Decisione N. 804 del 10 febbraio 2014

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Decisione N. 804 del 10 febbraio 2014
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) GAMBARO
Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore (MI) RONDINONE
Nella seduta del 17/12/2013 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
In data 19.2.2013, per il tramite di un’associazione di consumatori, la cliente sporgeva
reclamo all’intermediario, chiedendo di un finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio stipulato nel maggio
2005 (con rata mensile di !"
per commissioni finanziarie, € 352,00 per commissioni accessorie e € 362,36 per oneri
assicurativi), oltre agli interessi legali.
Il consumatore poneva all’indice l’assenza di chiarezza e trasparenza delle clausole
contrattuali e l’inosservanza dell’art. 125, comma 2, T.U.B. Richiamava inoltre: la
giurisprudenza consolidata dei Collegi ABF a guisa della quale non si può conteggiare
interamente al cliente, in caso di estinzione anticipata, l’ammontare delle commissioni di
intermediazione; le comunicazioni della Banca d’Italia del 10 novembre 2009 e del 7 aprile
2011 in materia di ripetizione della quota parte delle commissioni e degli oneri non goduti;
l’accordo ABI-ANIA del 22 ottobre 2008 e l’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010
circa la restituzione di quota parte del premio assicurativo nel caso di estinzione anticipata
di un contratto di finanziamento.
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L’intermediario convenuto, in sede di riscontro al reclamo con nota 5.2.2013, accoglieva la
richiesta di rimborso inerente le commissioni finanziarie ed accessorie, mentre per quanto
concerneva i ratei di premio assicurativo non goduto, lo invitava a rivolgersi alla
compagnia assicurativa.
La cliente pertanto presentava ricorso all’ABF, protocollato il 23.4.2013, chiedendo a
rimborso solo la somma di € 362,36, relativa agli oneri assicurativi addebitategli in
esubero, oltre agli interessi al tasso legale, da calcolarsi a partire dal giorno dell’estinzione
anticipata del finanziamento e a € 400 quale rimborso delle spese legali per la redazione e
la presentazione del ricorso.
L’intermediario presentava le proprie controdeduzioni tramite il Conciliatore Bancario
Finanziario il 20.6.2013, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per
carenza di legittimazione passiva, evidenziando di essere stato cancellato dall’elenco
speciale ex art. 106 e 107 T.U.B. in data 6.05.2013, e quindi di non rivestire più la qualifica
di intermediario ai fini dell’appartenenza al sistema di risoluzione stragiudiziale delle
controversie in materia di operazioni e servizi bancari finanziari. La resistente chiedeva,
altresì, nel caso il Collegio dovesse ritenere ammissibile il ricorso, perché presentato
prima della cancellazione, di averne formale comunicazione, con contestuale concessione
di un termine per la formulazione di controdeduzioni nel merito.
Le difese svolte in rito dalla resistente sono state trasmesse via mail alla ricorrente.
DIRITTO
La controversia verte sul mancato rimborso da parte dell’intermediario dell’importo della
quota non maturata degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un
contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio, a seguito
dell’estinzione anticipato dello stesso.
Il Collegio rileva preliminarmente che, secondo i principi generali del nostro diritto
processuale, la legittimazione passiva si radica al momento della proposizione del ricorso,
e quindi non è stata persa con la successiva cancellazione della convenuta dall’albo degli
intermediari ex art. 106 e 107 T.U.B. Inoltre, non può essere accolta la richiesta della
resistente di vedersi accordato un nuovo termine al fine di svolgere le sue osservazioni in
punto di merito, in quanto essa avrebbe già potuto formularle nelle sue controdeduzioni, e
del resto coerentemente le regole del procedimento avanti all’ABF non prevedono tale
possibilità.
Nel merito, la domanda attorea è meritevole di accoglimento. Secondo il consolidato
orientamento dell’ABF (cfr., ex multis, Coll. Milano, n. 2573/2011, n. 2055/12, n. 2427/13,
n. 4289/2013; Coll. Roma, n. 1121/12; Coll. Napoli, n. 1858/12, n. 4887/2013), nel caso di
estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle
commissioni e di costi assicurativi non maturate nel tempo, ritenendo contrarie alla
normativa di riferimento – al tempo della stipulazione del contratto de quo, rappresentata
dall’art. 125, co. 2, TUB, e dall’art. 3, co. 1, d. m. 8 luglio 1992; cui sono seguiti la
Comunicazione della Banca d’Italia 10 novembre 2009; il nuovo art. 125-sexies TUB,
introdotto dal d.Lgs. n. 141/2010; la Comunicazione della Banca d’Italia 7 aprile 2011;
l’accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; l’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 – le
condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività tout court delle commissioni e dei
costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.
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Il Collegio ritiene in particolare che: (1) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non
solo le commissioni bancarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi
assicurativi; (2) al loro rimborso sia tenuto l’intermediario mutuante, atteso che la sua
legittimazione passiva oltre che la competenza dell’ABF trovano fondamento nel rapporto
di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di
finanziamento; (3) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e
recurring – del tutto mancante nel caso in esame – l’intero importo di ciascuna delle
suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota
parte da rimborsare; (4) l’importo da rimborsare deve essere equitativamente stabilito
secondo un criterio proporzionale, tale per cui l’importo di ciascuna delle suddette voci
viene moltiplicato per la percentuale del “finanziamento estinto anticipatamente”, risultante
(se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il
numero delle rate residue.
Applicando questi principi al caso in esame, rilevato che dalla documentazione agli atti il
finanziamento stipulato il 10.05.2005 ammontava a € 24.000 di capitale lordo da
rimborsare in n. 120 rate dell’importo di € 200, ed è stato estinto a seguito di pagamento
della rata n. 76 nel febbraio 2012, secondo i calcoli svolti dalla S.T. in applicazione del
criterio proporzionale ratione temporis # l premio
assicurativo viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il
numero delle rate residue $ $
somma di € 361,63, di poco inferiore a quella da essa indicata.
Come da domanda, sul menzionato importo dovranno essere computati gli interessi legali
dalla data del reclamo quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della
prestazione restitutoria (v. Coll. Coord. n. 5304/2013). Mentre le spese legali richieste –
oltretutto non già col reclamo – in conformità ai criteri messi a punto dall’ABF (v., fra le
ultime, Coll. Milano, n. 1894/2013, n. 5170/2013; Coll. Napoli, n. 2059/2013), non possono
essere riconosciute in assenza di idonea documentazione di supporto e avuto riguardo
alla non complessità del caso in esame.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda
alla ricorrente la somma di € 361,63 oltre interessi dalla domanda al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario
corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese
della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma
versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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