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Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
“Workshop 2016 – Laboratori Nazionali di Riferimento AO/CF/FV/SRM e Laboratori
Ufficiali per l’analisi di residui di antiparassitari in alimenti”
Aspetti di interesse per i Lab ufficiali IT
emersi allo SCoPAFF residui di pesticidi
del 22-23 febbraio 2016
Lucilla Rossi
Ufficio VII Prodotti fitosanitari
Roma, 3 marzo 2016
Aggiornamento sulla fissazione
dei LMR per i biocidi
La COM-EU ha sottoposto al Comitato un documento che dovrebbe rappresentare
un approccio politico per stabilire i LMR per le ssaa contenute nei prodotti biocidi
ritrovati negli alimenti e nei mangimi, e per fissare i limiti di migrazione specifica nei
materiali destinati al contatto con gli alimenti.
Il testo individua tipologie di biocidi per i quali può variare l’esposizione del
consumatore, e a seconda tale esposizione comporti o meno un rischio
per il consumatore, si valuta la necessità di fissare i LMR: art. 19.1) del Reg. biocidi
528/2012 (i LMR per i biocidi devono essere stabiliti «dove appropriato»).
Comunque, il termine «dove appropriato» non è stato opportunamente definito nel
Regolamento biocidi, per cui sono rimaste aperte questioni riguardanti le condizioni
sotto cui i biocidi vanno stabiliti, la modalità dell’integrazione dei biocidi nella
legislazione esistente (Reg. 470/2009, Reg. 396/2005, Reg. 315/93, Reg. 1935/2004,
Dir 2002/32/CE) e le conseguenze legate a questa integrazione.
I composti di ammonio quaternario: DDAC + BAC sono esempi di biocidi che
sebbene non siano PPP, si trovano inevitabilmente nei prodotti alimentari, e per i
quali non era possibile rispettare l’LMR di default: 0,01 mg/Kg, in base all’art. 18.1.b
del Reg. 396/2005.
Ora le sostanze attive DDAC + BAC hanno i LMR fissati temporaneamente
nell’Allegato III A del Regolamento 396/2005:
così dispone il Reg. 1119/2014 del 16-10-2014
Tali LMR sono lo 0,1 mg/Kg su alimenti e mangimi di origine vegetale e
animale, e dovrebbe essere revisionati entro 5 anni (entro il 31 dicembre
2019), per valutare nuovi dati e informazioni che saranno disponibili.
«Considerando 40» del documento «Policy approach» proposto dalla COM-EU
Il richiedente l’autorizzazione del prodotto biocida deve fornire il metodo
analitico, per determinare tale prodotto.
La COM-EU chiarisce che tale metodo analitico va presentato al momento
dell’autorizzazione del prodotto.
«Considerando 61 e 62»
Necessità di presentare dati per fissare i LMR e il metodo di analisi.
La COM-EU spiega che il rispetto delle scadenze a cui rimandano tali
«Considerando» si riferiscono ad un periodo di 5 anni, compreso nell’arco di
tempo fra l’approvazione e la fissazione dei LMR.
Chlorates – biocidi da normare
nel Reg. 396/2005?
I Chlorates non sono ammessi per il trattamento fitosanitario (Decisione della
Commissione 2008/865/CE), pertanto secondo il Regolamento residui
396/2005, l’LMR da applicare è quello di default: 0,01 mg/Kg (art. 18.1.b del citato
Reg.)
Nei primi mesi del 2014, molti Paesi EU avevano riscontrato negli alimenti
superamenti dell’LMR di default, sia come ossido di cloro, che come ipoclorito,
come conseguenza del fatto che l’ortofrutta è lavata con acqua clorata,
tipologia di disinfezione attualmente permessa.
Comunque, nell’acqua potabile è permesso, in base alla Raccomandazione
dell’OMS, un livello di Chlorates pari a 0,7 mg/L.
Invece, come erbicida, l’uso dei Chlorates è illegale, sebbene l’assorbimento di
tali sostanze possono avvenire sia attraverso il lavaggio, che con gli apparecchi
di disinfezione degli alimenti.
In sede di Comitati permanenti residui si è manifestato un disaccordo tra i vari
Paesi sulla questione Chlorates, e si è evidenziato un problema commerciale
dell’attuale LMR di default.
A settembre 2014 la COM-EU scrisse ai vari Paesi UE, che il valore di default di
0,01 mg/Kg non considera la presenza dei Chlorates derivante dall’uso legale
come disinfettanti, e mancano evidenze di un uso illegale del Chlorates
come pesticidi.
Inoltre, la COM-EU invitò gli Stati Membri ad effettuare un monitoraggio su
base volontaria, e in attesa dei risultati, a tenere conto di quanto previsto
dall’articolo 14 del Regolamento (CE) 178/2002.
In sostanza, allo stato attuale, il LMR di default non è più vincolante, ai Paesi
EU spetta l’onere, prima di bloccare la merce, di valutare caso per caso il rischio
nel caso di superamento di LMR.
Parere EFSA sui Chlorates, pubblicato il 24 giugno 2015:
EFSA Journal 2015;13(6):4135.
Secondo l’EFSA, il monitoraggio espletato da 19 Stati Membri su base volontaria,
evidenzia che mancano ancora dati su: alimenti di origine animale, thè, caffè,
birra, yoghurt e alimenti per l’infanzia, ed ha anche evidenziato che il contributo
maggiore deriva dall’acqua.
Inoltre, solamente un superamento del valore 0,7 mg/Kg su alimenti e acqua
potabile, potrebbe avere un impatto nell’esposizione del consumatore, anche se
minimo.
Comunque, l’EFSA nel suo parere di merito, non propone un LMR, ma fissa un valore
di
ARfD: 36µgchlorate/kg body weight
e di
TDI: 3µg/kg body weight per day
SCoPAFF - residui di pesticidi - del 30 novembre - 1° dicembre 2015:
La COM-EU propone con il documento SANTE 10684-2015 diversi t-LMR per i
Chlorates, relativi a varie tipologie di alimenti (tali t-LMR variano da 0,01 mg/Kg a
0,7 mg/Kg):
Alcune delegazioni segnalano che il LMR sul latte crudo riportato nel documento
in questione, pari a: 0,2 mg/Kg, andrebbe abbassato ulteriormente, perché
ricalcolando il contributo dei residui dei Chlorates nei vari alimenti della dieta,
basandosi sul nuovo valore di TDI (Tolerable Daily Intake), pari a: 3 µg/Kg body
weight per day, che si desume dal parere EFSA sui Chlorates (EFSA Journal
2015;13(6):4135), si riscontra che il contributo maggiore, deriva dal consumo
del latte e dei latticini. Pertanto, sarebbe più sicuro per il latte fissare un LMR di
0,04 mg/Kg e per i trasformati del latte, un LMR di 0,2 mg/Kg.
Inoltre, anche il livello di Chlorates permesso sull’acqua potabile, pari a 0,7
mg/L, riportato nella Raccomandazione dell’Organizzazione mondiale della
sanità, andrebbe emendato, perché si basa su un valore di TDI superiore di
dieci volte rispetto a quanto riportato nel parere EFSA.
SCoPAFF - residui di pesticidi del 22-23 febbraio 2016
L’Italia invia alla COM-EU dati residui a supporto delle insalate pronte e prodotti
vegetali simili.
Dall'esame dei dati pervenuti dai vari Paesi EU, la COM-EU commenta che ancora
mancano dati relativi ai residui di Chlorates sui prodotti processati degli alimenti
per l'infanzia.
Inoltre, entro marzo 2016, occorre informare la COM-EU se ci sono GAP nazionali di
Chlorates autorizzati sia come prodotti fitosanitari che come biocidi, e se a livello
nazionale è utilizzato il sodio ipoclorito come biocida.
In sostanza, prima di fissare dei LMR sui Chlorates, la politica della COM-EU è
salvaguardare la sicurezza microbiologica degli alimenti, tutelando comunque anche
il commercio di quei prodotti alimentari che al momento trovano nei Chlorates un
mezzo fondamentale per la disinfezione
Aggiornamento su alimenti destinati a neonati
e bambini piccoli
Comitato Permanente Residui febbraio 2015, la COM-EU informa che sta lavorando
sugli atti delegati alle Direttive degli alimenti destinati all’infanzia (Direttiva
2006/141/CE + Direttiva 2006/125/CE).
I LMR esistenti della vecchia legislazione saranno trasferiti agli atti delegati, poi in
una seconda fase, l’EFSA accerterà se l’approccio per definire tali LMR è ancora
appropriato a proteggere il consumatore.
Comitato Permanente Residui febbraio 2016, la COM-EU informa che sono stati
pubblicati il 2 febbraio 2016 i nuovi atti delegati: Reg. delegato 127/2016 e Reg.
delegato 128/2016.
Invece, la proposta di atto delegato per i cereali destinati ai bambini piccoli, è stata
rimandata, perché il Parlamento EU ha fatto un’obiezione relativamente al tenore
dello zucchero contenuto nei cereali.
La data di applicazione degli atti delegati sarà fra il 2019 e il 2020.
Informazioni sull’andamento del lavoro relativo ai perturbatori endocrini e
sulle sostanze che ricadono sotto i criteri di cut-off
Comitato Permanente Residui febbraio 2016, la COM-EU informa che la valutazione
di impatto sarà pubblicata entro pochi mesi.
La valutazione di impatto dei perturbatori endocrini nasce da una denuncia da parte
della Svezia nei confronti della COM-EU, fatta nel 2014, a seguito della quale si è
riconosciuto che la COM-EU non ha ottemperato alla suddetta valutazione.
La valutazione di impatto ha comportato lo screening di 700 prodotti chimici per
identificare un perturbatore endocrino.
Ora i risultati dello screening sono finalizzati, per cui è in corso l’ultima parte del
lavoro che riguarderà la valutazione dei cosmetici, la revisione della Direttiva sulle
acque e la revisione della Direttiva sul Reach.
Comunque, la necessità di definire i criteri per individuare tali perturbatori
endocrini, nel contesto della legislazione sui pesticidi e sui biocidi, nasce da una
consultazione pubblica (fra fine settembre 2014 e metà gennaio 2015) on-line,
tramite un questionario.
Ora spetta al Parlamento EU fissare tali criteri, la COM-EU li proporrà entro giugno
2016, ma la loro fissazione non avverrà prima del 2017, a causa di ostacoli
commerciali e all’approvazione del Consiglio EU.