scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

Download Report

Transcript scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

N. 87603/12 R.g.
Il giudice istruttore,
letti gli atti introduttivi ed esaminati i documenti prodotti dalle parti,
uditi procuratori delle stesse all’udienza del 1°/10/2013
e lette le memorie depositate rispettivamente il 22/11 ed il 10/12/2013,
sciogliendo la riserva automaticamente assunta il 31/12/2013,
RILEVATO
che, irrilevante per la natura del rapporto consortile in essere fra le parti una espressa
accettazione dello statuto del "Consorzio degli Operatori del Centro commerciale e per il
suo articolo 21.2 appare chiaro nel senso di:
-
facoltizzare il solo Consorzio a richiedere la condanna dei consorziati al pagamento
dei contributi consortili anche in sede ordinaria;
-
precludere al consorziato convenuto di sottoporre al giudice ordinario eventualmente
adìto, anche in forma di mera eccezione (e a fortiori in via di riconvenzione), questioni
devolute alla cognizione del Collegio arbitrale,
-
individuate queste ultime dall'art. 21.1 nell'omnicomprensiva dizione di tutte le
controversie tra Consorzio e consorziati relative anche alla esecuzione dello statuto
consortile "o comunque inerenti i rapporti previsti nel presente Statuto e/o nel Regolamento
Consortile";
che la clausola compromissoria contenuta nell'art. 21 deve inoltre ritenersi valida ed
efficace anche in quanto estranea all'ambito della disciplina dettata per le clausole
compromissorie statutarie dagli artt. 34 e segg. del d. lgs. n. 5/2003, sia che lo si interpreti
-come pare preferibile- alla luce del pur abrogato art. 1 del medesimo decreto, sia che si
consideri a tal fine l'attuale art. 3 co. 2° del d. lgs. n. 168/2003 come modificato dal D.L. n.
1/2012 (norme entrambe che escludono i consorzi in sé e per sé considerati dal proprio
ambito di applicazione);
RITENUTO
che pertanto le eccezioni e domande proposte dalla ESMERALDA s.r.l. in via
riconvenzionale e comunque nel merito appaiono improponibili in questa sede, atteso il
contenuto effettuale anche di solve et repete da annettersi alla clausola statutaria sopra
esaminata;
1
http://bit.ly/1enwWM5
Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c
tempo libero 'MOVE IN'" da parte della ESMERALDA s.r.l., il testo della clausola di cui al
N. 87603/12 R.g.
che tuttavia, proprio per tale preliminare e già dibattuta ragione di puro rito, l'opposizione
può considerarsi di pronta soluzione e immediatamente rimettibile in decisione senza
necessità di assegnare alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c., onde il decreto
opposto non necessita di esser munito della clausola di immediata esecutività,
p. t. m.
letti gli artt. 187 co. 1°, 189, 648 co. 1°, 281 bis e sexies c.p.c.,
1) rigetta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto svolta dal
Consorzio convenuto;
della causa all’udienza del 15 luglio 2014 alle ore 9,50;
3) manda la cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.
Milano, 2/1/2014
Il giudice istruttore
(Guido Vannicelli)
2
http://bit.ly/1enwWM5
Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c
2) invita le parti a precisare le conclusioni e a procedere all'immediata discussione orale