Lezione 2 – Principi Costituzionali

Download Report

Transcript Lezione 2 – Principi Costituzionali

Lezioni di diritto processuale civile pp2 Anno accademico 2012-2013

I principi costituzionali del processo civile

Garanzia del diritto di azione

Art. 24 Cost.

Garanzia dell’azione.

Ad ogni diritto deve corrispondere un’azione giurisdizionale di tutela “effettiva” (principio di ragionevole durata del processo, art 111, 2° comma, c.p.c.)

Corollario: divieto di arbitrato obbligatori L’azione garantita è la tutela davanti al giudice organo dello Stato munito di poteri autoritativi, rinunciabile solo per volontà delle parti

segue. I limiti al condizionamento dell’azione E’ ammessa: - se corrisponde ad un valore costituzionale; - se non pregiudica eccessivamente l’azione.

Segue. Ricorsi amministrativi

I ricorsi gerarchici: - non tutelano valori costituzionali paritetici (ma solo gli interessi della p.a.) - pregiudicano eccessivamente l’azione giurisdizionale, ritardandone gravemente l’esercizio (mancanza di termini allo svolgimento del ricorso gerarchico)

Segue. Conciliazione obbligatoria

Il tentativo obbligatorio di conciliazione: - tutela del principio solidaristico ex art. 2 Cost.

- non pregiudica eccessivamente l’azione se in sua mancanza non da origine ad una inammissibilità dell’azione, ma semplicemente ad una improcedibilità, in relazione agli effetti della domanda.

d lgs n. 28 del 2010

Soluzione costituzionalmente corretta (art. 5): - solo improcedibilità: viene operato un rinvio di udienza, di tre mesi; - l’istanza produce gli stessi effetti della domanda su prescrizioni e decadenze; - è esclusa in relazione alla tutela cautelare e anticipatoria e non a cognizione sommaria.

costituzionalizzazione della tutela cautelare Il processo cautelare nella sua finalità di preservare la lesione grave ed irreparabile del diritto deve sempre essere consentita per tutti i diritti (la estensione nel processo amministrativo e tributario).

Garanzia della difesa.

• Art. 24, 2° comma cost., il diritto di difesa nelle sue manifestazioni: a) Art. 111, 3° comma cost.: in relazione agli atti dell’altra parte e del giudice (art. 183, 5° e 8° comma; art. 101, 2° comma); b) Il diritto di difesa a prescindere dalle esigenze del contraddittorio, la libertà di definirne i contenuti: la formulazione di allegazioni (domande ed eccezioni), le prove: la tenuta rispetto a preclusioni e jus poenitendi.

Rapporti tra azione e difesa

• • • • In alcune ipotesi il diritto di azione è fatto prevalere sul diritto di difesa: A) nella tutela sommaria (la misura cautelare inaudita altera parte; la esecutività immediata del decreto ingiuntivo, risp. artt 669 – sexies, 2° comma e 642 c.p.c.); B) la sostituzione processuale dell’avente causa da parte del dante causa (art. 111 c.p.c.) Quando il diritto di difesa è sacrificato per il diritto di azione, deve essere comunque garantito in un momento successivo (esame delle misure anticipatorie con il contraddittorio; intervento volontario dell’avente causa).

Garanzia del giusto processo

• • • Art. 111, 1° comma: A) il processo deve esser regolato dalla legge; B) la tutela dei diritti deve condursi, almeno in alternativa, con le regole del processo a cognizione piena;

il rito camerale

Sotto la sanzione di incostituzionalità è il rito camerale, perché privo di una regolamentazione (cfr. artt 737, 738 e 739 c.p.c.) e per la sua autosufficienza, che non ammette alternativa a sé stesso.

Garanzia dell’imparzialità del giudice • • • • Art. 111, 2° comma, cost.: A) il giudice deve essere terzo, ovvero imparziale: astensione e ricusazione (art. 51 c.p.c.) e incompatibilità (art. 669 terdecies c.p.c.); B) la precostituzione del giudice da parte della legge all’insorgere della controversia (il giudice naturale, art. 25, 1° comma cost.; il divieto di giudici straordinari (art. 102, 2° comma, Cost.) C) divieto di giudici speciali (art. 102, 2° comma cost.);ammesse solo le sezioni specializzate (agraria), le giurisdizioni speciali costituzionalizzate (art. 103: giurisdizione amministrativa e giurisdizione contabile).

Garanzia della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali • Art. 111, 6° comma cost.: a) Le sentenze che concludono i giudizi e con le quali il giudice si libera del potere/dovere di giudicare, e che concludono un processo, devono essere motivate ; b) anche i provvedimenti aventi altra forma (decreti camerali; decreti e ordinanze monitorie) idonee al giudicato perché capaci di esaurire un procedimento con una misura che passa in giudicato, devono essere motivati.

Riferimenti normativi sulla motivazione • • • Sentenze (art. 132 n. 4, c.p.c.); Ordinanze (art. 134, 1° comma, c.p.c.), sono ordinanze i provvedimenti interlocutori a contraddittorio perfezionato; Decreti (art. 135, 4° comma) di natura meramente ordinatoria, devono essere motivati solo se la legge lo prevede

Garanzia del controllo di legittimità

• • • • E’ garantito il ricorso in Cassazione per violazione di legge (ma anche per tutti i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., cfr. 4° comma della disposizione): A) origine illuministica della garanzia: tutela della legge nei confronti dei giudici (parlements, composti da ceto nobiliare); B) funzione contemporanea di nomofilachia, ovvero di unità della interpretazione della legge.

La garanzia si estende non solo alla sentenza in senso formale, ma anche alla sentenza in senso sostanziale.

Garanzia della tutela giurisdizionale verso la P.A.

• • • • E’ garantita l’azione giurisdizionale nei confronti della P.A. (art. 113 cost.): a) nei rapporti paritetici (diritti); b) nei rapporti in cui la P.A. esprime un potere (interessi legittimi); c) con ogni mezzo, sino all’annullamento del provvedimento amministrativo (art. 113, 2°comma. Cost) determinandola legge il giudice che ha il potere di annullare gli atti (il che fa pensare che la ripartizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo non sia costituzionalizzata).