Decisione n. 6663 del 10 ottobre 2014

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Decisione N. 6663 del 10 ottobre 2014
IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO
composto dai Signori:
Presidente
Dott. Giuseppe Marziale
Presidente del Collegio ABF di Roma
Prof. Avv. Enrico Quadri
Membro effettivo
Presidente del Collegio ABF di Napoli
Prof. Avv. Antonio Gambaro
Membro effettivo
Presidente del Collegio ABF di Milano
Prof.ssa Marilena RISPOLI FARINA
Membro effettivo
Componente del Collegio ABF di Napoli
(designata dal Conciliatore Bancario Finanziario
per le controversie in cui sia parte un cliente
consumatore)
Prof.ssa avv. Liliana ROSSI CARLEO
Componente del Collegio ABF di Roma
(designata dal Consiglio Nazionale dei Consumatori
e degli Utenti)
Membro effettivo
[Relatore]
nella seduta dell’8/09/2014, dopo aver esaminato
x il ricorso e la documentazione allegata;
x le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
x la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,
FATTO
Il Collegio di coordinamento è chiamato a decidere della controversia, dovendosi
risolvere in via pregiudiziale la questione relativa alla sorte del ricorso presentato prima
che sia interamente decorso il termine di 30 giorni entro il quale l’ intermediario è tenuto
a pronunciarsi sul reclamo proposto dal cliente.
In punto di fatto il ricorrente, cointestatario di 5 buoni postali fruttiferi emessi nel
1983, appartenenti alla serie O, con reclamo inoltrato il 17.1. 2014 riferiva di aver
presentato i buoni postali di cui sopra per ottenerne la liquidazione e che la somma
corrisposta a tale titolo dall’intermediario era notevolmente inferiore a quella risultante
dall’applicazione degli interessi riportati a tergo dei buoni.
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Con il ricorso, protocollato in data 8.2.2014 il ricorrente puntualizza che
l’intermediario non avendogli fornito tempestivamente informazioni sul cambio dei
rendimenti dei buoni gli avrebbe
impedito di chiederne la liquidazione
ritirare e di
reinvestire la somma in modo diverso e più redditizio.
Denuncia che tale carenza di informazioni gli avrebbe comportato un danno
quantificato in euro 59.664,53.
L’intermediario nelle sue articolate controdeduzioni, nelle quali richiama altresì una
copiosa giurisprudenza, anche dell’ABF, precisa , tra l’atro, che si tratta di Buoni della
serie O e che il timbro apposto sui buoni dall’ufficio di emissione “risulta corretto e privo
di anomalie in quanto conforme alla serie di riferimento ed ai rendimenti allora previsti per
tipologia e serie di riferimento” .
A questo riguardo puntualizza che per effetto del D.M. del 13.06.1986, istitutivo
della nuova serie contraddistinta dalla lettera Q, tutti i buoni emessi fino al 30.06.1986
appartenenti alle serie precedenti, ivi compresi quelli appartenenti alla serie O, hanno
subito una modifica in peius del rendimento, resa nota mediante pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale “e dunque con modalità idonee a tutelare il risparmiatore”. E precisa
che l’importo prospettato all’istante “corrisponde esattamente ai nuovi rendimenti disposti
dal sopra indicato D.M.”.
Ribadisce, in particolare, che “l’avvenuta pubblicazione delle modifiche in Gazzetta
Ufficiale costituisce lo strumento informativo d’elezione nei confronti di terzi, [essendo]
quindi evidente [l’assenza di sua responsabilità] in merito alla mancata acquisizione
conoscitiva del ricorrente delle variazioni intervenute sui propri titoli”. Ed aggiunge che “il
cliente può ottenere informazioni chiare e precise in merito ai rendimenti dei propri titoli
presso qualsiasi ufficio [dell’intermediario stesso], nonché conoscere le tabelle
riepilogative dei tassi BFP, sino ad ora emessi anche in modalità on line” sul suo sito
internet o su quello di Cassa Depositi e Prestiti.
Chiede, pertanto, che il ricorso venga rigettato.
DIRITTO
Il Collegio di coordinamento è chiamato a pronunciarsi sulla questione
pregiudiziale – sollevata d’ufficio dal Collegio di Milano – concernente la irricevibilità o
meno del ricorso in caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni dal reclamo. La
ricorrente, infatti, risulta avere proposto reclamo all’intermediario – come da lei stessa
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dichiarato nel modulo di accesso all’Arbitro – il giorno 17 gennaio 2014 e presentato
ricorso l’8 febbraio 2014.
Occorre fare riferimento alla previsione contenuta nelle Disposizioni applicative
della Banca d’Italia che regolano il presente procedimento, in cui si precisa che “ il cliente
rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni dalla
sua ricezione da parte dell’intermediario può presentare ricorso all’Arbitro bancario e
finanziario>> (ivi, Sez VI § 1).
Questo Collegio di coordinamento, componendo il contrasto che a tale riguardo si
era determinato nell’ambito dei Collegi territoriali, ha statuito che l’improcedibilità del
ricorso presentato prima della scadenza del termine perdura fino al compimento della sua
durata, ed è quindi solo temporanea, sottolineando che “la eventuale dichiarazione di
irricevibilità del ricorso” si risolverebbe in tal caso “in una inutile (data la possibilità di
riproporre in termini identici il ricorso) dilazione della tutela del suo interesse ad ottenere
quella tempestiva pronuncia dell’Arbitro sul rapporto controverso che, indubbiamente, è
posta a base del sistema di risoluzione stragiudiziale disciplinato in applicazione dell’art.
128-bis TUB.
Può pertanto passarsi all’esame del merito, essendo indubbio che il citato termine
di 30 giorni è ormai interamente decorso.
La controversia si inserisce in un filone ben noto che riguarda BPF emessi in data
antecedente ad D.M. 13 giugno 1986 (G.U. 148 del 28.6.1986), al quale, secondo un
consolidato indirizzo, occorre fare riferimento per la determinazione del saggio di
interesse da considerare al fine del rimborso (fra le molte v. dec. n. 3634/2014;
3226/2014; 2664/ 1014; 2130/2014; 478/2014;206/2014).
Essa nasce in ragione della notevole divergenza (in pejus) che sussiste, in
relazione alla misura dei rendimenti, tra le indicazioni riportate sui BFP e i provvedimenti
ministeriali che hanno disposto su specifiche emissioni, quali quella oggetto del ricorso.
Il ricorrente appare consapevole che, come chiarisce in maniera unanime la
giurisprudenza, non sussiste nella specie
il diritto di percepire gli interessi secondo
quanto indicato a tergo dei BPF.
Ritiene, tuttavia, che la <<corretta liquidazione>> implichi comunque il diritto al
risarcimento di una somma pari a quella sulla quale aveva fatto
affidamento e fa
discendere tale diritto dalla mancata informazione da parte dell’intermediario sul cambio
di rendimento dei buoni di sua titolarità
Tale richiesta appare infondata per una pluralità di ragioni.
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Viene difatti censurato un comportamento tenuto dall’intermediario in una epoca
ben risalente, anteriore al limite cronologico (1 gennaio 2009) posto alla competenza
dell’ABF.
Il che dispensa dall’osservare che del danno lamentato non è stata comunque
fornita alcuna prova e che, come chiarito dall’intermediario, “l’avvenuta pubblicazione
delle modifiche del tasso d’interesse
in Gazzetta Ufficiale rappresenta lo strumento
informativo previsto specificamente dall’ordinamento per le variazioni successive del
tasso dei titoli”..
Appare quindi evidente che il ricorso non può essere accolto.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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