Decisione n. 2831 del 9 maggio 2014

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Decisione N. 2831 del 09 maggio 2014
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) GAMBARO
Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore (MI) GAMBARO
Nella seduta del 04/03/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Nel proprio ricorso all’ABF il ricorrente rappresenta di essersi avveduto, in data 7/01/13,
dalla verifica dell’estratto conto on-line relativo alla carta rilasciata dalla convenuta
dell’addebito di € 4.679,87. Il cliente bloccava immediatamente la propria carta e, in data
16/01/13, presentava denuncia all’A.G.
In data 16/01/2013 presentava modulo di contestazione importi, disconoscendo 11
operazioni effettuate on line nel periodo tra il 13 e il 20 dicembre 2012, per un importo
totale di € 4.386,57. La Banca, con lettera del 16/01/13, informava dell’accredito “salvo
buon fine”, in attesa di compiere le opportune verifiche e, con successiva nota del
21/02/13, rappresentava di procedere allo storno di quanto accreditato a titolo di rimborso,
fatto salvo quanto restituito relativamente ad un’operazione di € 716,77 (rimborsata dalla
“corrispondente”). Insoddisfatto, il cliente tornava a formulare le proprie istanze con
missiva del 13/03/2013, alla quale la resistente ribadiva il diniego già espresso con
ulteriore nota dell’11/04/13, poiché “le operazioni contestate sono state effettuate su siti
certificati con il sistema ‘Verified by Visa’”. Insoddisfatto dal riscontro fornito, il cliente
presentava ricorso all’ABF con il quale ha chiesto la “restituzione della somma di €
4.679,87”.
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Nelle proprie controdeduzioni l’intermediario convenuto, dopo aver narrato l’interlocuzione
tra le parti come sostanzialmente riportata dal ricorrente, precisa le 11 operazioni oggetto
di disconoscimento in fase di reclamo (per un importo totale di € 4.386,57) e informa
dell’avvenuto rimborso di un’operazione per € 716,77.
Nel merito delle contestazioni formulate dal ricorrente, la Banca afferma che:
- “le citate operazioni sono state effettuate con l’ausilio del servizio ‘Verified by Visa’, a
cui il Ricorrente si è registrato ottenendo il relativo account, per effettuare le
operazioni con la carta di credito”;
- “[tale] servizio […] attivo per le carte emesse sul circuito di pagamento Visa, è volto
ad aumentare la sicurezza delle transazioni effettuate on line; con l'iscrizione, il
titolare della carta ottiene la registrazione di 2 elementi di sicurezza:
x ‘una password’ da utilizzare per effettuare transazioni on line sui siti certificati
[…];
x un messaggio personale, che apparirà su ogni schermata di richiesta di
inserimento della predetta ‘password’ al fine di confermarne la legittima
provenienza”;
- “per procedere ad acquisti on line sui siti certificati […] il titolare è tenuto a:
x inserire, dove richiesto, il numero e la data di scadenza della carta;
x verificare che il ‘messaggio personale' che appare sulla schermata di richiesta
di inserimento della ‘password’ corrisponda a quello creato all'atto della
registrazione del servizio;
x inserire la password".
- “Appare […] evidente che chi ha effettuato le operazioni oggetto di contestazione
doveva necessariamente essere a conoscenza dei due predetti elementi di sicurezza
e, pertanto, non [può] che ritenere che dette operazioni si siano comunque verificata
nella sfera di controllo del Ricorrente il quale, anche nel caso di un ipotetico utilizzo
da parte di terzi, non avrebbe certamente adottato tutte le previste cautele per
evitarne la sottrazione”;
- “in proposito [si] richiama[no] gli obblighi di custodia e buon uso della carta previsti
dall'art. 3 e dall'art. 5 delle Condizioni Generali di contratto della carta”;
- “il Ricorrente non fornisce peraltro alcun elemento concreto atto ad identificare la
natura fraudolenta delle operazioni né riferisce di aver adottato opportune
precauzioni, quale ad esempio l'installazione di un programma antivirus sul proprio
PC, che possa in qualche modo rappresentare un elemento a riprova della cura della
propria postazione d'accesso on line”.
- “il Ricorrente, non riconoscendo le suddette operazioni ha provveduto al blocco del la
carta di credito solo in data 7.01.2013 ed ha presentato la denuncia all'Autorità
Giudiziaria il giorno 16.01.2013”;
- “le menzionate condizioni contrattuali prevedono che in caso di smarrimento,
sottrazione, falsificazione o contraffazione, il titolare è tenuto ad informare
immediatamente la banca con il mezzo più rapido a sua disposizione, nonché ad
inviare all'Emittente entro le 48 ore successive, copia autentica della denuncia
presentata alle autorità competenti. Il tardivo blocco della carta di credito e la
presentazione della predetta denuncia da parte del Ricorrente (condizione
necessaria per esperire le verifiche presso il circuito di pagamento finalizzate a
tentare il recupero totale o parziale degli importi non riconosciuti) come detto
avvenuta solo il 16.01.2013, non […] ha quindi consentito di agire tempestivamente a
tutela del Ricorrente”.
Pertanto, la resistente ha chiesto all’ABF di voler respingere il ricorso.
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DIRITTO
Il Collegio, ricordato che le operazioni contestate sono successive all’entrata in vigore del
D.lgs. 11/2010 (1°marzo 2010) di recepimento della PSD (Direttiva 2007/64/CE);
richiamato il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di frodi on line compiute
mediante l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento, rilavato che il sistema in questione
deve ritenersi ad un solo fattore di sicurezza, considerato che in base a tale indirizzo nel
caso di specie è applicabile la franchigia di € 150,00 e che deve naturalmente dedursi
quanto già recuperato dalla banca resistente;
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda
al ricorrente la somma di € 3.802,28.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediato
corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese
della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma
versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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