Negoziazione assistita in materia di lavoro

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Transcript Negoziazione assistita in materia di lavoro

(Proposta di mozione dell’Ordine di Milano)
7.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI LAVORO
Il XXXIII Congresso nazionale forense, riunito a Rimini dal 6 all’8 ottobre 2016,
rilevato che:
- il d.l. 132/14 (convertito con modificazioni dalla l. 162/14) nell’elencare l’ambito di applicazione
della normativa non prevede la materia del lavoro;
- tale esclusione è stata operata dal Parlamento, in sede di conversione del decreto legge (che
originariamente la prevedeva), ritenendo che la tutela in sede sindacale o amministrativa offra alle
parti del rapporto di lavoro una maggiore tutela rispetto a quella garantita dalla presenza del solo
avvocato;
- il Congresso nazionale forense di Venezia ha già approvato una mozione che chiedeva il
reinserimento della materia di lavoro tra le materie oggetto di negoziazione assistita;
- il disegno di legge sulla giustizia civile, approvato dalla Camera dei Deputati il 10 marzo 2016, allo
stato in discussione al Senato (ddl S 2284), opera tale reinserimento, prevedendo all’art. 1, c. 2, tra i
principi e criteri direttivi cui attenersi nell’esercizio della delega, la possibilità per le controversie di
cui all’art. 409 c.p.c., di ricorrere alla negoziazione assistita, senza che la stessa costituisca
condizione di procedibilità dell’azione;
tutto ciò rilevato, sollecita
- il Parlamento ad approvare rapidamente il disegno di legge sulla giustizia civile;
- il Governo, una volta approvata la legge, a esercitare tempestivamente la delega, offrendo così ai
lavoratori e ai datori di lavoro la possibilità di utilizzare uno strumento che, valorizzando il ruolo
degli avvocati delle parti, incentivi e semplifichi la risoluzione stragiudiziale delle controversie;
impegna
l’Organismo di cui all’art. 39 l. prof. e il Consiglio nazionale forense, ciascuno per le proprie
competenze, a dare attuazione a quanto sopra deliberato.
(22 settembre 2016)
Il Presidente
I Delegati