Transcript La nuova legge
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Le tappe della nuova legge
la legge 49/06 (legge di conversione), che
introduce per la prima volta le modifiche al
D.P.R. 309/90, viene pubblicata il 27/02/2006;
il testo integrato del D.P.R. 309/90 come
modificato dalla L. 49/06, viene pubblicato il
15/03/2006;
le tabelle contenenti i limiti di principio attivo
in grado di delineare l’uso personale vengono
pubblicate il 24/04/2006;
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Il procedimento amministrativo e gli
articoli modificati
•
Gli articoli del D.P.R. 309/90 che definiscono il procedimento
amministrativo, modificati dalla L. 49/06, sono i seguenti:
artt. 13 e 14 – tabelle delle sostanze soggette a controllo e criteri
per la loro formazione;
artt. 75 e 75bis – condotte integranti illeciti amministrativi e
provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica;
art. 78 – quantificazione delle sostanze;
art. 113 – competenze delle regioni e delle province autonome;
art. 116 – livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell’utente e
ai requisiti per l’autorizzazione delle strutture private;
art. 117 – accreditamento istituzionali e accordi contrattuali;
art. 120 – terapia volontaria e anonimato;
art. 122 e 122bis – definizione del programma terapeutico e
socio-riabilitativo – verifiche e controlli.
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Gli artt. 13 e 14 – le tabelle
la principale novità introdotta da questi
articoli è l’unificazione delle sostanze
stupefacenti o psicotrope in un’unica tabella,
senza più distinzione tra sostanze cd
“leggere” e sostanze cd “pesanti”;
la predisposizione dei limiti quantitativi
necessari a definire l’uso personale è stata
demandata al Ministero della Salute che, a
seguito dei lavori della Commissione
appositamente istituita, ha pubblicato le
tabelle indicanti tali limiti, riferendosi al
principio attivo contenuto in ogni tipologia di
sostanze.
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è importante sottolineare che il quantitativo
di sostanza sequestrato non è
immediatamente confrontabile con le tabelle;
i quantitativi di principio attivo individuati
dalle tabelle per definire l’uso personale,
costituiscono, al momento, un’approssimazione,
come ha stabilito la stessa Commissione, della
frequenza di assunzioni di dosi medie
giornaliere.
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L’art 75
il procedimento amministrativo
Il testo dell’art. 75 è stato integralmente modificato; le
principali novità riguardano:
il riferimento alle nuove tabelle;
le modalità di contestazione da parte
delle forze dell’ordine;
l’irrogazione e la durata delle sanzioni;
le modalità di invio, da parte dell’Autorità
Amministrativa, al p.t.;
l’estensione delle competenze in materia di
programmi terapeutici e/o socio-riabilitativi alle
strutture private autorizzate;
la competenza territoriale del Prefetto.
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per riferirsi alle tabelle che stabiliscono il limite quantitativo entro il quale
è possibile ipotizzare l’uso personale, è necessario procedere all’analisi
tossicologica della sostanza sequestrata al fine di precisare il contenuto di
principio attivo; l’art. 75 stabilisce che ciò avvenga entro 10 giorni dalla
presunta violazione, in modo che siano le forze dell’ordine a individuare il tipo
di procedimento da avviare e quindi l’Autorità (amministrativa o penale)
competente;
attualmente il termine indicato non è compatibile con le condizioni operative
del territorio di Lecce, sia per l’alto numero di segnalazioni, sia per la
concentrazione presso il L.A.S.S. del Comando Provinciale CC. di Taranto dei
reperti relativi alle sostanze sequestrate dalle FF.OO. di tre province (TA,
BR,LE);
la legge prevede che tali accertamenti possano svolgersi, oltre che presso le
strutture delle Forze di polizia, anche presso strutture universitarie e
strutture pubbliche individuate dal Ministero della Salute.
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il nuovo art. 75 prevede il ritiro della patente nel caso di disponibilità
diretta e immediata di veicoli a motore da parte del presunto assuntore di
sostanze ovvero il fermo amministrativo in caso di disponibilità di un
ciclomotore: tale previsione presenta delle difficoltà procedurali anche in
relazione al collegamento normativo con il C.d.S.. In particolare l’applicazione
del solo ritiro della patente assume una natura cautelare rispetto al
procedimento ai sensi dell’art. 75, precludendo ogni finalità preventiva insita
nelle previsioni dell’art. 187 del C.d.S. (ad. es. procedura di revisione dei
requisiti psico-fisici);
l’applicazione e la durata delle sanzioni da irrogare a seguito del colloquio in
Prefettura, non hanno relazione immediata con lo svolgimento del p.t. che
viene perciò privato di un’importante componente motivazionale;
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l’impianto del nuovo art. 75, che equipara di fatto
tutte le diverse tipologie di sostanze ai fini dell’invio
al programma terapeutico, prevede lo svolgimento
obbligatorio di un percorso riabilitativo da concordare
con gli operatori delle strutture pubbliche o private
autorizzate, tranne nel caso, previsto dal comma 14, di
particolare tenuità della violazione che consente la
definizione del procedimento con il formale invito a
non fare più uso di sostanze, limitatamente alla prima
segnalazione; tale indefinitezza della norma ripropone
la problematica della disomogeneità degli utenti dei
Ser.t. e la necessità di concordare tra l’Autorità
inviante e i servizi proposte di contatto che vadano
dal semplice livello educativo e informativo a quello più
complesso di riabilitazione e di cura;
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il nuovo art. 75 prevede che lo svolgimento del
programma
riabilitativo
possa
essere
svolto,
nell’esercizio della libertà di scelta del luogo di
trattamento di ogni singolo utente, presso una
struttura privata autorizzata ai sensi dell’art. 116.
Questo pone in evidenza la problematica del raccordo
tra Autorità inviante, servizi pubblici e strutture
private, soprattutto al fine di una corretta verifica
dello svolgimento del p.t., considerata l’importanza
che tale svolgimento assume nella definizione del
procedimento amministrativo e della sua componente
sanzionatoria;
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L’art 75 - bis
provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica
l’art.75-bis prevede l’irrogazione di misure a tutela della sicurezza
pubblica (di obbligo e di divieto) da parte del Questore, nei confronti di
coloro che, sottoposti a sanzione ai sensi dell’art.75, o essendo nelle
condizioni indicate al comma 1, per le modalità o circostanze d’uso,
possano mettere in atto comportamenti da cui derivi un pericolo per la
sicurezza pubblica.
le misure possono essere concorrenti al p.t. pur non avendo natura di
carattere riabilitativo o di cura nel senso individuato dall’art.75, ed
introducono un elemento di “controllo” più rigido a cura delle FF.OO.
Le misure possono essere modificate o revocate in relazione
all’andamento del p.t la cui conclusione positiva deve essere
opportunamente comunicata dall’Autorità amministrativa al Questore.
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è necessario individuare una modalità di raccordo tra la
procedura amministrativa che prevede il percorso riabilitativo
come alternativa alle sanzioni e l’applicazione di misure di
prevenzione di cui l’Autorità amministrativa non viene a
conoscenza, anche in considerazione della valenza che il buon esito
del p.t. può avere sul provvedimento del Questore.
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L’art. 78
quantificazione delle sostanze
L’art. 78 formalizza la competenza del Ministero della Salute nel
definire i limiti quantitativi di principio attivo contenuto nelle s.s.
al fine di ipotizzare l’uso personale;
Prevede, inoltre, l’individuazione di procedure diagnostiche,
medico-legali e tossicologico-forensi idonee a determinare il tipo,
il grado e l’intensità dell’abuso di sostanze stupefacenti in
relazione all’applicazione del procedimento amministrativo ai sensi
dell’art.75 e 75-bis.
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il riferimento alla determinazione e alla applicazione di
procedure diagnostiche riguardanti il tipo, il grado e l’intensità
dell’abuso di sostanze stupefacenti assume particolare valore in
relazione all’estensione, anche alle strutture private accreditate,
delle competenze relative alle attività di prevenzione e di
intervento contro l’uso di sostanze, in modo da evitare
disomogeneità nelle procedure e nella esecuzione dei
trattamenti.
Nel Decreto del Ministero della Salute del 11/4/06 tali
procedure non vengono indicate, essendo invece individuate le
sole tabelle indicanti i parametri quantitativi relativi al principio
attivo.
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Gli artt. 113 -116 e 117
attribuzioni degli enti locali
Gli artt. 113-116 e 117 contengono modifiche sostanziali rispetto
alla attribuzione, anche a strutture private accreditate, di
competenze relative al trattamento e alla predisposizione di
interventi in tema di abuso di sostanze stupefacenti:
Viene sottolineato il ruolo della Regione nel garantire condizioni
di parità dei servizi pubblici per le tossicodipendenze e delle
strutture private anche in relazione al possesso dei requisiti
previsti;
Inoltre, con la previsione dell’accredito istituzionale, dei servizi
e delle strutture private, viene richiamata la parità di accesso
alle prestazioni erogate da tali strutture, garantendo la libertà
di scelta dell’utente;
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Il coinvolgimento diretto delle strutture private nella fase di
predisposizione dei trattamenti pone la necessità di stabilire un
forte grado di collaborazione e raccordo tra l’Autorità
Amministrativa e i diversi livelli coinvolti (Regione, Ausl,
strutture private);
L’autorità Amministrativa deve disporre di un elenco aggiornato
delle strutture accreditate dalla Regione presso le quali è
possibile effettuare i trattamenti previsti dall’art.75, anche al
fine di una puntuale verifica delle eventuali richieste specifiche
dell’utenza.
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Gli artt. 120 -122 e 122 bis
interventi preventivi, curativi e riabilitativi
Agli artt. 120, 122 e 122 bis, contenenti le previsioni normative
relative agli accertamenti diagnostici e alla esecuzione dei
programmi terapeutici e socio-riabilitativi, sono state apportate
modifiche in virtù della attribuzione di competenze alle
strutture private.
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Stante l’assenza di circolari esplicative da parte dei Ministeri
competenti, non risulta chiaro, dal testo integrato del D.P.R.
309/90, se la predisposizione e l’attuazione del p.t. nonché la
relativa certificazione finale da parte delle strutture private
accreditate rimanga svincolata da un qualsivoglia tipo di verifica
da parte delle strutture pubbliche;
La possibilità di iniziative volte ad un pieno inserimento sociale
dell’utente del servizio pubblico ovvero di quello privato
prevedono il coinvolgimento di cooperative di solidarietà sociale
e associazioni, estendendo ulteriormente la necessità di
parametri di verifica e di raccordo con il privato sociale
Le tappe della nuova legge
la legge 49/06 (legge di conversione), che
introduce per la prima volta le modifiche al
D.P.R. 309/90, viene pubblicata il 27/02/2006;
il testo integrato del D.P.R. 309/90 come
modificato dalla L. 49/06, viene pubblicato il
15/03/2006;
le tabelle contenenti i limiti di principio attivo
in grado di delineare l’uso personale vengono
pubblicate il 24/04/2006;
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Il procedimento amministrativo e gli
articoli modificati
•
Gli articoli del D.P.R. 309/90 che definiscono il procedimento
amministrativo, modificati dalla L. 49/06, sono i seguenti:
artt. 13 e 14 – tabelle delle sostanze soggette a controllo e criteri
per la loro formazione;
artt. 75 e 75bis – condotte integranti illeciti amministrativi e
provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica;
art. 78 – quantificazione delle sostanze;
art. 113 – competenze delle regioni e delle province autonome;
art. 116 – livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell’utente e
ai requisiti per l’autorizzazione delle strutture private;
art. 117 – accreditamento istituzionali e accordi contrattuali;
art. 120 – terapia volontaria e anonimato;
art. 122 e 122bis – definizione del programma terapeutico e
socio-riabilitativo – verifiche e controlli.
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Gli artt. 13 e 14 – le tabelle
la principale novità introdotta da questi
articoli è l’unificazione delle sostanze
stupefacenti o psicotrope in un’unica tabella,
senza più distinzione tra sostanze cd
“leggere” e sostanze cd “pesanti”;
la predisposizione dei limiti quantitativi
necessari a definire l’uso personale è stata
demandata al Ministero della Salute che, a
seguito dei lavori della Commissione
appositamente istituita, ha pubblicato le
tabelle indicanti tali limiti, riferendosi al
principio attivo contenuto in ogni tipologia di
sostanze.
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è importante sottolineare che il quantitativo
di sostanza sequestrato non è
immediatamente confrontabile con le tabelle;
i quantitativi di principio attivo individuati
dalle tabelle per definire l’uso personale,
costituiscono, al momento, un’approssimazione,
come ha stabilito la stessa Commissione, della
frequenza di assunzioni di dosi medie
giornaliere.
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L’art 75
il procedimento amministrativo
Il testo dell’art. 75 è stato integralmente modificato; le
principali novità riguardano:
il riferimento alle nuove tabelle;
le modalità di contestazione da parte
delle forze dell’ordine;
l’irrogazione e la durata delle sanzioni;
le modalità di invio, da parte dell’Autorità
Amministrativa, al p.t.;
l’estensione delle competenze in materia di
programmi terapeutici e/o socio-riabilitativi alle
strutture private autorizzate;
la competenza territoriale del Prefetto.
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per riferirsi alle tabelle che stabiliscono il limite quantitativo entro il quale
è possibile ipotizzare l’uso personale, è necessario procedere all’analisi
tossicologica della sostanza sequestrata al fine di precisare il contenuto di
principio attivo; l’art. 75 stabilisce che ciò avvenga entro 10 giorni dalla
presunta violazione, in modo che siano le forze dell’ordine a individuare il tipo
di procedimento da avviare e quindi l’Autorità (amministrativa o penale)
competente;
attualmente il termine indicato non è compatibile con le condizioni operative
del territorio di Lecce, sia per l’alto numero di segnalazioni, sia per la
concentrazione presso il L.A.S.S. del Comando Provinciale CC. di Taranto dei
reperti relativi alle sostanze sequestrate dalle FF.OO. di tre province (TA,
BR,LE);
la legge prevede che tali accertamenti possano svolgersi, oltre che presso le
strutture delle Forze di polizia, anche presso strutture universitarie e
strutture pubbliche individuate dal Ministero della Salute.
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il nuovo art. 75 prevede il ritiro della patente nel caso di disponibilità
diretta e immediata di veicoli a motore da parte del presunto assuntore di
sostanze ovvero il fermo amministrativo in caso di disponibilità di un
ciclomotore: tale previsione presenta delle difficoltà procedurali anche in
relazione al collegamento normativo con il C.d.S.. In particolare l’applicazione
del solo ritiro della patente assume una natura cautelare rispetto al
procedimento ai sensi dell’art. 75, precludendo ogni finalità preventiva insita
nelle previsioni dell’art. 187 del C.d.S. (ad. es. procedura di revisione dei
requisiti psico-fisici);
l’applicazione e la durata delle sanzioni da irrogare a seguito del colloquio in
Prefettura, non hanno relazione immediata con lo svolgimento del p.t. che
viene perciò privato di un’importante componente motivazionale;
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l’impianto del nuovo art. 75, che equipara di fatto
tutte le diverse tipologie di sostanze ai fini dell’invio
al programma terapeutico, prevede lo svolgimento
obbligatorio di un percorso riabilitativo da concordare
con gli operatori delle strutture pubbliche o private
autorizzate, tranne nel caso, previsto dal comma 14, di
particolare tenuità della violazione che consente la
definizione del procedimento con il formale invito a
non fare più uso di sostanze, limitatamente alla prima
segnalazione; tale indefinitezza della norma ripropone
la problematica della disomogeneità degli utenti dei
Ser.t. e la necessità di concordare tra l’Autorità
inviante e i servizi proposte di contatto che vadano
dal semplice livello educativo e informativo a quello più
complesso di riabilitazione e di cura;
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il nuovo art. 75 prevede che lo svolgimento del
programma
riabilitativo
possa
essere
svolto,
nell’esercizio della libertà di scelta del luogo di
trattamento di ogni singolo utente, presso una
struttura privata autorizzata ai sensi dell’art. 116.
Questo pone in evidenza la problematica del raccordo
tra Autorità inviante, servizi pubblici e strutture
private, soprattutto al fine di una corretta verifica
dello svolgimento del p.t., considerata l’importanza
che tale svolgimento assume nella definizione del
procedimento amministrativo e della sua componente
sanzionatoria;
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L’art 75 - bis
provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica
l’art.75-bis prevede l’irrogazione di misure a tutela della sicurezza
pubblica (di obbligo e di divieto) da parte del Questore, nei confronti di
coloro che, sottoposti a sanzione ai sensi dell’art.75, o essendo nelle
condizioni indicate al comma 1, per le modalità o circostanze d’uso,
possano mettere in atto comportamenti da cui derivi un pericolo per la
sicurezza pubblica.
le misure possono essere concorrenti al p.t. pur non avendo natura di
carattere riabilitativo o di cura nel senso individuato dall’art.75, ed
introducono un elemento di “controllo” più rigido a cura delle FF.OO.
Le misure possono essere modificate o revocate in relazione
all’andamento del p.t la cui conclusione positiva deve essere
opportunamente comunicata dall’Autorità amministrativa al Questore.
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è necessario individuare una modalità di raccordo tra la
procedura amministrativa che prevede il percorso riabilitativo
come alternativa alle sanzioni e l’applicazione di misure di
prevenzione di cui l’Autorità amministrativa non viene a
conoscenza, anche in considerazione della valenza che il buon esito
del p.t. può avere sul provvedimento del Questore.
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L’art. 78
quantificazione delle sostanze
L’art. 78 formalizza la competenza del Ministero della Salute nel
definire i limiti quantitativi di principio attivo contenuto nelle s.s.
al fine di ipotizzare l’uso personale;
Prevede, inoltre, l’individuazione di procedure diagnostiche,
medico-legali e tossicologico-forensi idonee a determinare il tipo,
il grado e l’intensità dell’abuso di sostanze stupefacenti in
relazione all’applicazione del procedimento amministrativo ai sensi
dell’art.75 e 75-bis.
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il riferimento alla determinazione e alla applicazione di
procedure diagnostiche riguardanti il tipo, il grado e l’intensità
dell’abuso di sostanze stupefacenti assume particolare valore in
relazione all’estensione, anche alle strutture private accreditate,
delle competenze relative alle attività di prevenzione e di
intervento contro l’uso di sostanze, in modo da evitare
disomogeneità nelle procedure e nella esecuzione dei
trattamenti.
Nel Decreto del Ministero della Salute del 11/4/06 tali
procedure non vengono indicate, essendo invece individuate le
sole tabelle indicanti i parametri quantitativi relativi al principio
attivo.
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Gli artt. 113 -116 e 117
attribuzioni degli enti locali
Gli artt. 113-116 e 117 contengono modifiche sostanziali rispetto
alla attribuzione, anche a strutture private accreditate, di
competenze relative al trattamento e alla predisposizione di
interventi in tema di abuso di sostanze stupefacenti:
Viene sottolineato il ruolo della Regione nel garantire condizioni
di parità dei servizi pubblici per le tossicodipendenze e delle
strutture private anche in relazione al possesso dei requisiti
previsti;
Inoltre, con la previsione dell’accredito istituzionale, dei servizi
e delle strutture private, viene richiamata la parità di accesso
alle prestazioni erogate da tali strutture, garantendo la libertà
di scelta dell’utente;
Slide 15
Il coinvolgimento diretto delle strutture private nella fase di
predisposizione dei trattamenti pone la necessità di stabilire un
forte grado di collaborazione e raccordo tra l’Autorità
Amministrativa e i diversi livelli coinvolti (Regione, Ausl,
strutture private);
L’autorità Amministrativa deve disporre di un elenco aggiornato
delle strutture accreditate dalla Regione presso le quali è
possibile effettuare i trattamenti previsti dall’art.75, anche al
fine di una puntuale verifica delle eventuali richieste specifiche
dell’utenza.
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Gli artt. 120 -122 e 122 bis
interventi preventivi, curativi e riabilitativi
Agli artt. 120, 122 e 122 bis, contenenti le previsioni normative
relative agli accertamenti diagnostici e alla esecuzione dei
programmi terapeutici e socio-riabilitativi, sono state apportate
modifiche in virtù della attribuzione di competenze alle
strutture private.
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Stante l’assenza di circolari esplicative da parte dei Ministeri
competenti, non risulta chiaro, dal testo integrato del D.P.R.
309/90, se la predisposizione e l’attuazione del p.t. nonché la
relativa certificazione finale da parte delle strutture private
accreditate rimanga svincolata da un qualsivoglia tipo di verifica
da parte delle strutture pubbliche;
La possibilità di iniziative volte ad un pieno inserimento sociale
dell’utente del servizio pubblico ovvero di quello privato
prevedono il coinvolgimento di cooperative di solidarietà sociale
e associazioni, estendendo ulteriormente la necessità di
parametri di verifica e di raccordo con il privato sociale