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Edizione di giovedì 29 settembre 2016
NEWS DEL GIORNO
Dimissioni telematiche: Faq aggiornate al 22 settembre
di Redazione
NEWS DEL GIORNO
Reintegra per fatto disciplinarmente irrilevante: la nota della Fondazione
di Redazione
NEWS DEL GIORNO
Sinp: regolamento in Gazzetta
di Redazione
NEWS DEL GIORNO
Danno per mancata fruizione del riposo settimanale
di Redazione
BLOG
Decorrenza della pensione dubbia?
di Elena Valcarenghi
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Edizione di giovedì 29 settembre
2016
NEWS DEL GIORNO
Dimissioni telematiche: Faq aggiornate al 22 settembre
di Redazione
Il Ministero del lavoro, in data 22 settembre 2016, ha aggiornato la Faq n. 6 in tema di
procedura per le dimissioni telematiche, alla luce di quanto chiarito dall’Inps con il messaggio
n. 3755/2016.
Viene pertanto ribadito che dovranno utilizzare la procedura anche i lavoratori che presentano
le proprie dimissioni per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o
anticipata e che, per determinare la decorrenza dei trattamenti pensionistici, la data di
cessazione del rapporto di lavoro coincide con la data dell’ultimo giorno di lavoro, ovvero il
giorno precedente a quello indicato nella sezione del modulo “Data di decorrenza delle
dimissioni/risoluzione consensuale”.
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NEWS DEL GIORNO
Reintegra per fatto disciplinarmente irrilevante: la nota della
Fondazione
di Redazione
La Fondazione studi dei consulenti del lavoro, con nota giurisprudenziale del 27 settembre
2016, ha commentato la Cassazione n. 18418/2016, secondo cui la reintegra dei lavoratori sui
quali è stato applicato un licenziamento disciplinare viziato dall’”insussistenza del fatto
contestato” (comma 4) si applica anche nell’ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, sia
privo di illiceità e quindi irrilevante sul piano disciplinare.
La Fondazione interviene sul concetto di “insussistenza del fatto contestato”, spiegando che in
caso di licenziamento del lavoratore assunto con contratto a tutele crescenti il fatto è
insussistente quando, sebbene sia avvenuto materialmente, non costituisce un inadempimento
delle obbligazioni contrattuali da parte del lavoratore e, conseguentemente, non è rilevante
sul piano disciplinare. Pertanto:
se il fatto ha una rilevanza disciplinare, ma è sproporzionato rispetto al licenziamento,
il datore di lavoro deve pagare un’indennità da 12 a 24 mensilità;
se il fatto non è materialmente accaduto o è accaduto ma non ha rilevanza
disciplinare, perché è inconsistente o il lavoratore non ha colpa, il datore deve
reintegrare il lavoratore (anche in regime di tutele crescenti).
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NEWS DEL GIORNO
Sinp: regolamento in Gazzetta
di Redazione
È stato pubblicato sulla G.U. n. 226 del 27 settembre 2016, S.O. n. 42, il decreto del Ministero
del lavoro n. 183 del 25 maggio 2016, che contiene il Regolamento recante le regole tecniche
per la realizzazione e il funzionamento del Sinp (Sistema informativo per la sicurezza sul
lavoro) e le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, D.Lgs. 81/2008,
in vigore dal 12 ottobre 2016.
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NEWS DEL GIORNO
Danno per mancata fruizione del riposo settimanale
di Redazione
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 13 settembre 2016, n. 17966, ha deciso
che, in tema di lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, bisogna tenere distinto il
danno da usura psico-fisica, conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di
lavoro, dall’eventuale ulteriore danno biologico, che invece si concretizza in un’infermità
determinata da una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali. Nella prima
evenienza il danno può essere presunto sull’an; il relativo quantum è indennizzabile mediante
ricorso a maggiorazioni o compensi previsti dal Ccnl o dal contratto individuale per altre voci
retributive.
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BLOG
Decorrenza della pensione dubbia?
di Elena Valcarenghi
Patronati e strutture territoriali hanno avanzato richieste di chiarimenti, di cui non è dato
conoscere il contenuto, sulla decorrenza da attribuire ai trattamenti pensionistici in caso di
dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro comunicate in base alle nuove
modalità stabilite dal decreto del Ministero del lavoro 15 dicembre 2015, attuativo del D.Lgs.
151/2015. L’Inps, con il messaggio n. 3755/2016, ha precisato che la data di cessazione del
rapporto di lavoro dipendente coincide con la data dell’ultimo giorno di lavoro, ovvero con il
giorno precedente a quello indicato nella sezione “Data di decorrenza delle
dimissioni/risoluzione consensuale” del modulo.
L’Istituto argomenta che il Ministero del lavoro, con la Faq n. 18 pubblicata sul suo sito
internet, ha chiarito che nella citata sezione del modulo deve essere indicata la data “a partire
dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Pertanto la data da indicare
sarà quella successiva all’ultimo giorno di lavoro” e che, quindi, la data di decorrenza delle
dimissioni o della risoluzione consensuale indicata nel predetto modulo coincide con la data
successiva all’ultimo giorno di lavoro, ovvero con il primo giorno di mancato svolgimento di
attività di lavoro dipendente.
Il Ministero ha anche citato il messaggio Inps nella Faq n. 6 della versione aggiornata al 22
settembre 2016.
Tutto quasi ovvio, giusto?
Eppure non sono tranquilla, perché ricordo altre Faq quali la n. 21, la n. 22, la n. 23 e la n. 36,
dalle quali emerge con chiarezza che, a prescindere dalla data indicata sul modulo telematico,
è la Comunicazione obbligatoria di cessazione che il datore di lavoro deve effettuare che
fornisce l’informazione esatta sull’effettiva estinzione del rapporto di lavoro, presupposto per
l’accesso al trattamento pensionistico. Tale puntualizzazione è stata fornita a seguito di
quesiti connessi a esigenze quali la malattia, l’accordo tra datore di lavoro e lavoratore e
l’errore del lavoratore, che potrebbero comportare una modifica del termine indicato sul
modulo che, a parere del Ministero, è possibile proprio grazie alle CO.
Pensionandi e assistenti attenti, quindi: meglio verificare la corrispondenza della data indicata
sul modulo con quella della CO.
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