omesso contraddittorio preventivo. l`istanza di

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Transcript omesso contraddittorio preventivo. l`istanza di

Lunedì,28Novembre2016-Direttore:AntonioGigliotti
GIURISPRUDENZA
25NOVEMBRE2016
OMESSOCONTRADDITTORIOPREVENTIVO.L’ISTANZADI
ADESIONENONSALVAL’ACCERTAMENTO
CassazioneTributaria,sentenzapubblicatail24novembre2016
Se l’Ufficio non ha attivato il contradditorio preventivo,
l’accertamento da studi di settore è nullo anche nel caso in
cui il contribuente abbia presentato l’istanza di adesione. È
quanto emerge dallasentenza n. 24003/16 della Sezione
TributariadellaCortediCassazione.
Nel mirino del fisco è finito un medico che non avrebbe
dichiaratoricaviper66milaeuronel2002.
Larideterminazionedelredditodellacontribuenteèavvenuta
facendo riferimento agli studi di settore, e l’atto impositivo è
stato confermato in sede d’impugnazione perché la CTR –
che ha riformato il verdetto di prime cure, che era stato
totalmente sfavorevole all’Ufficio – non ha ritenuto sufficienti
glielementifornitidallaricorrenteasuperarelapresunzione
dimaggioriricavi.
La professionista, precisamente, al fine di giustificare lo
scostamento tra quanto dichiarato e lo studio di settore, ha dedotto gravi problemi familiari (derivanti dalla
separazionelegaledalconiuge)cheleavevanoimpostounariduzionedelleoredilavoro,conconseguentiminori
guadagni.
Ebbene,l’argomentodifensivochehafattobrecciapressoigiudicilegittimitàhariguardatounaspettoprocedurale;
ossiagliErmellinihannoritenutodipoteredeciderelacausanelmerito,conaccoglimentodell’originarioricorso
della contribuente, sul rilievo dellamancata attivazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del contraddittorio
preventivo.
LaCTRharespintol’eccezionedinullitàdell’attoimpugnatoperilmancatoinvitopreventivoarenderechiarimentieccezione formulata dalla professionista sia in primo che in secondo grado - in considerazione del fatto che la
contribuente aveva proposto domanda di adesione, sicché aveva potuto comunque interloquire con l’Ufficio,
esponendoipropririlievieleproprieosservazioniriguardoalrisultatodell’accertamento.
MalaSupremaCortehacensuratoilragionamentodellaCTRponendol’accentosulfattocheilprocedimento di
adesione è successivo alla notifica dell’avviso di accertamento. Il che, nell’ambito degli accertamenti
standardizzati mediante l’applicazione dei parametri e degli studi settore, deve far ritenere frustrata la finalità del
contraddittorio endoprocedimentale, come individuata dalla giurisprudenza della Sezioni Unite (sent. n.
26635/2009).
Infatti,scrivonogliErmellini,“selafinalitàdelcontraddittorio,nell’amb itodelprocedimentodiaccertamentofondato
suglistudidisettore,èquellodiavvalorarelacorrettezzadell’accertamento,proprioallalucedelconfrontotrale
posizioni dell’Ufficio e quelle del contrib uente, che in tal modo ha la possib ilità di rimarcare le peculiarità della
propriasituazioneeconomicoreddituale,ondeescluderecheildatostatisticocheèallab asedeglistudidisettore
sianellafattispecieinvocab ile,èappuntonecessariochelostessosisvolgainviapreventiva,poichéèlastessa
legittimità dell’accertamento che presuppone che sia data al contrib uente la possib ilità di dedurre in ordine alla
effettivaidoneitàdeglistudiagiustificarelamaggiorepretesaimpositiva”.
Pertanto,contrariamenteaquantoritenutodalGiudicedelmerito,ilcontraddittoriononpuòessererecuperato“a
posteriori”conlapresentazionediun’istanzaperadesione,postocheintalcaso,secondogliErmellini,l’avvisodi
accertamento continua a essere inficiato dalla patologia genetica derivante dall’omessa attivazione del
contraddittorioendoprocedimentale.
Inconclusione,accoltoilricorsodellacontribuente,edecisalacausanelmerito,nonessendonecessariulteriori
accertamenti di fatto, la Suprema Corte ha disposto la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle
spesedelgiudizioinfavoredellaprofessionista(4milaeurooltrespeseforfetarieeaccessoridilegge).
AUTORE:PAOLAMAURO
CATEGORIE:ACCERTAMENTOERISCOSSIONE>STUDIDISETTORE
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