbe in ogni caso valsa quale autorizzazione implicita,
 sia evidenziando come la sua veste di amministratore delegato di COF-------fosse ben nota ai soci di F-------------- (ed anzi costituisse uno dei motivi
della nomina),
 sia ancora additando quale unico responsabile della contestata gestione del
credito verso COF-------- il direttore generale Matteo Tamanini, investito del
potere di "curare i rapporti con i clienti attuali e potenziali, convenendo le
condizioni di vendita, stipulando contratti e confermando gli ordini, in
conformità con quanto previsto dal regolamento ed eventualmente deliberato
dal consiglio (...)"
 onde "la gestione dei clienti e l'applicazione delle strategie necessarie a far
fronte ai crediti 'insoluti' era (...) di esclusiva competenza del direttore
generale",
1
Giova qui ricordare anche che COF-------- è stata ammessa al concordato preventivo a seguito di ricorso depositata il
25/7/2013 (cfr. doc. 22 att.)
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la propria inerzia e attivarsi sospendendo le forniture e impedendo l'incremento
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 sia infine rimarcando come il debito di COF-------- "sotto la 'gestione' di
N----------- [fosse] stato in gran parte sanato e, comunque, (...) sempre
(...)soggetto al rilascio di ampie garanzie", ivi compreso il rilascio di quella
cambiali di cui infra ampiamente si dirà;
C.
che lo scrivente ha commesso al proprio ausiliare dr. Giovanni Maria
GAREGNANI consulenza tecnica sul seguente quesito:
“Il consulente dell'ufficio, letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti nonché quelli
che riterrà di chiedere ai soggetti indicati al capo 2) dell'ordinanza emessa in data
consulenti tecnici,
1) quantifichi:
a) il debito di COF-------- verso F-------------- alla data di assunzione della carica di
amministratore unico della seconda da parte di Guido N----------- (19/7/2012),
b) la sua (eventuale) crescita o diminuzione durante il periodo in cui il N----------rimase in carica, comprendendovi gli eventuali inadempimenti e insoluti di
COF-------- successivi al 9/1/2013 ma afferenti a forniture effettuate e fatture
spiccate allorché l'ex amministratore era ancora in carica,
c) avuto specifico riguardo anche al buon fine degli effetti che COF-------- consegnò a
F-------------- a copertura o garanzia delle forniture effettuate / fatture emesse nel
periodo di carica del N----------- (verificando in particolare se e per qual importo
fra essi ve ne furono, e per quale importo totale, alcuni originariamente rilasciati a
COF-------- dal 'Consorzio Dieffe Farma' dichiarato fallito il 6/3/2014 dal
Tribunale di Roma),
d) e redigendo a tal fine apposite tabelle di riepilogo e di raffronto;
2) verifichi se analoghi sforamenti e trattamenti commerciali (o altrimenti, quali e
diversi) fossero stati riservati nel medesimo torno di tempo di cui sopra ad altri clienti
di F-------------- debitori per importi superiori ad € 800.000,00 (con particolare
riguardo a Unionfarm -e per essa a Cosafaca e Unionfarm Sardegna- e Unioneffe);
3) riferisca all'esito degli accertamenti di cui sopra le proprie valutazioni sulla
correttezza e prudenza della gestione commerciale del rapporto tra la F-------------- e
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8/10/2014 e nei limiti nel medesimo capo indicati, sentite le parti ed i loro eventuali
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la COF-------- nel periodo considerato, nonché ogni circostanza che riterrà utile alla
soluzione della controversia”.
D. che nelle more del deposito della relazione di consulenza, avvenuto il 9/7/2015,
la ricorrente, allegando e documentando gli atti dispositivi con i quali Guido N---------- -in date 19/12/2014 e 28/1/2015- aveva di fatto sottratto alla garanzia dei
creditori (e fra essi dell'attrice) i principali elementi attivi del proprio patrimonio, ha
chiesto che venisse concesso il sequestro conservativo sul residuo patrimonio del N---------- (peraltro ridottosi a "pochissimi asset, al più conti correnti e altri beni
euro;
E.
che il convenuto, costituitosi allorché era ormai disponibile la relazione di
consulenza, ha ribadito nel merito le proprie difese e, ammessa la scorrettezza della
devoluzione in fondo patrimoniale della villa di cui era comproprietario in Roma, ha
tentato di sostenere che il conferimento nella FARMACIA N----------- s.n.c. della
farmacia sino ad allora gestita individualmente costituisse l'esito di pregressi accordi
con la figlia Paola, con cui condivideva di fatto da anni tale attività;
PREMESSO ULTERIORMENTE
F. che anche alla luce
-
da un lato, dello stato ormai "predecisorio" della causa, chiamata fra due mesi
per la precisazione delle definitive conclusioni e la rimessione al Collegio,
-
e dall'altro, della riconosciuta pochezza del residuo patrimonio del N----------
- (salva beninteso la retrocessione anche transattiva dei cespiti così sottratti ai titolari
di crediti non eseguibili nei confronti della comunione coniugale o dell'azienda
farmaceutica conferita, ovvero l'esperimento ad opera dell'attrice di rimedi
revocatori),
suggeriscono di limitare la presente decisione
-ferma restando la sicura
sussistenza, alla luce della conclamata autospoliazione scientemente posta in essere
dal N-----------, (non tanto del "fondato timore" richiesto dall'art. 671 c.p.c. bensì)
della certezza del grave deterioramento della garanzia patrimoniale generica 4
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a
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mobili" neppur specificamente individuati) sino alla concorrenza di 19 milioni di
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quelle che paiono, anche alla luce della preziosa consulenza del dr. GAREGNANI,
le ragioni eventualmente più liquide della responsabilità risarcitoria dell'ex
amministratore di F--------------;
RITENUTO IN FATTO
G. che a tal fine, alla luce dell'accuratissima ed approfondita ricostruzione contabile
e disamina dei fatti gestori posta in essere - con notevole padronanza metodologica
ed aziendalistica e nel pieno contraddittorio con i consulenti di parte- dal consulente
del Tribunale, possono allo stato, nei prudenziali limiti della
cognizione
circostanze:
i.
l'importo del credito di F-------------- nei confronti di COF-------- alla data
9/1/2013 (data di iscrizione della cessazione del N----------- dalla carica) era di
circa 17 milioni di euro,
ii.
con una variazione dalla data di assunzione della carica (19/7/2012) di €
9.158.145,30;
iii.
le cambiali che COF-------- consegnò a F-------------- il 19/11 e 17/12/2012
all'esito delle sempre più pressanti richieste di rientro e di prestazione di
garanzia fideiussoria ricevute nell'ultimo trimestre del 2012 ammontano a
complessivi € 8.011.590,01
iv.
€ 6.843.937,79 dei quali rappresentate dalle sette cambiali di notevole importo
che CORFARMIT aveva ricevuto dal Consorzio DIEFFE FARMA (dichiarato
fallito, dopo un infruttuoso tentativo concordatario, il successivo 6/3/2014) e
che il N----------- stesso, nella sua duplice veste, girò il 17/12/2012 a F-------------,
v.
cambiali che furono (a differenza delle prime) integralmente protestate
vi.
e in relazione al cui buon fine può convenirsi col c.t.U. (che lo desume dalla
relazione ex art. 172 R.D. n. 267/42 stesa in ambito concordatario) che il
N----------- stesso, nel momento in cui come amministratore delegato di
COF-------- le girava alla F-------------- da lui pure amministrata, non
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volutamente sommaria della presente sede, assumersi come provate le seguenti
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potesse non aver "contezza che si trattava di effetti emessi da un soggetto la
cui posizione debitoria era notevolmente 'lievitata' e da cui COF-------stessa aveva sentito l'esigenza di ottenere 'una serie di titoli (assegni e
cambiali) a garanzia della complessiva esposizione", ascesa alla data del
13/12/2012 ad oltre 22 milioni e 600mila euro;
vii.
in tale situazione, il credito verso COF-------- rappresentava nel 2012 la più
rilevante esposizione di F-------------- verso i propri clienti istituzionali e
vide un incremento repentino proprio negli ultimi mesi del 2012
a fronte del quale, pur in assenza di un protocollo interno formalizzato per il
trattamento commerciale di clienti che raggiungessero simili percentuali di
insoluto, e pur senza evidenze di minaccia di sospensione delle forniture,
ix.
mentre verso gli altri debitori di maggior rilievo quantitativo (UNIONEFFE e
COSAFACA) fu chiesto ed ottenuto nello stesso periodo un piano di rientro
garantito (rispettivamente, da una garanzia di CONFIDITALIA e da una
lettera di patronage 'forte' di UNIFARM SARDEGNA),
x.
a COF-------- fu dapprima reiteratamente richiesta la fideiussione di soli €
1.100.000,00 che la debitrice stessa si era inizialmente dichiarata disponibile a
fornire, per invece poi
xi.
accettare in due riprese la consegna di effetti cambiari degli importi e degli
esiti di cui s'è detto, nonostante il Collegio sindacale -nella seduta del
4/12/2012 in cui il direttore generale lo relazionò sulla posizione COF-------(chiarendo che gli stessi sarebbero stati accreditati a scomputo solo a fruttuosa
scadenza)- avesse espressamente manifestato "la propria preoccupazione per
una situazione non coerente con quanto previsto dalla prassi della società" e
in particolare per la mancata prestazione ad opera di COF-------- della
garanzia richiestagli, tale per cui "l'ammontare degli insoluti ha toccato
importi insostenibili per FIL2, in relazione al rischio dagli stessi derivante in
rapporto alla ridotta marginalità applicata sul servizio di logistica",
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Trattasi di acronimo di F-------------- LOGISTICA.
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viii.
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xii.
e continuare ad effettuare forniture alla cliente morosa per importi
ultramilionari3 anche
oltre
la
dimissioni
rassegnate
dal
N-----------
(19/12/2012), per poi deliberare soltanto il 25/1/2013 la sospensione delle
forniture4;
RITENUTO IN DIRITTO
H. per quanto qui di stretta rilevanza, che:
1) la denuncia a carico del N----------- anche, in generale, di aver compiuto
nella gestione del 'caso COF--------' una scelta imprudente e comunque
verosilmente
influenzata
dal
(sia
pur
noto
o
almeno
conoscibilissimo) conflitto di interessi in cui si trovava, pare in questa sede
assorbente di ogni questione in merito alla violazione o meno da parte sua dei
doveri negativi posti dagli artt. 2390 e 2391 co. 1° cod. civ.,
2) non senza peraltro rilevare come la supposta conoscenza da parte di F------------- di tale situazione di conflitto non scusa in ogni caso una
condotta che, come l'evidenza dimostra, ha differenziato inesplicabilmente rispetto agli altri debitori a rischio- il trattamento riservato da(l N----------amministratore di) F-------------- a(l N----------- amministratore delegato e
azionista di) COF--------,
3) così come, foss'anche stato delegato alla gestione della delicata posizione il
direttore generale TAMANINI, ciò tuttavia non esimeva allora (né scusa oggi)
il N-----------, titolare unico ex lege di ogni potere gestorio anche nel settore
commerciale e di gestione del credito, dall'adottare ogni cautela per evitare
l'aggravarsi indefinito dell'esposizione e il consolidarsi del pregiudizio
patrimoniale relativo,
4) potere che del resto egli esercitò personalmente con negligenza inescusabile
che
lascia
trasparire
addirittura
consapevolezza
allorchè
procedette
personalmente a consegnare alla F-------------- da lui amministrata effetti
3
Si vedano le fatture n. 7326 del 21.12.2012, n. 47 del 14.1.2013 e 107 del 18/1/2013 elencate nella tabella 30 alla pag.
96 della relazione del c.t.U.
4
Tali ultimi due dati sono stati accertati nel contraddittorio delle parti all'udienza del 20/7/2015.
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negligente,
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per € 6.843.937,79 che, quale amministratore delegato di COF--------,
doveva sapere fossero sostanzialmente carta straccia;
5) sicché, considerando il volume di incremento -nel corso della sia pur breve
gestione ad opera del convenuto- del debito COF-------- come sopra cifrato
(€ 9.158.145,30) e la somma, allo stato assai inferiore, che la incorporante di
F-------------- ha ad oggi ricevuto a deconto del proprio ingentissimo credito
(€ 1.911.384,57)5, è nell'importo degli effetti del Consorzio DIEFFE
FARMA che N-----------, nella sua duplice veste, da un lato consegnò e
individuato il minimum in cui va qui prudenzialmente quantificata la
responsabilità risarcitoria del convenuto,
6) non distonicamente, del resto, da quanto suggerito dalle altrettanto prudenziali
conclusioni del consulente del giudice, allorché non s'è potuto esimere
dall'osservare
 che "pur con tutta la cautela dovuta alla frammentarietà della
documentazione esaminata e relativa alle dinamiche intercorse in quei
giorni, anche a mero buon senso è probabilmente possibile affermare
che eventuali perdite relative ad ordinativi di COF-------- successive
a tali ultime date [4/12/2012] avrebbero forse potuto essere evitate"
dal N----------- e da chi lo seguì
 e che "il momento in cui si evidenzia l'impossibilità di COF----- di
ottenere dal sistema bancario una fideiussione di importo non elevato6,
possa ragionevolmente essere individuato come il momento a partire
dal quale la prosecuzione del rapporto di fornitura avrebbe dovuto
essere messa seriamente in discussione"7 sempre dal N-----------;
RITENUTO PERTANTO CONCLUSIVAMENTE
5
Circostanza lealmente riferita dal difensore dell'attrice all'udienza di cui alla precedente nota.
Ancora sollecitata dal TAMANINI in tal senso sino al 3/12/2012 (nota del'estensore in relazione a quanto riportato
alla pag. 85 della relazione di consulenza).
7
Tali condivisibili espressioni si leggono alle pagg. 95 e 101 della relazione GAREGNANI.
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dall'altro accettò quale inesistente garanzia, che va con ragionevole certezza
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I. che salvo ogni miglior approfondimento in sede di decisione collegiale,
sussistono ragionevoli e fondati argomenti di diritto ed elementi di prova per
assoggettare il residuo patrimonio di Guido N----------- al sequestro richiesto
dall'attrice quantomeno sino alla concorrenza in linea capitale, da ritenersi del tutto
prudenziale, di quegli € 6.843.937,79 rappresentati dalla cambiali che egli consegnò
a se stesso -pochi giorni prima di dimettersi- pur nella consapevolezza del loro
pressoché nullo valore di garanzia, e che furono infatti tutte protestate, importo che
con gli interessi e la rivalutazione medio tempore maturati va fatto ascendere
L. che trattandosi di subprocedimento cautelare in corso di causa, le spese relative
andranno regolate nel capo de expensis della sentenza di merito,
P. T. M.
visti gli artt. 669 bis e seguenti, nonché 671 c. p. c.,
1) autorizza il sequestro conservativo dei beni mobili, mobili registrati e immobili,
crediti e valori tutti ancora presenti nel patrimonio di Guido N-----------, ove anche
detenuti da terzi, sino alla complessiva concorrenza di € 7.150.000,00;
2) spese alla sentenza di merito;
3) manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza.
Milano, 23 luglio 2015, ad ore 22:00
Il giudice
(Guido Vannicelli)
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all'importo di almeno € 7.150.000,00;