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Edizione di giovedì 15 dicembre 2016
NEWS DEL GIORNO
Agevolazioni fiscali trasfertisti: l’approfondimento della Fondazione studi
di Redazione
NEWS DEL GIORNO
Risorse per ammortizzatori sociali in deroga: la circolare Inps
di Redazione
NEWS DEL GIORNO
Durc: l’Inail illustra le semplificazioni
di Redazione
NEWS DEL GIORNO
Reiterata inottemperanza al divieto di fumo: licenziamento legittimo
di Redazione
BLOG
Il Decreto Fiscale interviene nella distinzione tra trasferta e trasfertismo
di Luca Vannoni
www.eclavoro.it
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Edizione di giovedì 15 dicembre 2016
NEWS DEL GIORNO
Agevolazioni fiscali trasfertisti: l’approfondimento della
Fondazione studi
di Redazione
La Fondazione studi dei consulenti del lavoro, con approfondimento del 12 dicembre 2016,
esamina i requisiti che devono coesistere per la fruizione delle agevolazioni fiscali per i
trasfertisti, in seguito all’interpretazione autentica contenuta nella L. 225/2016, di conversione
del c.d. Decreto Fiscale.
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Edizione di giovedì 15 dicembre 2016
NEWS DEL GIORNO
Risorse per ammortizzatori sociali in deroga: la circolare Inps
di Redazione
L’Inps, con circolare n. 217 del 13 dicembre 2016, ha illustrato le modifiche apportate dal
D.Lgs. 185/2016 con l’introduzione del comma 6-bis, articolo 44, D.Lgs. 148/2015, che ha
previsto l‘ampliamento delle possibilità di derogare ai criteri di cui agli articoli 2 e 3, D.I.
83473/2014, fino al 50% delle risorse attribuite alle Regioni e Province autonome per gli
ammortizzatori sociali in deroga.
L’Istituto ricorda anche i termini entro cui devono essere adottati i decreti di concessione da
parte delle Regioni e delle Province autonome competenti.
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NEWS DEL GIORNO
Durc: l’Inail illustra le semplificazioni
di Redazione
L’Inail, con circolare n. 48 del 14 dicembre 2016, ha illustrato le modifiche apportate dal
decreto del Ministero del lavoro 23 febbraio 2016 al D.M. 30 gennaio 2015 in tema di Durc on
line. Le variazioni, che riguardano l’ambito soggettivo della verifica e le regole nel caso di
soggetti sottoposti a procedure concorsuali, sono già state illustrate dal Ministero del lavoro
con circolare n. 33/2016, cui l’Inail fa riferimento.
L’Istituto precisa che la normativa descritta si applica alle nuove richieste di regolarità
contributiva e a quelle in istruttoria alla data di emissione della circolare in oggetto.
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NEWS DEL GIORNO
Reiterata inottemperanza al divieto di fumo: licenziamento
legittimo
di Redazione
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 23 novembre 2016, n. 23862, ha ritenuto
legittimo il licenziamento per giusta causa inflitto al dipendente per la reiterata
inottemperanza al divieto di fumo in locali dove sono presenti materiali infiammabili,
inadempienza oggetto di richiami da parte del superiore gerarchico, dovendosi ritenere
proporzionata la sanzione espulsiva in quanto il potenziale pericolo creato dall’azienda lede in
modo irreparabile il rapporto di fiducia con il datore di lavoro.
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BLOG
Il Decreto Fiscale interviene nella distinzione tra trasferta e
trasfertismo
di Luca Vannoni
In materia fiscale, il Tuir prevede 2 distinti regimi per le indennità riconosciute in caso di
trasferta e in caso di trasfertismo: in sintesi, nel primo caso, le somme erogate ai dipendenti in
trasferta di lavoro sono escluse dalla formazione del reddito imponibile fino a concorrenza di
determinate soglie, purché fuori dal territorio del Comune in cui si trova la sede di lavoro,
(articolo 51, comma 5, Tuir); per i trasfertisti, coloro tenuti a svolgere la loro prestazione
lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità,
sono assoggettate a una tassazione e imposizione contributiva nella misura del 50% del loro
ammontare (articolo 51, comma 6, Tuir).
Il Tuir prevedeva, per evitare dubbi interpretativi, l’individuazione dei lavoratori inquadrabili
come trasfertisti e le relative disposizioni applicative di un provvedimento mediante decreto
del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e previdenza sociale,
disposizione mai emanata, credo volutamente.
Per ovviare al vuoto regolamentativo, una serie di provvedimenti di prassi (Agenzia delle
entrate, circolare n. 326/E/1997 e risoluzione n. 56/E/2000; Ministero del lavoro, nota 20
giugno 2008; Inps, messaggio n. 27271/2008) avevano individuato i seguenti parametri per la
qualificazione del trasfertismo:
il contratto non prevede una sede di lavoro predeterminata;
al lavoratore è riconosciuta una particolare maggiorazione retributiva, a carattere fisso,
indipendentemente dal fatto che il soggetto si sia recato in trasferta. In base a tali
passaggi, si ammetteva la possibilità di gestire come trasferte le indennità riconosciute
ai lavoratori itineranti solo per i giorni effettivi di trasferta.
Tale orientamento di prassi è stato progressivamente sgretolato dalla Corte di Cassazione, che,
a partire dal 2012, ha affermato costantemente che la qualificazione del lavoratore come
trasfertista discende dallo svolgimento delle proprie mansioni in luoghi variabili e diversi,
ritenendo irrilevante che sia erogata un’indennità solo per le trasferte effettive, ma non in via
continuativa.
Pertanto, molte aziende, per le scelte fatte sulla base dei chiarimenti di prassi emanati, si sono
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trovate in una situazione di estrema criticità: le indennità di trasferta, con le esenzioni,
riconosciute ai lavoratori itineranti non potevano ad essi essere riconosciute, in quanto il
regime del trasfertismo prescindeva dal trattamento retributivo, essendo vincolato solo
all’assenza di un luogo di lavoro fisso.
Ora, con l’articolo 7-quinquies, D.L. 193/2016 (c.d. Decreto Fiscale), convertito nella L.
225/2016, con norma interpretativa, resuscita le disposizioni di prassi bocciate dalla
giurisprudenza, stabilendo l’applicabilità del trasfertismo in caso di:
mancata indicazione nel contratto o nella lettera di assunzione della sede di lavoro;
svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in
luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in
misura fissa, attribuita senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in
trasferta e dove la stessa si è svolta.
Ove, invece, non siano presenti contestualmente dette condizioni è riconosciuto il diverso
trattamento previsto per le indennità di trasferta.
La natura interpretativa – più dichiarata che effettiva, visto che si aggiungono delle condizioni
precedentemente non normate – rende la novella efficace retroattivamente, con un notevole
vantaggio per i giudizi ancora pendenti, e ovviamente chiude una questione che, per molte
aziende, ha comportato recuperi contributivi estremamente pesanti.
Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il form sottostante.
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