Commissione Tributaria Provinciale di Milano

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Sentenza n. 1462 dell' 11 febbraio 2014 (ud 7 ottobre 2013) - della Commiss.
Trib. Prov., Milano, Sez. XL - Pres. Flavio Lapertosa - Rel. Maria Carmela
Macchiarola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO
QUARANTESIMA SEZIONE
riunita con l'intervento dei Signori:
LAPERTOSA FLAVIO - Presidente
MACCHIAROLA MARIA CARMELA - Relatore
CHIAMETTI GUIDO - Giudice
ha emesso ha seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4482/13
spedito il 26/04/2013
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. (...) REGISTRO
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
proposto dal ricorrente:
(...)
(...)
difeso da:
(...)
(...)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora (...) impugna l'avviso di liquidazione dell'imposte e di irrogazione
delle sanzioni chiedendone il rigetto. La ricorrente ha istituito un Trust
autodichiarato.
A fronte dell'atto stipulato il 18 maggio 2010 l'Ufficio addebita una carente
autoliquidazione dell'imposta di bollo e l'omessa autoliquidazione delle imposte
di donazione, ipotecarie e catastali su Euro 45.000 per "dotazione di beni al
Trust".
Sì oppone l'attrice rappresentando che nel caso di specie si tratterebbe di
una mera segregazione del bene in un trust autodichiarativo senza effetti
tributari richiedendo che la sola imposta applicabile venga riconosciuta in
misura fissa pari a 168 Euro.
Rinnova la carenza di motivazione dell'atto amministrativo e sottolinea la
nullità del medesimo per non aver specificato l'adeguata Ires indicata e
l'assenza altresì tra gli atti della delega del dirigente al funzionario che ha
firmato e l'inesistenza della notifica per mancanza di elementi essenziali.
Si costituisce l'Ufficio negando la validità delle lagnanze attoree, fornendo
documentazione sulla bontà della sottoscrizione dell'atto.
Sulla pretesa nullità della notifica fornisce ampio materiale giurisprudenziale
e preso atto dell'avvenuto tentativo di conciliativo indica in due circolari
l'origine della ripresa a tassazione.
Da ultimo l'Ufficio rappresenta di aver accolto un'istanza di autotutela
convertendo le imposte ipocatastali nella misura fissa di Euro 168 e portandole
a de conto del preteso.
Motivazione della sentenza
La Commissione ritiene assorbente delle altre lagnanze attoree quella
relativa all'insistenza di obblighi tributari in capo alla ricorrente stessa.
Quest'ultima si duole, infatti di essere stata destinataria, nella sua duplice
veste di disponente e di trustee di una richiesta di imposta sulle donazioni: la
tesi è fondata.
Il conferimento dei beni in un trust è privo di effetti traslativi formali e,
quindi, esso è privo di capacità contributiva.
Tolti alcuni aspetti nei quali il tributo deve essere versato, ma in misura fissa
(imposte ipotecarie e catastali, imposta di registro), siccome ha ammesso
l'Ufficio con il provvedimento di autotutela parziale, null'altro è dovuto ad altro
titolo.
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Milano il 7 ottobre 2013.