Il limite dell`impossibilità di adempiere in materia di art 10

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Il limite dell’impossibilità di adempiere in materia di art 10-ter D.lgs 74/2000
mod D. lgs. 158/2015
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La sentenza della Cassazione n. 35629, sez III penale, del 21/6/2016 ha affrontato il tema della responsabilità
per il reato di cui all’art. 10-ter D.Lgs 74/2000 e rigettato il ricorso dell’imputato contro la sentenza della Corte
d’Appello che lo aveva condannato a mesi 9 e giorni 10 di reclusione.
Essa ha esaminato il tema, discusso in giurisprudenza e dottrina, della rilevanza o meno della sopravvenuta
mancanza di liquidità che costringe l’imprenditore a non versare l’IVA dovuta in base alla dichiarazione
annuale entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo. Pur aderendo
al recente orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 27676/2014), legato all’attuale contesto di difficoltà
economica diffuso sul mercato, che ammette la possibilità di invocare la crisi di liquidità come elemento idoneo
ad escludere la responsabilità penale per il reato in esame, la S. C. ha ritenuto che si possa escludere
l’antigiuridicità del fatto soltanto in presenza di una situazione di forza maggiore assolutamente non imputabile
all’imprenditore.
Al contrario della giurisprudenza tradizionale (Cass. S. U. n. 37424/2013; nonché Cass. n. 37528/2013), che
non ha mai riconosciuto all’allegazione dello stato di crisi economica valore di fattore esimente la
responsabilità penale, in quanto ha sempre ritenuto esistente in capo ai professionisti o imprenditori il dovere di
accantonare sufficienti risorse per far fronte all’obbligazione tributaria, la sentenza in esame ha ritenuto che
l’imputato del reato di cui all’art 10-ter avrebbe dovuto dimostrare che la crisi dipendeva da fatti a lui non
imputabili, e quindi
non correlata alla
condotta gestionale dell’impresa, ma derivante da circostanze
imprevedibili o inevitabili e che, inoltre, la crisi non fosse dipesa da consapevoli scelte imprenditoriali.
Peraltro, nel caso in questione, si è valutato che l’ordine di priorità attribuito dall’imprenditore ai creditori da
pagare non sia stato tale da permettere di invocare l’impossibilità incolpevole di pagare l’IVA a debito, anzi
proprio la scelta strategica di non soddisfare l’Erario per priviligiare altri interessi è stata considerata
dimostrazione della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato. E’ dunque necessario, secondo
tale orientamento, per poter invocare la crisi di liquidità, dimostrare la correttezza della gestione e il presentarsi
di fattori incontrollabili, nonché l’ inutilità del ricorso a misure alternative alla gestione tradizionale per
fronteggiare il momento di crisi.
Nel caso di specie la Corte ha rilevato altresì mancante la prova del fatto che non sia stato altrimenti possibile
2 per il contribuente reperire le risorse economiche per il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni
tributarie, non essere stato cioè provato di aver posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il
proprio patrimonio personale, dirette a consentire di recuperare le somme necessarie per assolvere il debito
erariale.
Ivo Caraccioli