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Accoglimento parziale del 28/04/2014 RG n. 51967/2012 -1

TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia d’impresa Sezione A Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Claudio Marangoni ha pronunciato la seguente

ordinanza

nel procedimento cautelare iscritto al N. 51967/2012 R.G. promosso da:

FREUDENBERG HAUSHALTSPRODUKTE KG VILEDA ricorrente

contro:

DIKAI INTERNATIONAL ENTERPRISE CO. LTD ORLANDI SPA resistenti ***********

1. La ricorrente ha lamentato la diffusione da parte delle resistenti di comunicazioni inviate a società della grande distribuzione organizzata con le quali esse sarebbero state diffidate dal commercializzare i prodotti denominati

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e

EASY WRING ULTRAMAT,

già ritenuti in sede di consulenza tecnica d’ufficio non interferenti con le rivendicazioni del modello di utilità n. 269.122 di titolarità di DIKAI INTERNATIONAL ENTERPRISE CO. LTD ritenute valide dal CTU. Allegati alcuni episodi di difficoltà nella commercializzazione dei suoi prodotti in conseguenza di dette comunicazioni, la ricorrente FREUDENBERG HAUSHALTSPRODUKTE KG VILEDA ha chiesto in via cautelare ed urgente l’adozione di inibitoria all’ulteriore diffusione di dette comunicazioni nonché l’accertamento negativo di contraffazione rispetto alla commercializzazione dei menzionati prodotti. pagina 1 di 5

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Accoglimento parziale del 28/04/2014 RG n. 51967/2012 -1

Le parti resistenti, costituitesi con memoria comune, hanno contestato la sussistenza del presupposto dell’interesse ad agire in capo alla ricorrente quanto alla domanda cautelare di accertamento negativo di contraffazione, posto che essa ha autonomamente deciso di porre in vendita i suoi prodotti senza che le controparti abbiano assunto iniziative dirette a determinare la cessazione di tale commercializzazione nelle more della causa di merito, circostanza che darebbe conto anche dell’assenza di un effettivo pregiudizio irreparabile. Hanno quindi contestato la legittimazione passiva di DIKAI INTERNATIONAL ENTERPRISE CO. LTD rispetto alle comunicazioni contestate, le quali erano state diffuse solo presso alcuni soggetti della GDO – e non presso il pubblico dei consumatori – in un testo privo di riferimenti alla ricorrente. Tale comunicazione doveva ritenersi legittima in quanto menzionava correttamente la titolarità in capo ad ORLANDI s.p.a., quale licenziataria, del modello di utilità in questione e il fatto che essa aveva già ottenuto dal Tribunale di Milano due ordinanze cautelari di inibitoria nei confronti di alcuni prodotti ritenuti in contraffazione del titolo, invitando le destinatarie del messaggio a sorvegliare il mercato individuando i prodotti in contraffazione. Riproponevano poi le loro considerazioni critiche rispetto alle valutazioni espresse dal CTU della causa di merito, ritenendo i prodotti della ricorrente interferenti con il concetto innovativo proprio del modello di utilità e dunque in effettiva contraffazione di esso. Hanno in conclusione chiesto il rigetto delle istanze cautelari avversarie. 2. Ritiene il giudicante in primo luogo che appare attendibile quanto affermato dalle parti resistenti, secondo le quali la comunicazione contestata dalla ricorrente – che non ha potuto produrne il testo in quanto non da essa reperito – sarebbe quella prodotta

sub

doc. 12 del loro fascicolo, posto che il suo contenuto risulta sostanzialmente coincidente con quanto rilevabile dal riassunto fatto alla ricorrente da uno dei destinatari di tale comunicazione (v. doc. 36 fasc. ric.). pagina 2 di 5

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Ciò posto in punto di fatto, deve convenirsi che la genericità di tale testo costituisca ed abbia costituito per la ricorrente un indebito ostacolo alla commercializzazione dei propri prodotti presso importanti clienti della GDO. Invero il testo di tale comunicazione – riportante affermazioni in se stesse vere – appare infatti carente ed obbiettivamente lesivo degli interessi della ricorrente laddove omette di riferire anche l’esito negativo che le sue contestazioni avevano sortito (almeno) per ciò che atteneva ai prodotti VILEDA. Se allo stato degli atti deve darsi inevitabilmente rilievo alle (sia pure provvisorie) conclusioni raggiunte dal CTU nella causa di merito cui il presente procedimento accede e che hanno escluso l’interferenza dei due prodotti contestati con le rivendicazioni ritenute valide del modello di utilità, appare evidente che la diffusione di comunicazioni da parte dei soggetti titolari dei diritti sul modello avrebbe dovuto rispettare le posizioni di soggetti per i quali la contestazione di contraffazione doveva ritenersi – ancorchè non definitivamente esclusa - quantomeno dubbia. L’effetto pregiudizievole di tale generica comunicazione non poteva che investire in maniera indifferenziata tutti i soggetti che commercializzano prodotti simili o paragonabili a quelli delle resistenti, lasciando peraltro indebitamente al destinatario della comunicazione stessa il compito di “sorvegliare” il mercato in relazione a problematiche tecniche la cui valutazione coinvolge questioni di natura brevettuale la cui rilevanza e difficoltà appare confermata dallo stesso dibattito tecnico-giuridico sviluppato in atti. Inevitabilmente tale condotta ha comportato l’insorgere di una comprensibile diffidenza e di un giustificato sospetto nei destinatari della comunicazione stessa – che alludeva anche a responsabilità dirette per contraffazione anche in capo al rivenditore finale – rispetto a prodotti simili, coinvolgendo dunque anche prodotti per i quali un primo approfondito accertamento tecnico aveva già escluso il prospettato illecito. pagina 3 di 5

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In tal senso dunque la condotta della resistente ORLANDI s.p.a. – alla quale appare effettivamente riconducibile la provenienza di tale comunicazione – ha integrato l’illecito concorrenziale dedotto, che segue e sviluppa di fatto la diffida già contestata in sede di merito del 2011 per la quale la ricorrente aveva chiesto l’accertamento della condotta anticoncorrenziale. 3. Quanto al

periculum in mora

, deve ritenersi che la condotta contestata sia idonea a determinare un effetto pregiudizievole in capo alla ricorrente del tutto irreparabile all’esito del giudizio di merito, in quanto involgente – oltre la possibilità di normale sviluppo della commercializzazione dei suoi prodotti – anche la sua stessa immagine commerciale di fronte ad importanti soggetti della GDO, a causa del sospetto di contraffazione ingenerato dalle missive stesse. 4. Ritiene pertanto il giudicante di provvedere positivamente in merito all’istanza di inibitoria all’ulteriore diffusione della comunicazione di cui al doc. 12 delle resistenti nei confronti della sola ORLANDI s.p.a., ritenendo l’ulteriore istanza di accertamento negativo di contraffazione del tutto assorbita sul piano cautelare dalle valutazioni connesse alla sussistenza dell’illecito concorrenziale accertato in questa sede. La regolazione delle spese del presente procedimento deve essere rimessa all’esito della causa di merito. P.q.m. visto l’art. 669 octies c.p.c., - in parziale accoglimento delle istanze cautelari avanzate da FREUDENBERG HAUSHALTSPRODUKTE KG VILEDA nei confronti di DIKAI INTERNATIONAL ENTERPRISE CO. LTD e di ORLANDI s.p.a., inibisce alla resistente ORLANDI s.p.a. l’ulteriore diffusione delle comunicazioni di cui al doc. 12 del fascicolo delle parti resistenti e comunque aventi l’effetto di impedire anche indirettamente la commercializzazione dei prodotti

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e

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di parte ricorrente; pagina 4 di 5

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- respinge le domande cautelari avanzate nei confronti di DIKAI INTERNATIONAL ENTERPRISE CO. LTD. Milano, 26 aprile 2014 il Giudice Dott. Claudio Marangoni pagina 5 di 5

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