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Consiglio dell'Unione europea Bruxelles, 17 gennaio 2017 (OR. en) 5073/17 AGRILEG 10 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Data: Destinatario: Commissione europea 17 gennaio 2017 Segretariato generale del Consiglio n. doc. Comm.: D48302/02 Oggetto: REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui per le sostanze acequinocil, amitraz, cumafos, diflufenican, flumequina, metribuzin, permetrina, piraclostrobin e streptomicina in o su determinati prodotti Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D48302/02. All.: D48302/02 5073/17 ms DGB 2B IT COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, XXX SANTE/11769/2016 (POOL/E4/2016/11769/11769-EN.doc) D048302/02 […](2016) XXX draft REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui per le sostanze acequinocil, amitraz, cumafos, diflufenican, flumequina, metribuzin, permetrina, piraclostrobin e streptomicina in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE) IT IT REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui per le sostanze acequinocil, amitraz, cumafos, diflufenican, flumequina, metribuzin, permetrina, piraclostrobin e streptomicina in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio 1, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), considerando quanto segue: IT (1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze diflufenican e piraclostrobin sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per le sostanze amitraz e permetrina sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del medesimo regolamento. Gli LMR per le sostanze acequinocil e metribuzin sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del medesimo regolamento. Per le sostanze cumafos, flumequina e streptomicina non sono stati fissati LMR specifici e tali sostanze non sono state incluse nell'allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento. (2) Nel contesto di una procedura di autorizzazione per l'utilizzo di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva acequinocil sui cetriolini, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata una domanda di modifica dell'attuale LMR. (3) Per quanto riguarda le sostanze diflufenican e metribuzin, una domanda simile è stata presentata per le olive da olio. Per quanto riguarda la sostanza piraclostrobin, una domanda simile è stata presentata per le bietole. 1 GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1. 2 IT (4) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. (5) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito "l'Autorità") ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, analizzando in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti 2. L'Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico. (6) Per quanto riguarda tali domande, l'Autorità ha concluso che erano state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle più recenti informazioni sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento. (7) Le sostanze amitraz, flumequina, permetrina e streptomicina sono sostanze farmacologicamente attive in medicina veterinaria. Per quanto concerne i prodotti di origine animale, nel regolamento (CE) n. 396/2005 gli LMR dovrebbero essere fissati agli stessi livelli di cui al regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione 3, perché si prevede che l'esposizione dovuta all'utilizzo nei medicinali veterinari sia maggiore rispetto a quella connessa all'impiego di prodotti fitosanitari. Tali LMR sono sicuri per i consumatori dell'Unione 4. (8) Per quanto riguarda la sostanza cumafos, l'Autorità ha evidenziato motivi di preoccupazione legati alla valutazione dei rischi cronici, che dovranno essere affrontati mediante una decisione di gestione del rischio. Tenendo conto del fatto che 2 Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono disponibili online: http://www.efsa.europa.eu/it. Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for acequinocyl in gherkins (Parere motivato sulla modifica dell'attuale livello massimo di residui per la sostanza acequinocil nei cetriolini). EFSA Journal 2016;14(8):4568 [13 pagg.]. Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for diflufenican in olives for oil production (Parere motivato sulla modifica dell'attuale livello massimo di residui per la sostanza diflufenican nelle olive da olio). EFSA Journal 2016;14(10):4585. [15 pagg.]. Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metribuzin in olives for oil production (Parere motivato sulla modifica dell'attuale livello massimo di residui per la sostanza metribuzin nelle olive da olio). EFSA Journal 2016;14(10):4591 [13 pagg.]. Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyraclostrobin in beet leaves (chards) (Parere motivato sulla modifica dell'attuale livello massimo di residui per la sostanza piraclostrobin nelle bietole da foglia e da costa). EFSA Journal 2016;14(8):4552 [14 pagg.]. Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1). 3 4 IT Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for amitraz, coumaphos, flumequine, oxytetracycline, permethrin and streptomycin in certain products of animal origin (Parere motivato sulla fissazione dei livelli massimi di residui per le sostanze amitraz, cumafos, flumequina, oxitetraciclina, permetrina e streptomicina in alcuni prodotti di origine animale.) EFSA Journal 2016;14(8):4570 [39 pagg.]. 3 IT il regolamento (UE) n. 37/2010 fissa un LMR per il cumafos solamente nel miele e considerando il contributo minimo di tale prodotto all'esposizione cronica dei consumatori, è opportuno, nel regolamento (CE) n. 396/2005, fissare l'LMR per il miele e altri prodotti dell'apicoltura a quello stesso livello. (9) Sulla base dei pareri motivati emessi dall'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi a quanto prescritto dall'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. (10) Il regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER IT 4 IT