voluntary disclosure 2.0 – la regolarizzazione delle

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Lunedì,28Novembre2016-Direttore:AntonioGigliotti
FISCO
24NOVEMBRE2016
VOLUNTARYDISCLOSURE2.0–LAREGOLARIZZAZIONE
DELLESOMMEINCONTANTIEDEIVALORIAL
PORTATORE
DecretoFiscalen.193del22.10.2016
Ildecretofiscaledel22.10.2016n.193,“Disposizioniurgenti
in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze
indifferibili“ pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 249 del
24.10.2016 e contestualmente entrato in vigore è stato
approvato definitivamente il 15.11.2016, seppure modificato
rispetto alla sua versione originale per effetto di alcuni
emendamenti,allaCameradelleCommissioniVeVIinsede
referente; in questi giorni è all'esame del Senato in
CommissioniRiunite.
Sfumata la previsione contenuta nel Testo della Legge di
Stabilità 2017 approvato dal Consiglio dei Ministri del
15.10.2016,cheprevedevaunadoppiapercentuale(del15%
edel35%),l'emersioneditalivalori,inviagenerale,sconterà
le normali aliquote Irpef in relazione al reddito complessivo,
fatta salva la possibilità di provare che le stesse somme
sianogiàstateassoggettateatassazione.
Inparticolareilcomma3dell'articolo7delDecretoLeggen.193,prevedeche“...selacollaborazionevolontariaha
peroggettocontantiovalorialportatoreicontribuenti:
a)rilascianounitamenteallapresentazionedell'istanzaunadichiarazioneincuiattestanochel'origineditalivalori
nonderivadacondottecostituentireatidiversidaquelliprevistidall'articolo5quinquies,comma1,letterea)eb),del
decretolegge28giugno1990,n.167,convertito,conmodificazioni,dallalegge4agosto1990,n.227;
b)provvedono,entroladatadipresentazionedellarelazioneedeidocumentiallegati,all'aperturaeall'inventarioin
presenzadiunnotaio,cheneaccertiilcontenutoall'internodiunappositoverbale,dieventualicassettedisicurezza
pressolequaliivalorioggettodicollaborazionevolontariasonocustoditi;
c)provvedonoentroladatadipresentazionedellarelazioneedeidocumentiallegatialversamentodeicontantieal
deposito valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, su un rapporto vincolato fino alla
conclusionedellaprocedura...”.
Conseguentemente, per quanto concerne la regolarizzazione volontaria delle somme in contanti o gioielli non
dichiarateilcontribuentedovràavercuradi:
-attestare,sottolapropriaresponsabilità,unitamenteallapresentazionedell'istanza,laprovenienzalaprovenienza
“lecita”deivalorioggettodiemersione;
- aprire un inventario alla presenza di un notaio, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti
allegati,ilqualeneaccerterà,all'internodiunappositoverbale,ilcontenutodelleeventualicassettedisicurezzain
cuisonocustoditiivalori;
dovràanche:
- versare, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, le somme in contanti e i valori
oggettodiemersionepressointermediarifinanziarivincolandoliinunconto/rapporto(locuzioneinseritainsededi
emendamento rispetto alla versione originaria che parlava di “relazione vincolata”) fino al completamento della
proceduradiemersione.
RicordiamochenelcasoincuiilProfessionista,ilConsulenteogliIntermediaricheassistonoilcontribuentenella
fasediadesionedellaproceduranonadempisseroagliobblighiprevistipotrebberoesserepassibilidiattribuzione
diresponsabilitàpenaliderivantidallaprocedura.
Sempre con riferimento all'emersione dei contanti il D.L. n. 193 emendato prevede la presunzione (salvo prova
contraria fornita dal contribuente) che le somme in contanti o i valori al portatore oggetto di “emersione” siano
derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazioni degli obblighi dichiarativi, (Imposta sul
Reddito,Addizionali,ImposteSostitutive,IrapeIva),nonchédiviolazionirelativeagliadempimentidelsostitutodi
impostacommessenell'anno2015eneiquattroannidiimpostaprecedenti;vienecosìdistribuitasupiùperiodi
d'impostalapresunzionedievasione.
Talepresunzioneprevedel'inversionedell'oneredellaprova,ovveroilcontribuentepotràfornire,producendoidonea
documentazionecircostanziata,provacontraria,offrendoinformazionipreciseeconcordantitalidadimostrarechele
sommeincontantioggettodi“emersione”sonogiàstatesottoposteatassazione.
AUTORE:MARTABREGOLATO
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