NEVE & VALANGHE - ARPA Lombardia

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Decisione N. 1522 del 12 marzo 2014
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) GAMBARO
Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(MI) ESTRANGEROS
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore (MI) SANTARELLI
Nella seduta del 14/11/2013 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
La ricorrente in data 23 gennaio 2013, in relazione ad un pagamento di complessivi €
370.000, presentava all’incasso due assegni non trasferibili postdatati (rispettivamente di
€60.000,00 e €40.000,00 e data di emissione 11 febbraio e 11 marzo 2013), tratti sulla
resistente.
I titoli tornavano insoluti senza che fosse stato levato il protesto ovvero si fosse proceduto
con segnalazione alla Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI). Ciò in considerazione del
fatto che la Società traente aveva presentato domanda di concordato preventivo.
La ricorrente, esaurita la fase del reclamo, adiva questo Arbitro, ritenendo immotivato il
rifiuto di pagamento in uno al mancato protesto, conseguentemente deducendo
l’inadempimento dell’intermediario qui convenuto ai propri compiti istituzionali e contrattuali
e profilando un rilevante pregiudizio pari “alla mancata corresponsione della provvista [se
ed in quanto esistente] alla data di presentazione nella stanza di compensazione” (ferma
la precisazione di contenere “la … domanda nell’ambito della competenza per valore
dell’intestato Arbitro”).
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Decisione N. 1522 del 12 marzo 2014
Replica l’intermediario in sede di controdeduzioni (producendo la relativa documentazione)
che la Società traente, insieme a tutte le altre società del gruppo di cui fa parte, aveva
presentato in data 10 gennaio 2013 domanda di concordato preventivo ex art. 161 6°
comma L.F. (domanda cd. in bianco e quindi con riserva di presentazione del piano e dei
documenti previsti), domanda altresì depositata e iscritta presso il Registro delle Imprese
(come emerge dalla visura prodotta). Evidenzia altresì che già con lettera del 14 gennaio
2013, e quindi in data antecedente la negoziazione dei titoli de quibus, l’intermediario era
stato informato della citata domanda nonché invitato «in applicazione della normativa
vigente, [a non dare corso a] pagamenti che si riferiscano a posizioni debitorie maturate
prima del 10 gennaio 2013», invito a non pagare e a non protestare ribadito anche con
successive comunicazioni (25 gennaio e 4 febbraio 2013).
Infine, l’intermediario sottolinea che con lettera del 21 gennaio 2013 aveva sospeso
l’utilizzo degli affidamenti concessi alla società di cui si discute, precisando altresì che
«tutti gli accrediti che dovessero pervenire non determineranno il ripristino della
disponibilità [degli affidamenti] ma verranno utilizzati a riduzione delle esposizioni oggi in
essere» e che il 28 gennaio 2013 detta società ha individualmente presentato una ulteriore
domanda di concordato preventivo.
Viene quindi chiesto il rigetto del ricorso sottolineando come il mancato pagamento degli
assegni in questione a fronte di una precedente presentazione di domanda di concordato
preventivo e di reiterate comunicazioni in tal senso della società interessata si sia
correttamente applicata la normativa prevista a tutela della par condicio creditorum e
comunque come la mancata levata del protesto e/o segnalazione alla CAI non abbiano
arrecato alcun pregiudizio al beneficiario in considerazione della non trasferibilità degli
assegni de quibus.
DIRITTO
Preliminarmente occorre puntualizzare, tenuto conto che le parti non concordano su tale
profilo, che risulta dal timbro apposto sulla domanda di concordato e dalla visura sul
Registro delle Imprese che detta domanda è stata depositata e pubblicata il 10 gennaio
2013 anche nell’interesse della Società traente gli assegni del cui incasso si controverte.
Essa è quindi anteriore alla data di presentazione all’incasso degli stessi. La questione è
determinante, tenuto conto degli effetti di detta pubblicazione.
Difatti, se ai sensi dell’art. 168 L.F. dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle
imprese i creditori per titolo o causa anteriore (quale è senza dubbio la ricorrente) non
possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (sicchè, quand’anche ci fosse
stato il protesto, nessuna ulteriore iniziativa poteva essere poi intrapresa), in ogni caso e
ancor prima, il debitore non può procedere al pagamento di debiti anteriori senza
l’autorizzazione del tribunale o del giudice delegato, posto che tale pagamento
costituirebbe un atto idoneo a frodare le ragioni della massa (soddisfacendo alcuni
creditori a discapito di altri), con conseguente uso abusivo e distorto degli effetti protettivi
del deposito della domanda di concordato. Ciò è tanto vero che tale eventuale pagamento
è sanzionato ex art. 173 L.F. con la revoca dell’ammissione alla procedura ovvero la
declaratoria della sua inammissibilità (cfr. Trib. Pesaro, 26 luglio 2013, ne Il caso.it, 2013;
Trib. Milano, 27 giugno 2013, ne il Fallimento, 2013, 10, 1317; Trib. Padova 9 maggio
2013, ne Il Fallimento, 2013, 10, 1317).
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Decisione N. 1522 del 12 marzo 2014
Appare quindi palese che di fronte alle chiare emergenze documentali e agli altrettanto
chiari inviti formulati dalla società interessata all’intermediario qui convenuto, questi non
avesse scelta, dovendo gli obblighi di negoziazione ex art. 34 R.D. 1736/1933 cedere il
passo di fronte ai principi dettati dalla Legge Fallimentare, primo fra tutti quelli della par
condicio creditorum, che impongono nei casi disciplinati di evitare – e se del caso,
sanzionare – atti finalizzati alla “disgregazione del patrimonio del debitore concordatario e
di assicurare la realizzazione del piano” (Cass. n. 24476/2008). Conferma di tale principio
si trae dall’art.182-quinquies, 6 comma, L.F., ai sensi del quale l’imprenditore/debitore che
presenta domanda di concordato preventivo con continuità aziendale deve espressamente
richiedere al tribunale di essere autorizzato a pagare crediti anteriori qualora si riferiscano
a prestazioni essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali ad
assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.
Per chiudere basti solo soggiungere, in risposta alle argomentazioni svolte dalla ricorrente,
che se l’intermediario avesse proceduto al pagamento (ammesso che vi fosse la
provvista), avrebbe consentito alla ricorrente, in virtù sostanzialmente di uno spontaneo
adempimento, ciò che la ricorrente non avrebbe potuto ottenere in via di esecuzione
forzata (Cass. n .578/2007, Trib. Milano 28/2/2013 e 12/2/2013). Analogamente, qualora
l’intermediario avesse elevato il protesto, non avrebbe comunque fatto conseguire alla
ricorrente una posizione migliore ai fini del concorso.
Da quanto argomentato, il Collegio ritiene legittima la condotta dell’intermediario che,
notiziato dalla traente in merito al deposito del ricorso per concordato, non ha proceduto al
pagamento dei titoli, garantendo in tal modo la par condicio creditorum.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
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