5089/17 gro/FRA/sp 1 DGG 1B 1. Secondo la procedura di cui all

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Consiglio
dell'Unione europea
Bruxelles, 11 gennaio 2017
(OR. en)
5089/17
EF 2
ECOFIN 5
DELACT 7
NOTA PUNTO "I/A"
Origine:
Destinatario:
Segretariato generale del Consiglio
Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
n. doc. Comm.:
C(2016) 7147 final, C(2016) 7158 final and C(2016) 7159 final
Oggetto:
Tre atti delegati che integrano il regolamento (UE) n. 909/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio
- Intenzione di non sollevare obiezioni ad atti delegati
1.
Secondo la procedura di cui all'articolo 290 del TFUE e conformemente all'articolo 11,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010 1 l'11 novembre 2016 la Commissione ha
notificato al Consiglio il regolamento delegato (UE) .../... della Commissione dell'11.11.2016
che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente il contenuto della
segnalazione di regolamenti internalizzati 2 e il regolamento delegato (UE) .../... della
Commissione dell'11.11.2016 che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, per quanto riguarda le norme tecniche di
regolamentazione in materia di autorizzazione, vigilanza e requisiti operativi per i depositari
centrali di titoli 3. Il Consiglio disponeva di un mese, vale a dire fino all'11 dicembre 2016, per
sollevare obiezioni.
1
2
3
Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli
strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la
decisione 2009/77/CE della Commissione; GU L 331 del 15.12.2010, pagg. 84-119
Doc. 14410/16
Doc. 14412/16 + ADD 1
5089/17
gro/FRA/sp
DGG 1B
1
IT
2.
Secondo la procedura di cui all'articolo 290 del TFUE e conformemente all'articolo 11,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 4 l'11 novembre 2016 la Commissione ha
notificato al Consiglio il regolamento delegato (UE) .../... della Commissione dell'11.11.2016
che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le norme tecniche di regolamentazione su alcuni requisiti prudenziali per depositari
centrali di titoli ed enti creditizi designati che offrono servizi accessori di tipo bancario 5. Il
Consiglio disponeva di un mese, vale a dire fino all'11 dicembre 2016, per sollevare obiezioni.
3.
Il 28 novembre 2016 il termine per sollevare obiezioni agli atti delegati in oggetto è stato
prorogato dal Consiglio di un mese e successivamente di un altro mese 6. Il Consiglio può
dunque sollevare obiezioni agli atti delegati notificati entro l'11 febbraio 2017.
4.
Nel corso della procedura di approvazione tacita nell'ambito del Gruppo "Servizi finanziari",
conclusasi il 10 gennaio 2017, nessuna delegazione ha manifestato l'intenzione di sollevare
obiezioni ai presenti atti delegati.
5.
Si suggerisce pertanto al Coreper di invitare il Consiglio a confermare che non intende sollevare
obiezioni agli atti delegati e che la Commissione e il Parlamento europeo ne siano informati; ciò
implica che, salvo obiezioni del Parlamento europeo, gli atti delegati sono pubblicati ed entrano
in vigore a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010 e
dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria
europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della
Commissione; GU L 331 del 15.12.2010, pagg. 12-47
Doc. 14415/16 + ADD 1
Doc. 14464/16
5089/17
gro/FRA/sp
DGG 1B
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IT