RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI La Responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli art.

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RESPONSABILITA’ CIVILE
AUTOVEICOLI
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La Responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli art. 2054 del Codice Civile
ALLA BASE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE
DALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI E PIÙ IN GENERALE
DELL’ASSICURAZIONE R.C. AUTO C’È L’ART 2054 DEL
CODICE CIVILE.
I PRINCIPI ESSENZIALI ENUNCIATI IN QUESTO ARTICOLO
SONO:
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A
Presunzione di Responsabilità
B
La Responsabilità Condivisa fino a prova contraria
C
La Responsabilità Solidale del Proprietario
D
La Responsabilità per omessa manutenzione
Art. 2054 del Codice Civile
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 Art. 2054 Circolazione di veicoli
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno
prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver
fatto tutto il possibile per evitare il danno.
 Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno
dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai
singoli veicoli.
 Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario (978 e seguenti) o
l'acquirente con patto di riservato dominio (1523 e seguenti), è responsabile in
solido (1292) col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è
avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei
danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.
A) Presunzione di Responsabilità
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Il Conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno
prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto
il possibile per evitare il danno.
Responsabile sarà quindi il Conducente, che è chiunque ha il pieno potere di guida del
veicolo. L’essenza della presunzione di responsabilità sta nei termini:
E’ OBBLIGATO…… SE NON PROVA
L’onere della prova si inverte rispetto al normale caso di responsabilità civile: starà al
conducente provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (prova
liberatoria), dimostrare il suo comportamento corretto (e cioè senza imprudenza,
negligenza, imperizia o inosservanza delle leggi) ovvero che la causa del danno è stata
il caso fortuito (fatto imprevedibile es. macchia d’olio sull’asfalto, pedone che viene
investito perché attraversa la strada non in corrispondenza delle striscie pedonali con
movimento improvviso)
A) Presunzione di Responsabilità
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 L’art. 2054 è valido per qualunque “ veicolo senza guida di rotaie”
 Per veicolo si intende qualsiasi strumento atto a muoversi spinto da forza
umana, motrice o animale.
 Per quanto riguarda le persone danneggiate l’art. 2054 non pone limiti e
ricomprende tutti quei soggetti che dalla circolazione del veicolo subiscano
danni e quindi anche i trasportati , qualunque sia il titolo del trasporto.
B) La responsabilità condivisa fino a prova contraria
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Il secondo comma dell’art. 2054 del C.C. recita:
Nello scontro tra veicoli si presume fino a prova contraria, che ciascuno dei
conducenti abbia concorso egualmente a produrre il danno subito dai singoli
veicoli.
La responsabilità è quindi sempre condivisa e si presume che entrambi i
conducenti abbiano concorso nella stessa misure a provocare il danno.
C) La responsabilità solidale del Proprietario
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Il terzo comma dell’art. 2054 del C.C. recita:
Il proprietario del veicolo o l’usufruttuario o l’acquirente con patto di
riservato dominio è responsabile in solido col conducente, se non prova che
la circolazione è avvenuta contro la sua volontà.
Per i veicoli locati in leasing, lart. 91 del codice della strada citato dall’art.
122 del Codice delle Assicurazioni prevede che il locatario (chi riceve una
cosa in locazione) sia responsabile in solido con il conducente per i danni
prodotti a cose o persone dalla circolazione dei veicoli locati.
La responsabilità del proprietario viene a cadere quando il veicoli circoli
contro la sua volontà. Occorrerà che il proprietario dimodtri di aver
adottato tutte le misure idonee ad impedire la circolazione (es. togliere le
chiavi di accensione)
D) La responsabilità per omessa manutenzione o
controllo del veicolo
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Il quarto comma dell’art. 2054 del C.C. recita:
La responsabilità permane anche in caso di danni derivati da vizi di costruzione o
difetti di manutenzione del veicolo.
Questa ultima disposizione, insieme alla presunzione di responsabilità e alla
solidarietà del conducente e del proprietario …..nel risarcimento dei danni, è
anch’essa posta a tutela del danneggiato.
E’ fatta salva la possibilità del proprietario, una volta risarcito il danno, di
rivalersi su chi ha mal costruito o riparato il veicolo proprietario del veicolo o
l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio è responsabile in
solido col conducente, se non prova che la circolazione è avvenuta contro la sua
volontà.
L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicolo
A) L’OBBLIGO AD ASSICURARE
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 L’assicurazione obbligatoria R.C. Auto è stata introdotta con la L. 24

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

dicembre 1969 n° 990.
Il Codice delle Assicurazioni ha abrogato le disposizioni previste da
questo provvedimento e dalle sue successive modificazioni,
disciplinando l’intera materia nel titolo X (artt. 122-160)
L’obbligo di assicurare i veicoli è infatti oggi previsto dall’art. 122 del
C.d.A (che richiama l’art. 2054 del CC) e dall’art. 192 del Codice della
strada.
L’obbligo di assicurare è previsto soltanto per i veicoli a motore senza
guida di rotaie, inclusi filobus e rimorchi, posti in circolazione su
strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
L’obbligo per quanto riguarda i natanti è previsto dall’art. 123 del CdA.
Per natanti si intendono le unità da diporto, con esclusione delle unità
non dotate di motore
Art. 122 Codice delle Assicurazioni
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ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
(Veicoli a motore)
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in
circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione
per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2,
del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive111, su proposta
dell'ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle
di uso pubblico.
2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il
titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario,
dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione
finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla
denuncia presentata 110 Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, in particolare Parte III, Titolo II, Capo
II. 111 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 86 del 1° aprile 2008.[115] all'autorità di pubblica
sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto
al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del
contributo previsto dall'articolo 334.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri,
secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti
l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme
le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano
abitualmente.
Le Sanzioni
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 La sanzione prevista in caso di omessa assicurazione è in base alla L.
689/1981 il sequestro del veicolo posto in circolazione privo della
copertura obbligatoria e la confisca dello stesso se, nel termine fissato
con l’ordinanza di ingiunzione, non viene pagato, unitamente alla
sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per 6
mesi.
 E’ prevista inoltre una sanzione pecuniaria che va da un minimo di euro
716 ad un massimo di euro 2.867 ridotta di ¼ quando l’assicurazione
del veicolo sia comunque operante nei 15 giorni successivi al termine
previsto per il pagamento dei premi.
 In caso di veicolo assicurato, ma che circoli senza contrassegno, è
prevista invece soltanto una sanzione amministrativa.
L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicolo
B) IL Rischio da Assicurare
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 L’art. 122 del C.d.A. impone che venga assicurata la responsabilità
prevista dall’art. 2054 del C.C. e quindi la responsabilità civile
derivante dalla circolazione e per i danni alla persona causati ai
trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il
trasporto (saranno pertanto coperti la morte e le lesioni personali ma
non i danni alle cose dei trasportati)
 L’assicurazione dovrà spiegare il suo effetto anche nel caso di
circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario…………, fino al
giorno della denuncia presentata alle autorità di pubblica sicurezza. In
questo caso l’assicurazione opererà soltanto per i danni a terzi non
trasportati o trasportati contro la propria volontà..
B) IL Rischio da Assicurare
• L’assicurazione inoltre dovrà coprire anche i danni derivanti da
fatti dolosi. L’art. 122 C.d.A. impone che sia assicurata tutta la
responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione
prevista dall’art. 2054 del C.C. senza distinzione tra colpa o dolo.
(Il contrasto con le disposizioni del C.C. è sanato dal diritto di
rivalsa in caso di dolo dell’assicuratore verso l’assicurato.
• Di norma le polizze di assicurazione oggi esistenti estendono la
copertura alla circolazione su aree private.
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L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicolo
C) I Massimali di Garanzia
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Il massimale è la somma massima entro la quale l’assicuratore
è obbligato per ciascun sinistro
Il massimale minimo previsto in base al sistema in vigore in precedenza
ai sensi della L. 990/1969 erano fino all’11 giugno 2007 di 774.685,35
euro (1,5 miliardi di lire per sinistro, per persona, e per danni a cose od
animali) per tutti i veicoli eccetto i natanti adibiti a servizio pubblico (2,5
miliardi) e per gli autobus (5 miliardi).
L’art. 128 del C.d.A. prescrive che i massimali minimi siano:
A) nel caso di danni alle persone Euro 5.000.000 per sinistro,
indipendentemente dal n° delle vittime
B) nel caso di danni alle cose Euro 1.000.000 per sinistro
L’adeguamento dei contratti a tali importi minimi deve avvenire entro
l’11-12-2012
Alla data del 11-12-2009 gli importi minimi di copertura dovranno essere
pari ad almeno la metà degli ammontari sopraindicati.
C) I Massimali di Garanzia
L’adeguamento dei contratti a tali importi minimi deve avvenire entro
l’11-12-2012
Alla data del 11-12-2009 gli importi minimi di copertura dovranno essere
pari ad almeno la metà degli ammontari sopraindicati.
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L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicolo
D) Il concetto di terzi nella R.C. auto
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Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal
contratto di assicurazione obbligatoria, per danni alla persona e alle
cose: il conducente del veicolo responsabile del sinistro
Invece per i soli danni alle cose:
a) Il proprietario, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato
dominio del veicolo;
b) Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli
ascendenti e i discendenti legittimi,, naturali od adottivi, gli affiliati e
gli altri parenti e affini fino al terzo grado conviventi o a carico del
conducente e dei soggetti di cui alla lettera a);
c) Se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata ed i loro
prossimi congiunti indicati alla lettera b).
L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicolo
E) L’obbligo a contrarre dell’assicuratore
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Le compagnie hanno l’obbligo di stabilire preventivamente le tariffe e le
condizioni di polizza per ogni rischio derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti e di accettare le proposte per l’assicurazione
obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica
della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, nonché
dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona
diversa.
La norma vuole evitare casi in cui le tariffe applicate vengano aumentate
discrezionalmente rispetto a quelle ufficiali per non assicurare un cliente
indesiderato. Tale obbligo non persiste per il rinnovo del contratto, le
compagnie possono recedere da un contratto senza infrangere il principio
dell’obbligo a contrarre.
Le compagnie possono richiedere che la loro autorizzazione sia limitata ai
rischi derivante dalla circolazione di flotte di veicoli a motore o di natanti
SANZIONI all’obbligo a contrarre
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Qualora l’ISVAP accerti il rifiuto o l’elusione dell’obbligo di accettare le
proposte presentate dagli assicurandi, LA Compagnia è punita con la
sanzione pecuniaria da Euro 1.500 a Euro 4.500.
Qualora venga accertata l’elusione dell’obbligo a contrarre con
riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di
assicurati, si applica una sanzione pecuniaria da Euro 1.000.000 a Euro
5.000.000 e la revoca dell’autorizzazione ad esercitare l’assicurazione
della responsabilità civile per danni da circolazione dei veicoli in caso di
reiterazione.
I DOCUMENTI ASSICURATIVI
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Oltre alla Polizza di assicurazione, documento basilare del contratto
che ne specifica i contenuti /durata, condizioni di assicurazione,
descrizione del rischio, ecc.) ne esistono altri aventi finalità diverse e
collegati ai diversi momenti del rapporto assicurativo essi sono:
Il certificato assicurativo
IL Contrassegno assicurativo
La carta verde
L’attestato di rischio
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TUTTE LE NOVITA‘ DELLA RCA - 6
REGOLAMENTO n. 13 del 6 FEBBRAIO 2008
(Disciplina relativa al certificato e contrassegno)
Art 11 Modalità rilascio del certificato di assicurazione e contrassegni,
documenti equipollenti.
Il certificato ed il contrassegno sono rilasciati dall’impresa entro 5
giorni dalla data il pagamento del premio… Durante detto periodo è
considerato equipollente al certificato di assicurazione ed al
contrassegno:
-La quietanza di pagamento premio anche nel caso sia trasmessa
tramite fax o via telematica,
-Dichiarazione di pagamento premio rilasciata dall’impresa attestante
all’assolvimento dell’obbligo di assicurazione anche se trasmessa via
fax o telematica,
-Ricevuta del bollettino di conto corrente postale prestampato
dall’impresa relativa al pagamento del premio..
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Garanti di tale accordo sono i rispettivi uffici nazionali che assicurano il risarcimento
del danno causato da un veicolo immatricolato nel loro stato.
E' necessario il possesso della carta verde per i veicoli italiani che intendono recarsi
nei seguenti paesi:
Albania, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Iran, Israele, Macedonia, Marocco,
Moldavia, Serbia e Montenegro, Tunisia, Turchia, Ucraina.
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LA POLIZZA
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 E’ Il documento probatorio del contratto di assicurazione e contiene
tutti i contenuti del contratto stesso. Si compone normalmente di due
parti:
 1-La scheda di polizza (dove sono individuati il Contraente, Il Veicolo
Assicurato, La Durata del contratto, Le garanzie prestate…) che viene
sottoscritta dal Contraente.
 2-Le condizioni contrattuali
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LA POLIZZA
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Dopo la liberalizzazione tariffaria avvenuta nel 1994, le condizioni generali di
assicurazione dei contratti RCA sono divenute anch’esse libere, nel senso che ogni
impresa è libera di definire il testo contrattuale.
Nonostante questo contesto di libertà contrattuale la maggior parte delle imprese si
attengono ad un testo di riferimento elaborato dalla sez. auto dell’ANIA.
In base a tale testo oggetto dell’assicurazione è la responsabilità civile derivante
dall’art. 2054 del C.C.
L’Impresa assicura, in conformità delle norme della Legge, i rischi della
responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a
corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese,
siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi
dalla circolazione del veicolo.
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai
trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla
partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali
e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
LA POLIZZA
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L’Assicurazione non è operante:
se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
 nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al
suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai
sensi della legge vigente;
 nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza
delle disposizioni vigenti (vedi D.P.R. 24-11-2001 n. 474 sulla circolazione di
prova dei veicoli) che disciplinano l’utilizzo della targa prova;
 nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza
la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal proprietario, da suo dipendente
o da collaboratore anche occasionale;

LA POLIZZA
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L’Assicurazione non è operante
nel caso di danni alla persona causati a trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo
o comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia.
Nel caso di autoveicoli per uso ufficio o auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie,
si considera operante la garanzia anche nel caso di trasporto di persone non
connesse alla destinazione d’uso del veicolo o al ciclo operativo delle attrezzature,
purché in numero non superiore a quello risultante dalla carta di circolazione;
nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di
sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186
(Guida sotto l’influenza dell’alcool) o 187 (Guida sotto l’influenza di sostanze
stupefacenti) del D.L. 30/4/92 n. 285 (Codice della Strada), relativo Regolamento e
successive modifiche
LA POLIZZA
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L’inoperatività della garanzia (che è un caso di eccezione contrattuale) non è
opponibile al terzo danneggiato, ma determina la rivalsa della compagnia
assicuratrice verso l’Assicurato per le somme che abbia dovuto pagare al terzo
danneggiato.
La durata dei contratti RCA è solitamente di un anno e decorre dalle ore 24,00 del
giorno in cui l’assicurato ha pagato il premio. Sono possibili eccezioni se richieste (es.
decorrenza anticipata, contratti temporanei, contratti superiori all’anno…) il premio
può essere frazionato ma ciò ne comporta un aumento.
Se il contraente non paga al momento della stipula del contratto il premio o la prima
rata di premio, o i premi riferiti alle scadenze successive, il contraente dispone
ancora di 15 giorni per pagare, definiti periodo di tolleranza o di comporto, durante i
quali la copertura assicurativa è ancora operante.
Se il contraente non paga il premio entro le ore 24,00 del 15° giorno successivo a
quello di scadenza, a partire da quel momento il contratto si sospende fino alle ore
24,00 del giorno in cui il premio è versato.
LA POLIZZA
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PAGAMENTO DEL PREMIO. – Il premio,o la prima rata di premio, deve essere pagato alla
consegna della polizza.
Le eventuali rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite contro rilascio di
quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata alla
riscossione. Il pagamento deve essere eseguito presso l’Agenzia cui è assegnato il contratto, la
quale rilascerà il certificato di assicurazione ed il contrassegno.
Il pagamento del premio può essere effettuato dal Contraente tramite:
– assegni bancari, postali o circolari intestati all’Agenzia nella sua specifica qualità oppure
all’Impresa;
– ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico
che abbiano quale beneficiario l’Agenzia nella sua specifica qualità oppure all’Impresa;
– contante, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Il pagamento del premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del
titolo. È fatto salvo, qualora l’assegno non venga pagato, il disposto dell’art. 1901 c.c. (Mancato
pagamento del Premio)
LA POLIZZA
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Durante il periodo di tolleranza il contratto conserva efficacia, indipendentemente
dal fatto che il premio venga pagato o meno entro il termine dei 15 giorni e
l’Assicuratore sarà obbligato a pagare il sinistro avvenuto in questo periodo anche se
l’assicurato ha pagato il premio oltre tale termine.
In sostanza l’efficacia del contratto si prolunga di 15 giorni rispetto alla sua effettiva
scadenza.
Il periodo di tolleranza non si applicherà nei casi di disdetta della polizza e se la
polizza non prevede il tacito rinnovo (soltanto alla scadenza annuale ma non a quelle
intermedie) salvo specifiche deroghe contrattuali come ad es.
DURATA DEL CONTRATTO. – Il contratto ha durata annuale salvo diverso accordo tra le parti
e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza.
Nel caso di durata annuale o di anno più frazione, anche se il Contraente decide di non
rinnovare il contratto, per consentirgli di stipulare un nuovo contratto con altra Compagnia,
l’Impresa manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova
polizza, ma non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.
COSA SI PUO’ VERIFICARE NELLA VITA DEL
CONTRATTO
DIVERSI SONO GLI EVENTI CHE POSSONO
SUCCEDERE NELLA VITA DEL CONTRATTO
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A
Sospensione
B
Disdetta
C
Alienazione
D
Annullamento
Sospensione
A
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Con questa operazione si sospende l’operatività di tutte le garanzie
assicurative ( anche quelle cosiddette accessorie come furto, incendio ecc.)
e l’obbligo di pagamento del premio nel caso in cui il veicolo non è più
posto in circolazione per un periodo prolungato.
Il contratto può essere sospeso per qualunque causa tranne che per il furto
per un periodo minimo di 3 mesi e per un massimo di 12 (salvo diverse
cond. Contrattuali)
Nel caso di sospensione il certificato e il contrassegno vanno restituiti
vanno restituiti e il periodo di sospensione decorrerà dalla data della
restituzione di questi documenti
Disdetta
B
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15 giorni
Stesso giorno
se l’aumento è superiore
al tasso di inflazione programmato
va comunicata
consegnata a mano
Alienazione
C
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Se il veicolo viene alienato il Contraente può richiedere che la polizza sia
risolta. In questo caso la Compagnia restituisce il premio pagato e non goduto.
Il Contraente può anche chiedere in questo caso che la polizza stipulata per
quel veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà (sostituzione di
polizza) oppure cedere il contratto di assicurazione insieme al veicolo (cessione
del contratto)
Annullamento
D
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Se l’acquirente del veicolo è già in possesso di una polizza o se il
veicolo cessa di circolare perché viene distrutto, demolito o venduto
all’estero, l’assicurato ha diritto all’annullamento del contratto e alla
restituzione del premio per la parte del contratto che non ha avuto
corso dietro la restituzione del certificato e del contrassegno e la
produzione di un documento che attesti la cancellazione al P.R.A.
L’Attestazione sullo Stato di Rischio
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L’attestazione sullo stato di rischio ha la duplice funzione di:
1- Certificare all’assicurato lo stato della sua polizza ad ogni scadenza di
annualità . Esso riporta infatti la sinistrosità degli ultimi 5 anni.
2- Consentire la continuità di trattamento in caso di passaggio dell’assicurato
da una compagnia all’altra.
L’Attestazione sullo Stato di Rischio
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L’Attestato contiene:
A) La denominazione della compagnia di assicurazioni
B) Il nome del contraente se persona fisica o la denominazione sociale se
trattasi di contraente persona giuridica.
C) il numero del contratto di assicurazione
D) i dati della targa o idati identificativi del telaio o del motore del veicolo
assicurato
E) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto
F) la data di scadenza del contratto per il quale viene rilasciato
G) la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto
per l’annualità successiva, stabilite in base alle regole adottate da
ciascuna compagnia (le cosi dette classi di merito interne)
L’Attestazione sullo Stato di Rischio
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H) la classe di conversione universale, determinata secondo criteri unici
per tutte le compagnie, costituita da 18 classi di merito (Questa è nata
con la liberalizzazione tariffaria del mercato RCA che ha determinato
anche la libertà di stabilire diversi meccanismi operativi della forma
bonus-malus. Era necessario garantire la compatibilità tra le diverse
classi di merito delle Compagnie e consentire un’omogeneità di
trattamento degli assicurati e una continuità in caso di passaggio da
una compagnia all’altra con la creazione di una classe di conversione
universale e di un’unica tabella evolutiva basata sulla sinistrosità
pregressa)
L’Attestazione sullo Stato di Rischio
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I) l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi 5 anni, intendendosi
per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale con distinta indicazione del
numero dei sinistri con responsabilità principale e del n° dei sinistri per i
quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in
relazione al n° dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non
principale a carico dell’assicurato, con indicazione delle relative percentuali.
J) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall’assicurato
K) la firma dell’assicuratore
L’Attestazione sullo Stato di Rischio
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





Per responsabilità principale deve intendersi, nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la
responsabilità nella causazione del sinistro superiore al 50% attribuita ad uno dei conducenti dei
veicoli stessi.
Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, la responsabilità principale viene attribuita al
conducente al quale è riconosciuto un grado di responsabilità superiore a quello degli altri.
La Compagnia potrà aumentare la classe di rischio soltanto al responsabile principale del sinistro.
Unici sinistri rilevanti ai fini dell’attribuzione del malus sono i sinistri pagati nel periodo di
osservazione con responsabilità principale e non anche quelli posti a riserva.
Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti coinvolti, nessuno
dei contratti relativi ai veicoli stessi subirà l’applicazione del malus, tuttavia la corresponsabilità
paritaria darà luogo ad annotazioni del grado di responsabilità nell’attestati di rischio ai fini del
peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia la responsabilità del
conducente del veicolo assicurato.
Ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità
“cumulata” che può dar luogo all’applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Viene
considerato un periodo temporale di 5 anni di osservazione della sinistralità.
L’Attestazione sullo Stato di Rischio
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

In caso di sinistro tra più di due veicoli, ci sarà annotazione del grado di responsabilità per i
due veicoli che riportano percentuali di responsabilità paritaria (es. 40% e 40%)
Tutti gli altri casi di responsabilità minoritaria non determinano l’applicazione del malus PROVVEDIMENTO n. 2590 del 08 FEBBRAIO 2008 (modifiche al regolamento n. 4 del 09
Agosto 2006)

Le imprese (regolamento n. 4 del 09 Agosto 2006) devono trasmettere l’attestato di rischio al
contraente almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. In caso di richiesta da parte
del contraente le imprese trasmettono entro 15 giorni dalla richiesta, l’attestato di rischio
relativo agli ultimi 5 anni del contratto di assicurazione.

Nel caso di sospensione della garanzia l’attestato deve essere rilasciato almeno 30 giorni
prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all’atto
della riattivazione.

In caso di documentata cessazione dl rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato
rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita
dichiarazione del contraente , l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un
periodo di 5 anni.
L’Attestazione sullo Stato di Rischio
45





In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva
della circolazione o definitiva esportazione all’estero di un veicolo di proprietà precedentemente
assicurato , qualora il contraente chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua
proprietà ( sostituzione del veicolo) l’assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni
contenute nell’attestato di rischio di tale ultimo veicolo purchè in corso di validità.
Nel caso di deterioramento, smarrimento, o mancato pervenimento al contraente dell’attestato sullo
stato di rischio, l’assicuratore ne rilascia un duplicato, su richiesta del contraente ed entro 15 giorni
dalla stessa.
Qualora il contraente sia persona diversa dal proprietario del veicolo, l’assicuratore rilascia a
quest’ultimo un duplicato su richiesta, senza applicazione di costi.
Analoga disposizione si applica nei confronti dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato
dominio, o del locatarioin caso di locazione finanziaria.
L’attestato e il duplicato possono essere rilasciato anche a persona delegata purchè in possesso di
delega scritta e di copia di valido documento di identità dell’avente diritto
L’Attestazione sullo Stato di Rischio
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L’Attestato di rischio non verrà rilasciato:
1-Contratti che hanno una durata inferiore ad 1 anno
2-Contratti che hanno avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato
pagamento di una rata di premio
3-Contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza
annuale
4-Cessione del contratto per alienazione del veicolo
TUTTE LE NOVITA‘ DELLA RCA - 5
PROVV. n. 2590 del 08 FEBBRAIO 2008
(modifiche al regolamento n. 4 del 09 Agosto 2006)
Art. 4 Le imprese trasmettono al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del
contratto unitamente alla comunicazione di cui all’art. 2 l’attestazione sullo stato di rischio. A
quanto sopra è aggiunto: In caso di richiesta, ai sensi dell’art. 134, comma bis, Le imprese
trasmettono al Contraente, entro 15 giorni dalla richiesta, l’attestazione sullo stato
di rischio relativa agli ultimi 5 anni del contratto di assicurazione.
Le imprese: non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver
accertato l’effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile
principale del sinistro. Per responsabilità principale – nel caso di concorso di colpa paritario,
nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimo subirà l’applicazione del malus. La corresponsabilità
paritaria darà luogo ad annotazioni del grado di responsabilità nell’attestato di rischio ai fini
dell’eventuale peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri a carico dello stesso
conducente (contratto RC auto che assicura il veicolo)
Per il computo della responsabilità ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la
percentuale di responsabilità cumulata che da’ luogo all’applicazione del malus deve essere pari ad
almeno il 51%.
(L’arco temporale da prendere in esame per il computo della responsabilità parziali sarà quello riferito
all’ultimo quinquennio)
47
TUTTE LE NOVITA‘ DELLA RCA - 5
PROVV. n. 2590 del 08 FEBBRAIO 2008
(modifiche al regolamento n. 4 del 09 Agosto 2006)
Conservazione della classe di merito
Le modifiche apportate con l’art. 1 comma 4 del provvedimento prevedono in
particolare che in caso di documentata cessazione del rischio, sospensione, mancato
rinnovo, cessazione definitiva di circolazione, esportazione … l’assicuratore utilizzi
le informazioni contenute nell’attestato di rischio (classe CU), non solo nel caso di
acquisto di un veicolo in nuova proprietà, ma anche nel caso in cui il veicolo
sostituito sia già in proprietà dell’assicurato.
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Le Sanzioni
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L’inosservanza da parte delle compagnie dell’obbligo di consegna del
contrassegno o del certificato di assicurazione o dell’attestato di rischio è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.500 a Euro
4.500.
L’inosservanza delle norme relative alla stipula dei contratti e all’attestato
di rischio è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro
2.500 a Euro 7.500.
LA STRUTTURA TARIFFARIA
A) Le Forme Tariffarie
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La forma tariffaria è quel complesso di norme che caratterizza il contratto in
ordine alla partecipazione al rischio da parte dell’assicurato.
Tale partecipazione può esprimersi tramite meccanismi di variazione del
premio o attraverso la pattuizione di franchigie.
L’art. 133 del C.d.A. stabilisce che per i ciclomotori, motocicli, le autovetture
ed altre categorie di veicoli che possono essere individuati dall’ISVAP con
regolamento, i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a
condizioni di polizza che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione
in aumento o diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione o
del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo
periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un
contributo dell’assicurato al risarcimento del danno o in base a formule
miste tra le due tipologie.
A) Le Forme Tariffarie
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FRANCHIGIA, che prevede l’assunzione di un contributo espresso in cifra
fissa al risarcimento del danno a carico dell’assicurato
BONUS MALUS, che prevede la diminuzione o l’aumento di premio, per
gli anni successivi al primo, in assenza o in presenza di sinistri.(questa
formula può prevedere anche una franchigia)
PEJUS, che prevede aumenti sulla tariffa base in caso di sinistri,
MISTE
LA FORMA CON FRANCHIGIA
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La forma con franchigia prevede l’assunzione di un contributo espresso in
cifra fissa al risarcimento del danno a carico dell’assicurato.
La clausola di franchigia definisce un importo prestabilito che resta a carico
dell’assicurato in caso di sinistro, che evita alla compagnia di sopportare
l’onere di sinistri di importo contenuto (che sono anche i più frequenti) e
incentiva l’assicurato a prevenire il danno.
La forma tariffaria a franchigia prevede poche e semplici norme:
- non può essere opposta dalla compagnia al terzo danneggiato,
- solidarietà fra contraente e assicurato dell’obbligo di rimborsare alla
compagnia la parte di risarcimento rientrante nei limiti di franchigia,
- divieto per il contraente di assicurare la franchigia stessa
LA FORMA BONUS-MALUS
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Tale formula prevede riduzioni e maggiorazioni di premio in funzione della
sinistrosità riscontrata nel periodo di osservazione.
Il periodo di osservazione è il periodo di tempo entro il quale i pagamenti di
sinistri vengono considerati ai fini dell’applicazione delle regole evolutive.
Ai fini dell’applicazione delle regole evolutive previste dalle imprese, in caso
di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia
dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni
prima della scadenza della annualità assicurativa..
Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia 2 mesi prima
della decorrenza contrattuale e termina 2 mesi prima della scadenza della
annualità assicurativa
01/01/2006
inizio polizza
PERIODO DI OSSERVAZIONE
SECONDO PERIODO
12 mesi
PRIMO PERIODO
10 mesi
3°
0
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ad eccezione del primo
tutti gli altri periodi sono
di 12 mesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
01/01/2007
termine 1° annualità polizza
01/11/2006
termine 1° periodo
54
01/11/2007
termine 2°
periodo
LA FORMA BONUS-MALUS
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Questa forma individua 18 classi di appartenenza (classi di merito)
corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1 alla 18.
 La classe si riferisce al proprietario e non al contraente che può essere diverso dal
proprietario.

LA FORMA BONUS-MALUS
56









In caso di prima immatricolazione del veicolo o di voltura al PRA o a seguito di
cessione del contratto si applica la classe di merito universale 14
Nel caso di veicolo già assicurato presso altra compagnia il contratto è assegnato
alla classe di merito di conversione universale di pertinenza tenendo conto delle
indicazioni contenute nell’attestato di rischio
Nel caso del proprietario di un veicolo che, con riferimento ad altro e precedente
veicolo di sua proprietà, possa dimostrare di trovarsi in una delle seguenti
circostanze:
-Vendita
-Demolizione
-Furto di cui sia esibita denuncia
Definitiva esportazione all’estero
Consegna in conto vendita
Le imprese sono tenute ad assegnare al veicolo la medesima classe di merito
universale del precedente veicolo
Legge 2 Aprile 2007, n. 40
57
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese"
1-bis. All'articolo 134, comma 3, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di
cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di
assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito
conserva validita' per un periodo di cinque anni".
All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005,
n.
209,
sono
aggiunti,
in
fine,
i
seguenti
commi:
"4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo
contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato
dalla persona fisica gia' titolare di polizza assicurativa o da un componente
stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo' assegnare al contratto
una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo
attestato di rischio conseguito sul veicolo gia' assicurato.
TUTTE LE NOVITA‘ DELLA RCA - 7
REGOLAMENTO n. 23 del 9 MAGGIO 2008
(Disciplina trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell’assicurazione obbligatoria)
Art. 4 (Obblighi di informativa a carico delle imprese)
Le imprese mettono a disposizione presso ogni punto vendita e nei propri siti internet:
•Documenti precontrattuali disciplinati dalle vigenti disposizioni,
•Le condizioni generali e speciali di polizza,
•Il servizio gratuito di rilascio del preventivo personalizzato.
•Art. 5 (Preventivo gratuito personalizzato presso i punti vendita)
•……..
Art. 7 (Flessibilità Tariffaria)
Le imprese possono utilizzare la flessibilità come strumento di riduzione del premio……
Le imprese che operano attraverso intermediari, nell’ipotesi di cui al comma 1, indicano agli
stessi la misura complessiva degli sconti riconoscibili alla clientela in un determinato periodo di
tempo. Nel fornire le indicazioni, le imprese non fissano limiti in ordine alla misura degli sconti
praticabili ai singoli assicurati, rispetto alla tariffa in corso.
Le imprese conservano evidenza documentale delle istruzioni impartite alle proprie reti
distributive.
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TUTTE LE NOVITA‘ DELLA RCA - 8
REGOLAMENTO n. 23 del 9 MAGGIO 2008
(Disciplina trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell’assicurazione obbligatoria)
Art 8 (Ulteriori informazioni contenute nella polizza)
La polizze e le quietanze di rinnovo relative all’assicurazione obbligatoria della RC obbligatoria
(veicoli-natanti) contengono l’indicazione:
1.del premio globale corrisposto per la copertura
2.della provvigione riconosciuta dall’impresa all’intermediario con essa operante in
rapporto diretto, la provvigione è espressa in valore assoluto e in valore percentuale
rispetto al premio globale.
3.dell’eventuale sconto complessivo applicato
59
TUTTE LE NOVITA‘ DELLA RCA - 9
REGOLAMENTO n. 23 del 9 MAGGIO 2008
(Disciplina trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell’assicurazione obbligatoria)
Art. 9 (Obblighi informativi a carico degli intermediari)
Gli intermediari mettono a disposizione del pubblico l’informativa riguardo alle imprese di cui
offrono i prodotti ed ai livelli provvisionali percepiti. …………
Qualora l’intermediario che entra in contatto con il cliente svolga attività per altro intermediario
operante in rapporto diretto con l’impresa, l’informativa di cui al comma 1 riguarda il livello
provvisionale percepito da quest’ultimo.
L’informativa di cui al comma 1redatta in modo chiaro, con caratteri idonei e in forma tale da
consentire l’immediata confrontabilità dei livelli provvisionali percepiti dagli intermediari, è
fornita:
1.tramite affissione o adozione di altri idonei strumenti di visualizzazione, presso i locali
dell’intermediario, in posizione facilmente visibile al pubblico;
2.mediante adeguata evidenza nel sito internet eventualmente allestito dall’intermediario
medesimo.
Prima della sottoscrizione del contratto , l’intermediario consegna al contraente un documento
contenente le informazioni di cui al comma 1, redatto secondo le indicazioni di cui ai commi 2 e 3.
La consegna del documento deve risultare da un’apposita dichiarazione, redatta con caratteri
idonei per dimensioni e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente e a cui l’intermediario
consegna una copia.
Per le finalità di cui al comma 4, l’intermediario utilizza il mod. 7B all. al reg. n. 5 del 16 ottobre
2006
60
La Scelta Delle Garanzie
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Cristalli
Eventi naturali
Eventi socio politici
Atti vandalici
Danni al bagagliaio
Infortuni
Diaria sospensione patente
Spese di traino, custodia, parcheggio
Danni alla tappezzeria
Valore a nuovo
Ricorso terzi da incendio
Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebrezza
Revoca del ritiro della patente
Rinuncia alla rivalsa per patente scaduta
Auto acquistate o cedute in leasing
Danni da effrazione
Spese di dissequestro
Imposta di proprietà
Nuova immatricolazione
Franchigia
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Perdita delle chiavi
Riduzione I.V.A.
Idoneità alla guida
Fonoaudiovisivi
Furto
Garanzia solo furto totale
Incendio
Guida per minori anni 26
Incendio
Clausola antifurto satellitare
Conducente identificato
Kasco Collisione
Kasco Totale
Responsabilità civile dei
trasportati
Responsabilità civile auto
Massimale
Danni da inquinamento
Scoperto
L’importanza del Premio e delle Coperture
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 ALCUNE DOMANDE CHE MI PONGO
Per il mio Cliente:
E’ più importante il premio o la copertura?
E’ importante solo il premio?
E’ più importante il premio perché non
conosce le coperture?
 E’ importante solo la copertura?
 E’più importante la copertura e
successivamente il premio?
 E’ importante solo il premio perché
nessuno gli spiega le coperture?



