Transcript IT - Europa
Consiglio
dell'Unione europea
Bruxelles, 17 gennaio 2017
(OR. en)
5073/17
AGRILEG 10
NOTA DI TRASMISSIONE
Origine:
Data:
Destinatario:
Commissione europea
17 gennaio 2017
Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:
D48302/02
Oggetto:
REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che
modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di
residui per le sostanze acequinocil, amitraz, cumafos, diflufenican,
flumequina, metribuzin, permetrina, piraclostrobin e streptomicina in o su
determinati prodotti
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D48302/02.
All.: D48302/02
5073/17
ms
DGB 2B
IT
COMMISSIONE
EUROPEA
Bruxelles, XXX
SANTE/11769/2016
(POOL/E4/2016/11769/11769-EN.doc)
D048302/02
[…](2016) XXX draft
REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE
del XXX
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui per le sostanze
acequinocil, amitraz, cumafos, diflufenican, flumequina, metribuzin, permetrina,
piraclostrobin e streptomicina in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE
del XXX
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui per le sostanze
acequinocil, amitraz, cumafos, diflufenican, flumequina, metribuzin, permetrina,
piraclostrobin e streptomicina in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio 1, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1)
I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze diflufenican e piraclostrobin sono
stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per le sostanze
amitraz e permetrina sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del
medesimo regolamento. Gli LMR per le sostanze acequinocil e metribuzin sono stati
fissati nell'allegato III, parte A, del medesimo regolamento. Per le sostanze cumafos,
flumequina e streptomicina non sono stati fissati LMR specifici e tali sostanze non
sono state incluse nell'allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore di
base di 0,01 mg/kg stabilito all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo
regolamento.
(2)
Nel contesto di una procedura di autorizzazione per l'utilizzo di un prodotto
fitosanitario contenente la sostanza attiva acequinocil sui cetriolini, in conformità
all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata una
domanda di modifica dell'attuale LMR.
(3)
Per quanto riguarda le sostanze diflufenican e metribuzin, una domanda simile è stata
presentata per le olive da olio. Per quanto riguarda la sostanza piraclostrobin, una
domanda simile è stata presentata per le bietole.
1
GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
2
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(4)
A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state
valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse
alla Commissione.
(5)
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito "l'Autorità") ha esaminato le
domande e le relazioni di valutazione, analizzando in particolare i rischi per i
consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR
proposti 2. L'Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli
Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico.
(6)
Per quanto riguarda tali domande, l'Autorità ha concluso che erano state rispettate tutte
le prescrizioni relative ai dati e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di
27 gruppi specifici di consumatori europei, le modifiche degli LMR richieste erano
accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto
conto delle più recenti informazioni sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né
l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di
tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine
dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di
superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
(7)
Le sostanze amitraz, flumequina, permetrina e streptomicina sono sostanze
farmacologicamente attive in medicina veterinaria. Per quanto concerne i prodotti di
origine animale, nel regolamento (CE) n. 396/2005 gli LMR dovrebbero essere fissati
agli stessi livelli di cui al regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione 3, perché si
prevede che l'esposizione dovuta all'utilizzo nei medicinali veterinari sia maggiore
rispetto a quella connessa all'impiego di prodotti fitosanitari. Tali LMR sono sicuri per
i consumatori dell'Unione 4.
(8)
Per quanto riguarda la sostanza cumafos, l'Autorità ha evidenziato motivi di
preoccupazione legati alla valutazione dei rischi cronici, che dovranno essere
affrontati mediante una decisione di gestione del rischio. Tenendo conto del fatto che
2
Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono disponibili online: http://www.efsa.europa.eu/it.
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for acequinocyl in
gherkins (Parere motivato sulla modifica dell'attuale livello massimo di residui per la sostanza
acequinocil nei cetriolini). EFSA Journal 2016;14(8):4568 [13 pagg.].
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for diflufenican in olives
for oil production (Parere motivato sulla modifica dell'attuale livello massimo di residui per la sostanza
diflufenican nelle olive da olio). EFSA Journal 2016;14(10):4585. [15 pagg.].
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metribuzin in olives
for oil production (Parere motivato sulla modifica dell'attuale livello massimo di residui per la sostanza
metribuzin nelle olive da olio). EFSA Journal 2016;14(10):4591 [13 pagg.].
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyraclostrobin in beet
leaves (chards) (Parere motivato sulla modifica dell'attuale livello massimo di residui per la sostanza
piraclostrobin nelle bietole da foglia e da costa). EFSA Journal 2016;14(8):4552 [14 pagg.].
Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze
farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli
alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).
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Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for amitraz, coumaphos, flumequine,
oxytetracycline, permethrin and streptomycin in certain products of animal origin (Parere motivato sulla
fissazione dei livelli massimi di residui per le sostanze amitraz, cumafos, flumequina, oxitetraciclina,
permetrina e streptomicina in alcuni prodotti di origine animale.) EFSA Journal 2016;14(8):4570
[39 pagg.].
3
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il regolamento (UE) n. 37/2010 fissa un LMR per il cumafos solamente nel miele e
considerando il contributo minimo di tale prodotto all'esposizione cronica dei
consumatori, è opportuno, nel regolamento (CE) n. 396/2005, fissare l'LMR per il
miele e altri prodotti dell'apicoltura a quello stesso livello.
(9)
Sulla base dei pareri motivati emessi dall'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti
alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi a quanto
prescritto dall'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(10)
Il regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(11)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato
permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente
all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
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