patrocinio a spese dello stato nelle adr

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(Proposta di mozione dell’Ordine di Milano)
6.
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NELLE ADR
Il XXXIII Congresso Nazionale Forense, riunito a Rimini dal 6 all’8 ottobre 2016,
rilevato che:
- l’art. 17, c. 5 bis, del d.lgs. 28/2010 prevede che nei casi di mediazione obbligatoria o nei casi di
mediazione disposta dal Giudice ai sensi dell’art. 5 c. 2, nelle ipotesi in cui ricorrano le condizioni
di cui all’art. 76 del d.p.r. 115/2002 (t. u. spese di giustizia), non sia dovuta alcuna indennità agli
organismi di mediazione;
- la norma nulla prevede in merito agli onorari del difensore che deve obbligatoriamente assistere la
parte;
- l’art. 24 Cost. prevede che «la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento
… sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi avanti ad ogni
giurisdizione»;
- la mediazione obbligatoria è sempre, sia in caso di esito positivo, che di esito negativo, connessa e
funzionale alla fase processuale, anche se la stessa non abbia luogo;
- in particolare il d.m. 202/2014 ha regolamentato gli organismi di composizione della crisi;
- il d.l. 132/14, convertito nella l. 162/14, ha introdotto l’istituto della negoziazione assistita
obbligatoria;
- la suindicata norma, all’art. 3, prevede che «quando la negoziazione assistita è condizione di
procedibilità della domanda, all’avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle
condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato»;
tutto ciò rilevato, sollecita
il Governo e il Parlamento a introdurre l’espressa previsione di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato per tutte le procedure di ADR, con le modalità di liquidazione delle spese del difensore,
impegna
l’Organismo di cui all’art. 39 l. prof. e il Consiglio nazionale forense, ciascuno per le proprie
competenze, a dare attuazione a quanto sopra indicato.
(22 settembre 2016)
Il Presidente
I Delegati