Avanti - Tua Assicurazioni

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Transcript Avanti - Tua Assicurazioni

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Il mercato assicurativo

>>>

Scopri il mondo assicurativo …

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Presentiamoci!

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Legenda dei simboli interattivi
L’assicurazione: quadro ieri e oggi

Conosci il quadro normativo

Conosci i protagonisti del settore

Conosci le aree di attività

xxxxx

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XXXXXXXXX

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Indice generale
1. L’assicurazione: quadro ieri e oggi

2. Il quadro normativo

3. I protagonisti

4. Le aree di attività

5. Conclusioni
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L’assicurazione: ieri
Il principio assicurativo si basa sulla convenienza sentita dagli esseri umani, di suddividere
su una pluralità di individui i rischi attinenti all’esistenza e alle vicende economiche, nonché
le conseguenze dannose di eventi imprevisti

- Evoluzione dei “contratti d’assicurazione” nella storia •

I Babilonesi attraversavano i deserti della Mesopotamia soltanto in
gruppi di più individui per sostenersi vicendevolmente in caso di
difficoltà



I mercanti Italiani iniziarono a predisporre specifici contratti per
assicurare i loro vascelli e i contenuti degli stessi dalla forza del
mare



In Olanda viene costituita la Compagnia delle Indie, la prima
moderna compagnia di assicurazione per i trasporti marittimi

2300 a.c.

1350 d.c.

1629 d.c.

Avanti

1688 d.c.
5



A Londra viene fondata la Compagnia Loyds da
mercanti e uomini d’affari per suddividere fra gli
stessi i rischi delle proprie attività


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L’assicurazione: origini storiche
La mutualità, cioè l'associazione di più persone con lo scopo di ripartire tra
molti i bisogni di alcuni, è attività connaturata allo sviluppo dell'umanità e può
essere considerata l'embrione dell'assicurazione. Si sviluppa dapprima
all'interno di comunità primitive quali la famiglia, la gens, il clan e la tribù,
acquisendo nel tempo il carattere di volontarietà.
Intorno al X secolo, il fenomeno assistenziale più rappresentativo è la gilda
(di origine germanica), che si sviluppa fortemente in Inghilterra attraverso le
corporazioni delle arti e dei mestieri: mediante una contribuzione periodica ci
si garantiva un sostentamento per sé (in caso di incendio o malattia) o per i
propri eredi (in caso di morte).
Gli storici concordano sul fatto che l'assicurazione sia nata in Italia. I primi
contratti sono stipulati nelle città dell'alto Tirreno: in primo luogo Genova, poi
Firenze e Venezia. La diffusione alle città mediterranee di Francia e Spagna
è immediata, in un secondo tempo la prassi si estende alla Francia del Nord
ed ai Paesi Bassi.

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L'assicurazione che per prima acquista rilevanza è quella marittima: per
anni prevale infatti sulle assicurazioni terrestri. Non bisogna dimenticare che
a quei tempi, in mancanza di una rigorosa codificazione quale è l'attuale,
il contratto assicurativo veniva erroneamente accomunato all'usura o
al gioco d'azzardo.

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L’assicurazione: origini storiche
La culla delle assicurazioni terrestri è invece Londra: qui nasce
l'assicurazione incendio (dopo il tragico rogo della città avvenuto nel 1666);
sempre qui, nella bottega del caffè di Edward Lloyd nasce quella che, ancora
oggi, è una delle massime istituzioni assicurative mondiali: i Lloyd's di Londra.
Inizialmente luogo di ritrovo di armatori e finanzieri, dove venivano scambiate e
registrate le informazioni relative a merci, navi e spedizioni marittime, nel tempo
assume il ruolo di mercato mondiale dell'assicurazione e della riassicurazione
(contratto con il quale un assicuratore cede parte dei rischi assunti ad un
riassicuratore).
A Londra nasce anche (agli albori del '700) l'impresa assicurativa moderna,
nella forma di società per azioni oltre che in quella di mutua.
Arriviamo quindi al nostro secolo, che vede la nascita di nuove coperture
legate allo sviluppo economico e tecnologico (assicurazioni aeronautiche,
aerospaziali, cinematografiche, rischio inquinamento e responsabilità civile
prodotti, etc), nonché il pieno sviluppo di tutti i rami assicurativi, all'interno di
codificazioni sistematiche sempre più attente alla tutela della parte debole del
contratto, l'assicurato.

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L’assicurazione: la prima polizza

Primo a sorgere tra le discipline assicurative è stato il ramo che tratta e
regola le assicurazioni di ogni bene che sia oggetto del traffico o sia
mezzo adibito al suo trasporto.
Quando sia stato stipulato il primo contratto propriamente assicurativo non è
possibile stabilirlo con esattezza.
Si accenna ad un contratto stipulato a Trieste il 14/10/1328, e uno a Genova il
23/10/1347, ma è in un documento pisano del 1384 che l’assicurazione è
configurata per la prima volta come contratto avente una sua propria figura
giuridica autonoma e chiara anche nella forma.
Fuori d’Italia, l’assicurazione marittima si sviluppò in molti paesi fra cui il
Portogallo (XIV secolo), l’Olanda (XV secolo) e più tardi l’Inghilterra (XVI
secolo), ed è noto che i primi assicuratori in Inghilterra sono gli italiani.
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L’assicurazione: oggi
Nel mondo moderno il ricorso a contratti di assicurazione risulta sempre più frequente
- Esempi di assicurazioni nel mondo moderno -

Assicurazioni auto:
furto, incendio,
responsabilità civile,
kasko, …

Assicurazioni contro
gli infortuni: le
squadre di calcio
devono continuare a
pagare i propri
calciatori anche in
caso di infortunio

Assicurazioni sulla vita

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- Senza le Assicurazioni … -

…nessuna
compagnia aerea si
assumerebbe il
rischio di far volare
un proprio aereo, ….

…in orbita non vi
sarebbero i satelliti di
telecomunicazione
che consentono la
trasmissione di
programmi televisivi


Indice
generale


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Il quadro normativo

Il Codice di Assicurazioni
Il contratto assicurativo
I soggetti del contratto
L’oggetto e le prestazioni
L’accordo fra le parti
Il rischio
Gli Enti
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Indice
generale


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Il Codice di Assicurazioni: che cosa è

Il 2 settembre 2005, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera
all’emanazione del decreto legislativo concernente il codice delle
assicurazioni private, a norma dell’art. 4 della legge 29 luglio 2003
n. 229.
Il codice rivede l'intera materia attuando una significativa
operazione di semplificazione e riorganizzazione.
Il testo:
raggruppa tutte le norme relative alle assicurazioni
adegua le norme agli indirizzi europei
crea il Registro Unico
introduce innovazioni rilevanti come ad esempio:
• la disciplina prevista per il nuovo sistema di indennizzo
diretto nella responsabilità civile autoveicoli (RCA)
• le partecipazioni di capitale nelle società di assicurazione e
riassicurazione, su modello di quanto realizzato dal testo
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unico bancario

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Il Codice di Assicurazioni: le innovazioni

Innovazioni introdotte dal Codice, tra le più importanti:
 maggiore trasparenza nelle condizioni di contratto, con l'obbligo di
scrivere in modo chiaro ed esauriente tutte le caratteristiche della polizza;
 risarcimento del trasportato da parte dell'assicurazione del veicolo;
rimborso del premio, per il periodo fino alla scadenza del contratto, in caso di
vendita o furto del veicolo;

 liquidazione dei danni provocati da veicoli rubati da parte del Fondo di
garanzia per le vittime della strada;
 più trasparenza nell'offerta di assicurazioni nei rami danni e vita;
 tempi più brevi per chi vuole avviare una nuova impresa di assicurazioni;
 l'indennizzo diretto, ossia la possibilità di essere risarciti direttamente
dalla propria compagnia di assicurazione, avrà positive ricadute sui tempi
e sui costi dei risarcimenti, sulla qualità del servizio assicurativo e nel
rapporto fiduciario delle imprese di assicurazione.
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Il Codice di Assicurazioni: il registro Unico

REGISTRO UNICO
Art. 109

E’ un registro che raggruppa in sezioni, i diversi operatori
del settore:
• Sez.A: Agenti di assicurazioni, in qualità di intermediari
che agiscono in nome o per conto di una o più imprese.
• Sez. B: I Mediatori di assicurazione (Broker), in qualità
•di intermediari che agiscono per conto del cliente.
• Sez.C: I Produttori diretti, che anche in via sussidiaria
rispetto all’attività svolta a titolo principale, esercitano la
intermediazione assicurativa nei rami VITA, MALATTIA
e INFORTUNI, sotto la piena responsabilità di un’impresa
di assicurazioni.
• Sez.D: Le Banche e la società Poste Italiane autorizzate
ai sensi di legge.
• Sez. E: I soggetti addetti all’intermediazione, quali i
dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli incaricati
degli intermediari iscritti nelle sezioni precedenti
A-B-D per l’attività svolta al di fuori dei locali
ove l’intermediario opera.

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NB: NON SONO CONSENTITE REGISTRAZIONI IN PIÙ SEZIONI

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Intermediazione: parità di trattamento

Ambito di Applicazione
Art. 106
Chi svolge attività in forma professionale è assoggettato
alle norme del titolo IX con la sola esclusione di:
•Attività diretta dell’impresa
•Le attività di sola informazione
•Le attività di intermediazione congiunte a:
Il contratto richiede conoscenze solo sulla
copertura offerta
L’intermediazione è svolta in modo
non professionale
Garanzie connesse ai viaggi
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premio inferiore a 500,00 € e
durata inferiore a 5 anni

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Principali novità a garanzia del consumatore

Registrazione di tutti gli intermediari nel Registro Unico

Cognizione professionale: per diventare Agenti e Broker è necessario
sostenere Esami e diventa obbligatoria la formazione anche per tutti gli
altri operatori - Artt. 110 e 111
Sono necessari requisiti di onorabilità (no condanne, no fallimenti, etc) Artt. 110 e 111
Garanzia per danni a Terzi: diventa obbligatoria una copertura RCT per
Agenti e Broker che copra anche la responsabilità delle persone delle
quali rispondono – Artt. 110 e 112
Diventano obbligatorie alcune garanzie finanziarie: separazione
patrimoniale con conti correnti separati per gestione d’impresa e deposito
dei premi – Art. 117
Garanzia sui pagamenti: Equiparazione Intermediario/Impresa e obbligo
di quietanza scritta – Art. 118
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Cosa dice il Codice Civile in materia di assicurazioni …

Art. 1882 C.C.
«L’assicurazione è il contratto con il quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si
obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro,
ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita
umana».

Il rapporto di assicurazione considerato dal codice è quello relativo alle forme di assicurazione, così
dette, private, e nasce sempre da un contratto.

Art. 1321 C.C.
«Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto
giuridico patrimoniale».

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La funzione o causa del contratto

La funzione o causa di tale rapporto può essere ravvisata nello scopo di eliminare un’alea
economica e cioè nel garantire, mediante un atto di previdenza, il soddisfacimento del
bisogno di una somma di denaro in una determinata eventualità, incerta quanto meno
rispetto al tempo di sua produzione.

Tale bisogno può concentrarsi in relazione a:
la perdita o all’avaria di un oggetto patrimoniale
determinato

Assicurazione contro i Danni

un danno che incide sul patrimonio in via indiretta
per effetto di un obbligo legale

Assicurazione Responsabilità Civile

fabbisogno economico normalmente conseguente
ad eventi attinenti alla vita umana (morte, infortuni,
malattie, sopravvivenza ad una certa età)

Assicurazioni Vita, Infortuni, ecc.

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La forma del contratto

Il contratto di assicurazione non è legato all’osservanza di forme
costitutive, ma deve essere provato per iscritto (art. 1888 c.c.).
La forma scritta è quindi richiesta unicamente ai fini della prova,
mentre la mancanza dello scritto non comporta la nullità del
contratto.

Documento probatorio normale del contratto assicurativo è la “polizza di assicurazione”,
consistente – di solito – in un modulo a stampa predisposto dall’assicuratore che viene
sottoscritto dai contraenti.
Oltre alle clausole specifiche e relative al singolo contratto (dette “condizioni particolari”),
la polizza di assicurazione contiene di regola un insieme di clausole contrattuali (dette
“condizioni generali di polizza”).
Il contratto assicurativo rientra infatti nella categoria dei contratti per adesione: cioè quei
contratti nei quali uno dei contraenti predispone, in modo generale e stabile, alcune
clausole destinate ad essere adottate per una serie di contatti futuri, che vengono
sottoposte all’accettazione dall’altra parte.

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Caratteristiche del contratto di assicurazione

aleatorio

a prestazioni
corrispettive

tipico

poiché l’assicuratore si obbliga a fornire la prestazione assicurativa solo dietro pagamento
di un corrispettivo di denaro chiamato premio

in quanto si tratta di contratto regolato dal Codice Civile

a forma libera

nel senso che non è prescritta dalla legge alcuna particolare forma di manifestazione della
volontà, se non per fini probatori (la forma scritta è richiesta solo per provare che esiste il
contratto)

consensuale

in quanto per la conclusione è sufficiente l’accordo delle parti

ad effetti
obbligatori

in quanto dà luogo al sorgere di obbligo a carico delle parti contraenti

di durata

poiché le obbligazioni che ne scaturiscono si protraggono nel tempo

a titolo oneroso

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in quanto il realizzarsi o meno del vantaggio che l’assicurato si propone di perseguire
dipende da eventi imprevedibili che sfuggono alla volontà di ambo le parti

in quanto in entrambi i contraenti agiscono allo scopo di conseguire lucro e non per
spirito di liberalità

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Dal contratto alla polizza

Contratto

accordo

Proposta
Accettazione

causa

oggetto

forma

Evento dannoso possibile,
più o meno probabile,
incerto nel tempo

Rischio
Possibile evento
dannoso

Scritta
Articolo 1888

Polizza

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Il meccanismo che regola il contratto

Paga il premio

Contraente

Assicuratore

Obblighi

Obblighi
Paga il danno

Fornisce indicazioni
necessarie alla
valutazione e
quantificazione rischio e
danno
• Informa di variazioni o
aggravamenti

• Coopera per il
contenimento del danno

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Si obbliga ad una
prestazione (rivalsa del
danno, pagamento di
un capitale o di una
rendita) all’atto del
verificarsi di un evento
determinato,
normalmente
denominato “sinistro”


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I soggetti del contratto di assicurazione

Assicuratore

Contraente

Beneficiario

Assicurato

Assume il rischio

Paga il premio

Percepirà la
somma pattuita

E’ il titolare del rischio

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I soggetti del contratto di assicurazione

Assicuratore

Assume il rischio

Persona che per conto dell’Impresa, esercita professionalmente e
in forma esclusiva l’attività assicurativa.
Contraente

Beneficiario

Assicurato

L’impresa di assicurazione, grazie all’esercizio dell’attività su basi
tecniche e al numero elevato di rischi assunti (legge dei grandi
numeri), è in grado di determinare con esattezza la probabilità del
verificarsi di rischi, ripartendone le conseguenze negative tra una
pluralità di soggetti esposti al medesimo tipo di rischio (mutualità).
Percepirà la
Pertanto,
dai premi raccolti
trae del
le risorse
Paga il premio
E’ titolare
rischio per il pagamento dei
somma pattuita
sinistri e dei propri oneri gestionali.

Art. 1883 C.C.
«… L’esercizio dell’assicurazione è riservato ad imprese costituite da istituti di diritto
pubblico o da società per azioni, con osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi
speciali».

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I soggetti del contratto di assicurazione

Beneficiario

Persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione
dell’assicuratore qualora si verifichi il rischio assicurato. Nelle
assicurazioni sulla vita, la figura del beneficiario può non
coincidere con quella del contraente e/o con quella
dell’assicurato. Nelle assicurazioni contro i danni, regolate dal
principio indennitario, le figure del beneficiario e dell’assicurato
Contraente
Beneficiario
Assicurato
debbono coincidere, salvo il caso dell’assicurazione cauzioni.

Percepirà la
somma pattuita

Art. 1920 C.C.
«…Le assicurazioni di persone (sulla vita e contro gli infortuni per il solo caso di morte)
possono essere contratte a favore di un terzo – comunque estraneo al contratto –
chiamato “beneficiario” e designato dal “contraente” come colui al quale dovrà essere
versato l’indennizzo da parte dell’assicuratore nel caso di morte di esso “contraenteassicurato”».
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I soggetti del contratto di assicurazione

Contraente

Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con
l’assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente
può non coincidere con l’assicurato. Le due figure
coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui
è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà o la propria
vita).
Contraente
Beneficiario
Assicurato

Paga il premio

Art. 1891 C.C.
«…Il contraente può stipulare il contratto in nome e per conto proprio (nel qual caso si
identifica con l’assicurato) e può invece pattuire in nome proprio ma per conto altrui o di chi
spetta, assumendo su di sé l’obbligo del pagamento del premio e gli altri oneri contrattuali
propri di esso contraente …».

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I soggetti del contratto di assicurazione

Assicurato

E’ il titolare del rischio

In termini generali, l’assicurato è il soggetto esposto al rischio.
Nelle assicurazioni contro i danni, in particolare, l’assicurato è il
titolare dell’interesse economico protetto (ad esempio, il
proprietario dell’immobile assicurato contro l’incendio); nelle
assicurazioni sulla vita, è la persona dalla cui morte o
sopravvivenza dipende l’obbligo per l’assicuratore di pagare un
capitale
o una rendita. L’assicurato
non coincide necessariamente
Contraente
Beneficiario
Assicurato
con il contraente, che è colui che stipula il contratto di
assicurazione e si obbliga a pagare il premio; nelle assicurazioni
sulla vita, può anche essere diverso dal beneficiario che è il
soggetto al quale l’assicuratore corrisponde le somme dovute.

«…E’ colui a favore del quale la prestazione deve essere eseguita e che, normalmente si
obbliga alla controprestazione rappresentata dal versamento di una somma di denaro
detta “premio” …».

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L’oggetto del contratto di assicurazione

L’oggetto del contratto viene identificato nella situazione economica, in senso
lato, del soggetto o dei soggetti posta a fondamento del rapporto che si
intende regolare mediante il contratto stesso.
Secondo la dottrina italiana, oggetto del contratto di assicurazione è il

inteso come

Il pregiudizio economico derivante
dalla possibilità del verificarsi di un evento incerto.

Artt. 1346 - 1349 C.C.
«…si parla di prestazione del contratto di assicurazione …».
Questa non può essere considerata oggetto del contratto, dal momento che la
prestazione non è un elemento del contratto, bensì dell’obbligazione dedotta nel
contratto stesso e va intesa come il contenuto dell’obbligazione, consistente nel
contegno o comportamento dell’obbligo.
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Le prestazioni delle parti

La prestazione prevista dal contratto assicurativo a carico dell’assicurato (o del
contraente se persona diversa da questo) è il pagamento di un “premio” e cioè di una
somma di denaro quale equivalente dell’assunzione del rischio da parte dell’assicuratore.
Tale premio è normalmente suddiviso in versamenti
periodici (corrispondenti ad altrettanti periodi di validità
dell’assicurazione) ed è dovuto anticipatamente per ciascun
periodo
assicurativo,
in
quanto
l’esposizione
dell’assicuratore al rischio (e quindi la necessità di
fronteggiare lo stesso mediante la massa dei premi
incassati) coincide con l’inizio di tali periodi assicurativi.
L’assicuratore, a sua volta, si obbliga ad una prestazione che – a seconda del tipo di
assicurazione – consiste o nel risarcimento del danno subito dall’assicurato o nel
pagamento di un capitale o una rendita in un importo prestabilito.
Nelle assicurazioni contro i danni, la rivalsa dal danno prodotto dal sinistro avviene nella
misura massima (entro i limiti convenuti) in cui l’assicuratore lo ha assunto su di sé.
Nelle assicurazioni di persone, l’assicuratore si obbliga al pagamento di una prestabilita
somma di denaro – in un’unica soluzione (capitale) o annualmente (rendita) – all’atto del
prodursi di un evento attinente alla vita umana (quale morte, raggiungimento di una data
età, infortunio, malattie) dedotto in contratto.

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Il rischio: cos’è?

Il rischio, oltre che l’oggetto, è il presupposto essenziale e fondamentale del rapporto
assicurativo.

Abbiamo detto che il “rischio “ va inteso come il “pregiudizio economico derivante
dalla possibilità del verificarsi di un evento incerto”.

Sulla base di tale definizione passiamo ora ad illustrare i caratteri del “rischio”.
• deve esserci anzitutto la “possibilità” del verificarsi dell’evento che determinerà il
fabbisogno economico dell’assicurato. Ed infatti, la materiale impossibilità del verificarsi
del sinistro (ad es. l’incendio di cosa incombustibile) escluderebbe la sussistenza del
rischio, dal momento che non può ovviamente sussistere alea rispetto ad un evento che
è certo non potrà mai prodursi.
• Altro elemento del rischio è l’incertezza, quando al verificarsi dell’evento la certezza
del sinistro trasformerebbe il rischio, che è danno potenziale, in danno effettivo.
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Il rischio: le variabili in gioco

Quale sia il rischio specificamente assunto dall’assicuratore a seguito di ogni singolo
contratto è determinato dal contratto stesso, nel quale le parti precisano le cose o le
persone cui l’evento considerato deve riferirsi, il tempo e – se necessario anche il luogo in
cui tale evento deve prodursi affinché l’assicurazione abbia effetto.
Si attua così la “delimitazione contrattuale del rischio”, mediante la quale, determinati
rischi di una data natura, che incombono sull’assicurato, vengono compresi ed altri esclusi
dalla garanzia assicurativa.

Alcuni rischi sono espressamente considerati dalla legge (salvo, in genere, patto contrario)
come esclusi dalla assicurazione.

Tali sono (art. 1912 c.c.) i rischi relativi a: movimenti tellurici, guerre, insurrezioni e tumulti
popolari.

Sono esclusi, in ogni caso (art. 1900 c.c.), i sinistri cagionati da dolo e cioè
volontariamente) dalle persone (contraente, assicurato e beneficiario) che ricavano
dall’assicurazione un vantaggio diretto o lo procurano ad altri.

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Il rischio: le variabili in gioco

Al momento della stipulazione, il contratto di assicurazione viene definito in
base al rischio dichiarato dal contraente in quel momento.

Durante il periodo di copertura del contratto, può accadere che:

Il rischio
Non è mai esistito

Cessa di esistere

Diminuisce

Si aggrava
Clicca sulle frecce
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Il rischio: le variabili in gioco

Al momento della stipulazione, il contratto di assicurazione viene definito in
base al rischio dichiarato dal contraente in quel momento.

Durante il periodo di copertura del contratto, può accadere che:

Il rischio
Non è mai esistito

Cessa di esistere

Diminuisce

Si aggrava

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Il rischio: le variabili in gioco

Non è mai
esistito
Per aversi la validità dell’assicurazione, è
necessario che la predetta “possibilità” e la
predetta “incertezza” effettivamente esistano al
momento della conclusione del contratto.

Per il caso contrario è stabilita (art. 1895 c.c.)
la nullità del contratto, stante la mancanza di
oggetto dello stesso e cioè del rischio.

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Il rischio: le variabili in gioco

Diminuzione
del rischio

Art. 1897 c.c.
Se il contraente comunica all’assicuratore
mutamenti che producono una diminuzione del
rischio tale che, se fosse stata conosciuta al
momento della conclusione del contratto,
avrebbe portato alla stipulazione di un premio
minore, l’assicuratore, a decorrere della
scadenza del premio o della rata di premio
successiva alla comunicazione suddetta, non
può esigere che il minor premio, ma ha la facoltà
di recedere dal contratto entro due mesi dal
giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
Nelle polizze di mercato,
tuttavia,
è
generalmente
pattuita
la
rinuncia
dell’assicuratore alla facoltà di recesso per
diminuzione del rischio.

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Il rischio: le variabili in gioco

Cessa di
esistere

Art. 1896 c.c.
Può darsi il caso che il rischio esista al momento
in cui il contratto è stipulato ma venga
successivamente meno o per cessazione della
esposizione al rischio della cosa o della persona
assicurata o per perimento delle stesse per
causa diversa da quella prevista e garantita.
Se il contratto ha già cominciato ad avere
efficacia il contratto viene risolto con effetto “ex
nunc” ed il premio è pertanto dovuto per intero
per tutto il periodo assicurativo in corso al
momento della cessazione del rischio.
Se invece la cessazione del rischio si verifica
durante l’intervallo fra la stipula del contratto ed
il momento in cui ha inizio la sua efficacia, non
compete all’assicuratore il pagamento del
premio, ma gli è dovuto soltanto il rimborso delle
spese sostenute per la conclusione
del contratto.

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Il rischio: le variabili in gioco

Si aggrava

Comunicazione assicurato o conoscenza assicuratore

Possibilità assicuratore

Proporre la modifica del contratto

Accettazione
assicurato:
nuove condizioni

Non accettazione
assicurato: il
contratto si scioglie

Recedere entro un mese dalla conoscenza

Con effetto
immediato
qualora
l’assicuratore
non avesse
acconsentito

Con effetto dopo 15
giorni se fosse stato
richiesto un premio
maggiore

Dopo il termine per il recesso il contratto prosegue alle condizioni in corso
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Il contratto
Accordo
delle parti

di assicurazione

Il contratto di assicurazione – come qualsiasi obbligazione contrattuale in genere – si
conclude nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione dell’altra
parte.
La posizione di proponente è
formalmente assunta, nel
rapporto
assicurativo,
dall’assicurato,
il
quale
espone,
mediante
un
questionario
fornitogli
dall’assicuratore,
le
circostanze
che
possono
influire sulla valutazione del
rischio dal quale intende
essere garantito e di cui
specifica le caratteristiche e gli
estremi,
riferendosi
nel
contempo alle condizioni del
contratto riportate sul modulo
del predetto questionario.

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L’assicuratore, ricevuta tale
“proposta”, valuta a sua
volta, la gravità del rischio
ed esprime il suo giudizio
sull’assicurabilità
dello
stesso e sul premio da
richiedere.


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Il contratto
Premio

di assicurazione

Il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia
offerta dall'assicuratore.

Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della
garanzia.
I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Il premio, sia esso unico o
periodico, può essere rateizzato (o frazionato).
Il premio versato dal contraente si compone di diversi elementi : il premio puro, i
caricamenti, le imposte . Sommando i primi due elementi si ottiene il premio di
tariffa, mentre se si aggiungono anche le imposte si ottiene il premio lordo.

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Enti del mercato assicurativo
… LA VIGILANZA
ISVAP (Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private)

www.isvap.it
… LE ASSOCIAZIONI
ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici)
www.ania.it
CID (Convenzione indennizzo diretto)
www.cid-ania.it
… GLI STUDI
CESTAR (Centro studi auto e riparazioni)
www.cestar.it

IRSA (Istituto per la ricerca e lo sviluppo delle assicurazioni)
www.irsa.it
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Slide 40

La polizza
Documento

comprovante

l’esistenza ed il contenuto di

un contratto di assicurazione.
La

polizza,

entrambe
emessa

sottoscritta
le

parti,

viene

dall’assicuratore

consegnata

al

da

e

contraente.

Nella polizza sono trascritte
tutte le condizioni contrattuali,
sia quelle generali sia quelle
particolari.
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Alcuni termini relativi alla polizza

PREMIO

Quanto l’assicurato è tenuto a pagare a fronte della prestazione sottoscritta.
E’ condizione essenziale per l’efficacia del contratto.
Deve essere pagato anticipatamente. E’ indivisibile (può essere frazionato).
In genere è determinato in misura fissa.

La data di entrata in vigore dell’assicurazione.

Data di decorrenza
Copertura assicurativa dovuta dalla Società
all’Assicurato al verificarsi dell’evento
previsto in polizza.

Prestazione

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Il mercato assicurativo e i suoi protagonisti

Compagnia
Agente di Assicurazione
Subagente

Collaboratore
Promotore finanziario

Cliente
Agenzia
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Indice
generale

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per saperne di più!


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Agente di assicurazione
Definizione giuridico-contrattuale
Soggetto che, mettendo a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica,
svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l’incarico di provvedere a proprio
rischio e spese, con compenso in tutto od in parte a provvigioni, alla gestione ed allo
sviluppo degli affari di un’agenzia promuovendo la conclusione di contratti per conto di
una o più imprese di assicurazione.

Chi è per il mercato
Per la Compagnia è il gestore accorto della sua impresa.
Per il Cliente è il Consulente professionista in grado di offrire la soluzione adeguata alle
sue esigenze di rischio.

Chi è per TUA
E’ il partnership della Compagnia. Firma il mandato e il contratto di affiliazione
commerciale.
La sua missione è curare la relazione con la clientela, costruire solide relazioni sul
territorio e dimostrarsi “l’imprenditore” autonomo dell’Agenzia.
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Sub-Agente
Definizione giuridico-contrattuale
E’ un collaboratore dell’Agente al quale viene affidato lo sviluppo di un territorio con un
contratto definitivo nell’ambito delle norme vigenti. E’ retribuito a provvigioni sia sulla
nuova produzione di contratti, sia sul mantenimento del portafoglio affidato (provvigioni
d’incasso). Può essere anche procuratore dell’Agente e generalmente lavora in
esclusiva per l’Agente.

Chi è per il mercato
E’ il titolare di una lettera di nomina a sub-agente professionista rilasciata dall’Agente
titolare di mandato.

Chi è per TUA
Un collaboratore con un’esperienza consolidata nell’attività di vendita e una buona
capacità gestionale.

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Nuovo registro intermediari

1/2

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Slide 46

Nuovo registro intermediari

2/2

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La Compagnia
Definizione giuridico-contrattuale
Impresa che esercita professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa (v.
assicurazione). L’impresa di assicurazione, grazie all’esercizio dell’attività su basi
tecniche e al numero elevato di rischi assunti (v.
LEGGE DEI GRANDI NUMERI
è in grado di determinare con esattezza la probabilità del verificarsi di rischi determinati,
ripartendone le conseguenze negative tra una pluralità di soggetti esposti al medesimo
tipo di rischio. L’impresa di assicurazione incassa anticipatamente i premi dai clienti, li
investe sui mercati finanziari ed immobiliari e trae dai premi e dai proventi degli
investimenti le risorse per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati.
L’impresa di assicurazione può esercitare la propria attività nella forma di società per
azioni, di mutua assicuratrice o di società cooperativa a responsabilità limitata.
Le imprese di assicurazione sono autorizzate dall’ISVAP e sottoposte alla sua vigilanza.

Chi è per il mercato
Per il Cliente è il Terzo che si assume in carico l’entità del rischio.
Per l’Agente e i suoi Collaboratori è la società che da’ mandato per la vendita dei propri
prodotti.
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Chi è per l’Agente di TUA
La mandante del contratto di affiliazione commerciale e il partner con cui sviluppare le
proprie potenzialità di business, che offre Servizi di supporto,
strumenti di lavoro e Formazione Professionale
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Slide 48

La legge dei grandi numeri

Teorema tipico della scienza statistico-attuariale che sta alla base del calcolo
delle probabilità. Essa consente all’assicuratore la previsione sull’andamento
futuro dei rischi assicurati e, dunque, la precisa determinazione del premio.
Secondo la legge dei grandi numeri, la probabilità che la frequenza futura di
un rischio (ad esempio, il rischio di incendio di una abitazione) sia pressochè
uguale alla frequenza osservata nel passato per il medesimo rischio (il
numero di incendi di abitazioni già verificatisi) è tanto maggiore quanto più
grande è il numero delle osservazioni effettuate (in altri termini, quanto più
elevato è il numero dei sinistri considerati).

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Il Collaboratore
Definizione giuridico-contrattuale

Il titolare di una lettera di nomina a produttore di III gruppo rilasciata
dall’agente titolare del mandato.
Chi è per il mercato
Un consulente assicurativo che opera nel territorio di competenza
dell’agenzia a nome di un’unica sola Compagnia di Assicurazione.
Chi è per TUA
Parte integrante della struttura commerciale e organizzativa dell’agenzia.

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Il Promotore Finanziario
Definizione giuridico-contrattuale

La figura professionale regolata dal Testo Unico Finanziario D. L.gs. 56/98
che regola l’attività delle figure che operano sul mercato degli investimenti
finanziari, titolare di un mandato di una Società di Intermediazione Mobiliare.
Chi è per il mercato
Il punto di riferimento per i piccoli e medi risparmiatori per collocare
investimenti a basso rischio.
Chi è per TUA
Parte integrante della struttura commerciale e organizzativa dell’agenzia: la
sua attività è orientata alla consulenza e vendita sia in ambito assicurativo
che finanziario.

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Slide 51

Il Cliente
Definizione giuridico-contrattuale
Il contraente di una polizza di assicurazioni ovvero il soggetto fisico o
giuridico che corrisponde il premio assicurativo che può far valere i diritti
contrattuali nei confronti della Compagnia di Assicurazione.
Chi è per il mercato
Le Famiglie o le imprese che decidono di tutelare i propri beni o il proprio
patrimonio attraverso una polizza di assicurazione.
Chi è per TUA
La famiglie di medio alto reddito e le PMI italiane.

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Slide 52

L’Agenzia
Definizione
L’agenzia rappresenta, nella struttura organizzativa dell’impresa, l’unità
fondamentale di vendita in grado di funzionare autonomamente sia dal
punto di vista organizzativo, sia dal punto di vista produttivo. Infatti essa
riunisce in sé tutte le componenti dell’attività assicurativa e può svolgere
tutte le mansioni connesse alla ricerca e alle conclusioni degli affari, allo
sviluppo dell’organizzazione territoriale, alla ricerca e alla preparazione dei
collaboratori; insomma affronta quasi tutti i problemi che in modo più ampio
l’Impresa stessa deve affrontare e risolvere, esclusi quelli di natura
finanziaria e quelli connessi a una politica generale di sviluppo.

Chi è per TUA
Sede operativa dell’Agente e delle figure professionali che collaborano con
lui.
Il punto di riferimento su strada, per informazioni, consulenza e stipula di
contatti per i Clienti.

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Slide 53

Le aree di attività

Dalla definizione fornita dal Codice Civile
si distinguono due
differenti categorie di assicurazione

Assicurazione sulla vita

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Assicurazione contro i danni


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Assicurazione sulla vita

- Principali caratteristiche  E’ un contratto dal quale deriva per l’assicurato l’obbligo di versare un
premio all’assicuratore, e per l’assicuratore l’obbligo di pagare un
capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana
(morte o sopravvivenza dell’assicurato)
 Assolve ad una funzione previdenziale e anche di risparmio in cui la

corresponsione di un capitale o di una rendita in favore del beneficiario è
correlata al verificarsi di un evento futuro ed incerto ma non
necessariamente dannoso quale può essere l’ipotesi di sopravvivenza
dell’assicurato
Avanti

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Assicurazione contro i danni

- Principali caratteristiche  E’ un contratto caratterizzato dal principio indennitario in base al quale, a fronte
del pagamento di un premio, l’assicuratore si impegna a rivalere l’assicurato del
danno sofferto in seguito al verificarsi di un evento dannoso (sinistro), purché
l’indennizzo concesso non superi in valore l’entità del danno subito e nel limite del
valore assicurato concordato al momento della stipula del contratto
 Assolve ad una funzione prettamente risarcitoria in cui la corresponsione di un
capitale è correlata al verificarsi di un evento futuro ed incerto e
necessariamente dannoso
 Nel dettaglio può prevedere la copertura di differenti rischi:
• Rischi inerenti la persona: infortuni, malattie, invalidità per malattie
• Rischi di danni cagionabili a terzi: responsabilità civile nella guida di
autoveicoli
• Rischi di eventi sfavorevoli: incendio, furto

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Ramo vita

- Esempi di polizze -

- I Rami Ministeriali -

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I.

Assicurazioni sulla durata della
vita umana

II.

Assicurazioni di nuzialità, di
natalità

III.

Assicurazioni di cui ai punti I e
II connesse a fondi di
investimento

IV.

Assicurazione malattia

V.

Operazioni di capitalizzazione

VI.

Operazioni di gestione di fondi
collettivi costituiti per
l’erogazione di prestazioni in
caso di morte, in caso di vita o
in caso di cessazione o
riduzione dell’attività lavorativa

I.

Miste, Temporanee caso morte, capitale
differito

II.

Polizze cd. “dotali”: sono una forma di
accumulo “forzato” di ricchezza, finalizzato al
supporto di alcuni eventi della vita personale
(matrimonio, nascita di un figlio)

III.

Unit linked, Index Linked

IV.

Long Term Care (LTC);

V.

Di capitalizzazione pura: sono piani di
accumula senza alcuna componente di rischio
e senza la parte contrattuale dell’assicurato

VI.

Fondi pensione aperti

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Ramo danni

… ed il ramo danni

1. Infortuni (compresi infortuni sul lavoro
e malattie professionali):
 Prestazioni forfettarie
 Indennità temporanee
 Forme miste
 Persone trasportate
2. Malattia
 Prestazioni forfettarie
 Indennità temporanee
 Forme miste
3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli
ferroviari)
Ogni danno subito da:
 Veicoli terrestri automotori
 Veicoli terrestri non automotori
4. Corpi di veicoli ferroviari
 Ogni danno subito da veicoli
ferroviari
5. Corpi di veicoli aerei
 Ogni danno subito da veicoli aerei
6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e
fluviali
Ogni danno subito da:
 Veicoli fluviali
 Veicoli lacustri
 Veicoli marittimi
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7. Merci trasportate (compresi merci,
bagagli e ogni altro bene)
 Ogni danno subito dalle merci
trasportate o dai bagagli
indipendentemente dalla natura
del mezzo di trasporto
8. Incendio ed elementi naturali
 Ogni danno subito dai beni
(diversi dai beni compresi nei
rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da:
incendio, esplosione, tempesta,
elementi naturali diversi dalla
tempesta, energia nucleare,
cedimento del terreno
9. Altri danni ai beni
 Ogni danno subito dai beni
(diversi dai beni compresi nei
rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato
dalla grandine o dal gelo,
nonché da qualsiasi altro
evento, quale il furto, diversi da
quelli compresi al n. 8

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Ramo danni

… ed il ramo danni

10. Responsabilità civile autoveicoli
terrestri
 Ogni responsabilità risultante
dall’uso di autoveicoli terrestri
(compresa la responsabilità del
vettore)
11. Responsabilità civile aeromobili
 Ogni responsabilità risultante
dall’uso di veicoli aerei
(compresa la responsabilità del
vettore)
12. Responsabilità civile veicoli marittimi,
lacustri e fluviali
 Ogni responsabilità risultante
dall’uso di veicoli fluviali, lacustri
e marittimi (compresa la
responsabilità del vettore)
13. Responsabilità civile generale
 Ogni responsabilità diversa da
quelle menzionate ai numeri 10,
11, 12
14. Credito
 Perdite patrimoniali derivanti da
insolvenze
 Credito all’esportazione
 Vendita a rate
 Credito ipotecario
 Credito agricolo
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15. Cauzione
 Diretta
 Indiretta
16. Perdite pecuniarie di vario genere
 Rischi relativi all’occupazione
 Insufficienza di entrate (generale)
 Intemperie
 Perdite di utili
 Persistenza di spese generali
 Spese commerciali impreviste
 Perdita di valore venale
 Perdite di fitti e di redditi
 Perdite commerciali indirette
diverse da quelle menzionate
precedentemente
 Perdite pecuniarie non
commerciali
 Altre perdite pecuniarie
17. Tutela giudiziaria
18. Assistenza
 Assistenza alle persone in
difficoltà a seguito del verificarsi
di un evento fortuito

Avanti


Slide 59

Perché diversi rami?

Il maggior equilibrio

derivante all’impresa dall’esercizio di più rami,
il miglior sfruttamento dei costi
attuabile quando un’organizzazione è posta al servizio di più settori,
e la necessità per mantenere la clientela,

di mettersi in condizione di soddisfare
nel modo più completo le sue esigenze assicurative,
giustificano pienamente
il contemporaneo esercizio di più rami
generalmente praticato dalle imprese di assicurazione.

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I rami …

DANNI

VITA
Bisogni di sicurezza e protezione
TUTELA DI SE STESSI

TUTELA DEGLI ALTRI

TUTELA DELLA PERSONA

TUTELA DEL PATRIMONIO

Soluzioni

Vita

Fondi Pensione

DANNI A PERSONE

DANNI A COSE

Furto
Infortuni

Avanti

Malattia
Responsabilità Civile

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Incendio


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L’assicurazione italiana nel confronto internazionale - VITA

Il grafico rappresenta il rapporto tra la raccolta vita ed il Prodotto Interno
Lordo (indice di penetrazione assicurativa), per il 2000, 2001 e 2002.
Da questo si evince che, l’Italia è un paese ancora da sviluppare
fortemente, e che, a differenza degli altri paesi, ha un trend di crescita
positivo.
Pertanto, c’è ancora spazio per occupare quote di mercato, per chi
saprà cogliere le occasioni!!

Avanti

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L’assicurazione italiana nel confronto internazionale - DANNI

Il grafico rappresenta il rapporto tra la raccolta danni ed il Prodotto Interno Lordo
(indice di penetrazione assicurativa), per il 2000, 2001 e 2002.
Anche nel settore danni si evidenzia il forte divario tra l’Italia e gli altri paesi. Anche
nel danni, quindi, c’è spazio per aggredire nuove quote di mercato, che ancora non
hanno sottoscritto polizze danni!

Indice
generale

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Hai concluso
il 1° modulo del Percorso di inserimento per Collaboratori!
Naturalmente tutto quello che hai letto rappresenta un ottimo punto
di partenza per creare le basi della tua preparazione relativamente al
mondo assicurativo.
Per ottimizzare quanto appreso ti servirà una buona dose di volontà,
di impegno e un “inizio sul campo”.

Per proseguire con il tuo percorso di inserimento,
passa a “Il Gruppo Cattolica e il Sistema TUA”

Per rifare il corso clicca qui…

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