Contraddittorio senza bussola

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I M P O S T E E TA S S E
Le commissioni tributarie a confronto dopo le pronunce della Corte di cassazione
Contraddittorio senza bussola
Obbligo preventivo solo per tributi armonizzati. Anzi no
DI
CLAUDIA MARINOZZI
C
ommissioni tributarie
in ordine sparso circa
l’esistenza o meno del
generale principio del
contraddittorio preventivo la
cui violazione comporterebbe
la nullità degli atti impositivi.
Nonostante la posizione assunta dalla Cassazione a sezioni
unite a favore della seconda
posizione. La Ctr Milano, con la
sentenza n. 193/6/2017 del 27
gennaio, ha rigettato l’appello
del contribuente confermando
l’avviso di accertamento in materia catastale, non preceduto
da contraddittorio, affermando
che in tema di tributi non armonizzati non vi fosse, salvo i casi
legislativamente previsti, un
generale obbligo di contraddittorio. A distanza di pochi giorni la Ctp Reggio Emilia, con la
sentenza n. 55/2/2017 del 7 febbraio, ha invece annullato un
accertamento Irpef affermando
l’esistenza nell’ordinamento nazionale di un generale principio
del contraddittorio violato dalle
Entrate nella fattispecie. Con
la sentenza della Cassazione
I principi opposti
Ctr Milano sent. n. 193/6/2017
N o n e sis t e n ell’o r d i n a m e n to
nazionale un generale obbligo al
contraddittorio endoprocedimentale.
Per tale ragione, salvo nelle ipotesi
tassativamente previste dalla legge,
l’omesso contraddittorio non inficia
la validità dell’avviso di accertamento
emesso in materia di tributi non
armonizzati.
a sezioni unite 24823/2015
24823/2015, i
cui principi sono stati chiariti
nell’ordinanza 10903/2016, la
questione circa l’esistenza di
un generalizzato obbligo al contraddittorio da parte dell’amministrazione finanziaria prima
dell’emissione di un atto impositivo pareva oramai superata.
La Corte infatti ha affermato
che mentre nell’ordinamento
comunitario è rinvenibile un
generale principio al contraddittorio endoprocedimentale,
nell’ordinamento nazionale
tale obbligo di carattere ge-
Ctp Reggio Emilia sent. 55/2/2017
Il contraddittorio preventivo deve essere
tutelato a prescindere dalla natura
armonizzata o meno del tributo. Infatti da
una lettura costituzionalmente orientata
e corretta della normativa vigente,
bisogna concludere per l’applicazione del
principio della necessaria applicazione
del contraddittorio a pena di invalidità
dell’avviso di accertamento.
nerale non è legislativamenlegislativamen
te previsto. Per tale ragione,
quindi, l’omesso contraddittorio
produce l’invalidità degli avvisi di accertamento in materia
di tributi armonizzati (quelli
che rientrano nella competenza dell’Unione europea quale
l’Iva) mentre eguale omissione
perpetuata in un procedimento
di accertamento di tributi non
armonizzati (quali le imposte
dirette) non comporta alcun
effetto sull’atto impositivo. La
Ctr Milano, richiamando tale
decisione e facendo applicazio-
ne dei principi affermati dalla
Cassazione, ha ritenuto legittimo l’accertamento catastale
non preceduto da contraddittorio in quanto «non riguarda
la materia dei c.d. tributi armonizzati» e perchè le norme
procedimentali non prevedono
specifici obblighi di contraddittorio. I giudici emiliani, invece,
in un procedimento avverso un
avviso di accertamento Irpef,
hanno apertamente assunto
una posizione contraria a quella della Cassazione, ritenendo
illegittimo l’atto impositivo non
preceduto
dal contraddittorio
p
con
co il contribuente. La commissione
infatti ha evidenziato «di
si
ben
b conosce[re] il principio di
diritto,
autorevolmente, enund
ciato
dalla Corte di cassazione
ci
ss.uu.»
ma «di non potervi adess
rire»
ciò in quanto «limitare la
ri
piena
tutela del contraddittop
rio
ri preventivo, in dipendenza
della
natura non armonizzata
d
dei
d tributi pretesi, si espone a
censure
di incostituzionalità,
ce
irragionevolmente
implicando
ir
disparità
di trattamento manid
festatamente
contrarie al diviefe
to della c.d. “discriminazione a
rovescio”
vale a dire situazioni
ro
di disparità in danno a cittadini
di uno stato membro e delle sue
imprese che si verifichino come
effetto indiretto dell’applicazione del diritto europeo». Per la
Ctp Reggio Emilia «se si vuole
dare una lettura costituzionalmente orientata e corretta della normativa vigente, bisogna
concludere per l’applicazione
del principio della necessaria
applicazione del contraddittorio endoprocedimentale a tutti
i tributi e non solo a quelli
armonizzati».