5059/17 don/sp 1 DG E 2B 1. La Commissione ha presentato al

Download Report

Transcript 5059/17 don/sp 1 DG E 2B 1. La Commissione ha presentato al

Consiglio
dell'Unione europea
Bruxelles, 11 gennaio 2017
(OR. en)
5059/17
ENER 2
ENV 8
DELACT 5
NOTA PUNTO "I/A"
Origine:
Destinatario:
Segretariato generale del Consiglio
Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:
15265/16 ENER 425 ENV 771
+ ADD 1
Oggetto:
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
30.11.2016 recante modifica dei regolamenti delegati (UE) n. 1059/2010,
(UE) n. 1060/2010, (UE) n. 1061/2010, (UE) n. 1062/2010, (UE) n.
626/2011, (UE) n. 392/2012, (UE) n. 874/2012, (UE) n. 665/2013, (UE) n.
811/2013, (UE) n. 812/2013, (UE) n. 65/2014, (UE) n. 1254/2014, (UE)
2015/1094, (UE) 2015/1186 e (UE) 2015/1187 per quanto riguarda l’uso
delle tolleranze nelle procedure di verifica
- Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto delegato
1.
La Commissione ha presentato al Consiglio l'atto delegato 1 in oggetto secondo la procedura di
cui all'articolo 290 del TFUE e conformemente all'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre
risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi
relative ai prodotti 2. Poiché la Commissione ha notificato l'atto delegato per quanto riguarda
l’uso delle tolleranze nelle procedure di verifica il 30 novembre 2016, il Consiglio può sollevare
obiezioni in merito entro il 30 gennaio 2017.
1
2
Doc. 15265/16 ENER 425 ENV 771 + ADD 1.
GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.
5059/17
don/sp
DG E 2B
1
IT
2.
Le delegazioni sono state invitate a trasmettere eventuali osservazioni su questo fascicolo
entro il 9 gennaio 2017. Alla scadenza di tale termine le delegazioni non hanno fornito alcuna
indicazione di ragioni perché il Consiglio sollevi obiezioni all'atto delegato.
3.
Si suggerisce pertanto al Coreper di raccomandare al Consiglio di confermare che non intende
sollevare obiezioni all'atto delegato e che la Commissione e il Parlamento europeo ne siano
informati. Ciò implica che, salvo obiezioni del Parlamento europeo, l'atto delegato è
pubblicato ed entra in vigore a norma dell'articolo 13 della direttiva 2010/30/UE.
5059/17
don/sp
DG E 2B
2
IT