Decisione n. 5442 del 3 settembre 2014

Download Report

Transcript Decisione n. 5442 del 3 settembre 2014

Decisione N. 5442 del 03 settembre 2014

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori: (NA) QUADRI (NA) CARRIERO (NA) MAIMERI (NA) ROTONDO (NA) BARTOLOMUCCI Presidente Membro designato dalla Banca d'Italia Membro designato dalla Banca d'Italia Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore MAIMERI FABRIZIO Nella seduta del 22/07/2014 dopo aver esaminato: il ricorso e la documentazione allegata le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso presentato il 5 marzo 2014, il ricorrente lamenta che gli sia stato respinto il R.l.D.

“Amexco”,

e di spese varie.

domiciliato su un’agenzia dell’odierna resistente, presso la quale il ricorrente è titolare di conto corrente. Il citato R.I.D., concernente il pagamento a saldo per l’utilizzo mensile della carta di credito rilasciatagli da altro intermediario, sarebbe stato restituito insoluto all’azienda beneficiaria (emittente la suddetta carta), per mancanza di fondi. E ciò malgrado avesse precostituito per tempo la disponibilità liquida sul proprio conto corrente (mediante bonifico di € 3.000,00 contabilizzato in data 2 dicembre 2013). A seguito di tale evento, il ricorrente è stato costretto a effettuare un bonifico per l’importo del R.I.D. in favore dell’intermediario beneficiario, sostenendo l’addebito di euro 12,00 nonché il blocco di tutte le carte di credito. Richiede il ristoro dei danni morali, di immagine L’intermediario resistente, in via preliminare, eccepisce la propria

carenza di legittimazione passiva

. Nel confermare i fatti così come esposti dal ricorrente, riferisce che il ricorso si basa sul presupposto dell’asserita irregolarità per cui, pur in presenza di fondi sul conto corrente, si sarebbe reso insoluto il R.I.D. di euro 431,85. Fa presente che, dalle interrogazioni effettuate, risulta che il c/c intrattenuto dal ricorrente, alla data di ricezione

Pag. 2/4

Decisione N. 5442 del 03 settembre 2014 del R.I.D in questione (4 dicembre 2013), aveva la capienza per sostenere l'eventuale addebito del R.I.D. di euro 431,85 2 dicembre 2013),

laddove fosse correttamente pervenuto

. Afferma infatti che nessuna evidenza di insoluto sul R.I.D. risulta presso l’Agenzia della parte resistente dove è intrattenuto il rapporto di conto corrente; inoltre sullo stesso rapporto, successivamente alla ricezione di un bonifico di euro 3.000,00 citato dal ricorrente (valuta

sono stati regolarmente contabilizzati tre addebiti R.I.D. con valuta 5 dicembre 2013 e specificatamente euro 111,50, euro 340,00 ed euro 630,00

.

Spiega quindi la parte resistente che,

in seguito alle verifiche disposte presso le strutture competenti che monitorano le utenze

, è stato riscontrato che il R.I.D. in questione, inoltrato con scadenza 4 dicembre 2013,

è stato trasmesso sull’utenza revocata

. Tale utenza sarebbe stata, in data 3 dicembre 2013, “ all’intermediario resistente. Il ricorrente,

revocata per cambio codice utenza

, su disposizione dello stesso beneficiario (l’emittente la carta), generando pertanto l’insoluto in questione. Il disservizio sarebbe stato pertanto erroneamente imputato dal ricorrente della contestazione.

ritenere:

in primis seppur per le vie brevi

, sarebbe stato reso edotto dall’Agenzia di riferimento che non risultava alcun insoluto in relazione al R.I.D. oggetto In relazione alla contrapposte argomentazioni, il ricorrente chiede: “10.000 euro a titolo di risarcimento danni morali, di immagine e di spese varie causati al sottoscritto nei confronti di un prestigioso e ultra decennale fornitore”, mentre il resistente ha chiesto all’ABF di il ricorso irricevibile per difetto di legittimazione passiva; in subordine infondato nel merito per le motivazioni precedentemente sopra esposte; inoltre, di respingere la richiesta di risarcimento dei danni, in quanto la stessa risulta indimostrata perché non provata alcuna condotta anti-giuridica da parte dell’intermediario, nonché le richieste risarcitorie in quanto non supportate da alcun elemento probatorio (neanche induttivo o indiretto). In ragione dei rigorosi limiti imposti alla relativa risarcibilità del danno, fa riferimento alle decisioni n. 2466 e n. 2616 del 2011 del Collegio di Napoli.

DIRITTO

Quanto alla legittimazione passiva dell’intermediario il Collegio rileva come, in effetti, dalla documentazione agli atti risulti che l’ordine trasmesso dal beneficiario (emittente la carta) alla parte resistente sia stato erroneamente riferito ad un’utenza revocata e che pertanto coerentemente quest’ultima abbia rifiutato l’operazione. Parimenti si presenta non contestata e provata la circostanza della sussistenza, al 4 dicembre 2013, dei fondi sul conto corrente del ricorrente. Del resto, la circostanza che l’intermediario resistente abbia rifiutato l’operazione per una asserita “mancanza di fondi” risulta riferita dal beneficiario del R.I.D. ma non documentata. La parte convenuta infatti dichiara di non avere mai reso tale comunicazione.

Ciò evidenziato ai fini della corretta definizione della vicenda, il Collegio osserva che la responsabilità dell’intermediario nell’esecuzione del servizio deve essere valutata con riferimento al combinato disposto degli artt. 1856 e 1176, comma 2, c.c., oltre che sulla base degli obblighi del mandatario (con specifico riferimento anche a quello di fornire rendiconto al mandante circa l’esecuzione dell’incarico). La disposizione di addebito automatico (cd. R.I.D.) rientra tra i servizi accessori al conto corrente di corrispondenza che consente al cliente di disporre dei fondi disponibili sul conto, servendosi della banca come intermediaria, comportando per quest’ultima l’adempimento in via continuativa di ordini di pagamento.

Nel caso di specie, anche a fronte della dedotta difformità tra le utenze, non risulta che l’intermediario abbia in alcun modo informato il cliente circa l’impossibilità di dare attuazione al R.I.D. e, quindi, circa il maturarsi di un ritardo nel pagamento. Il comma 2

Pag. 3/4

Decisione N. 5442 del 03 settembre 2014 dell’art. 16 del d.lgs. n. 11/2010, prevede infatti che, “qualora il prestatore di servizi di pagamento rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili all’utilizzatore che abbiano causato il rifiuto, documentato.

sono comunicati all’utilizzatore

, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali”. Tale comunicazione avrebbe infatti potuto ragionevolmente agevolare il tempestivo adempimento del ricorrente e l’adozione di eventuali misure idonee ad evitare il blocco della carta, peraltro non La mancata gestione della comunicazione, che avrebbe consentito preventivamente di evitare il danno d’immagine subito dal cliente, cioè quello di vedersi inadempiente nei confronti dell’emittente la carta, individua una rilevante negligenza da parte dell’intermediario, foriera di obblighi risarcitori, che il Collegio, in considerazione delle circostanze specificamente caratterizzanti la vicenda, reputa equo liquidare in euro 1.500,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto al risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente determinato nella misura di € 1.500,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

Pag. 4/4