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Transcript ottobre 2016

- NEWS N°10 OTTOBRE 2016 PRINCIPALI LEGGI E DECRETI
SULL’EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA
DECRETO LEGISLATIVO N. 141 DEL 18 LUGLIO 2016
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO
2014, N. 102, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/27/UE SULL'EFFICIENZA
ENERGETICA
Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.172 del 25/7/2016, contiene novità in materia di prestazioni
energetiche degli immobili della pubblica amministrazione; diagnosi energetiche; misura e fatturazione; fondo
efficienza e sanzioni.
In generale riporta la rettifica di alcune definizioni, precisazioni sulla modalità di calcolo dell’obiettivo nazionale
vincolante di efficienza energetica e disposizioni finalizzate a rendere più chiare le norme concernenti la
misurazione, la fatturazione del consumo energetico e la suddivisione delle spese in condomini ed edifici
polifunzionali.
Si quest’ultimo punto è il caso della contabilizzazione del calore. La principale correzione riguarda la possibilità
di derogare alla norma UNI 10200. Si stabilisce cioè che se c’è una differenza superiore al 50% per il fabbisogno
termico tra le singole unità immobiliari, si può cambiare il metodo di ripartizione delle spese.
Con questo decreto si prevede anche che i proprietari di immobili e i condomìni che non si adegueranno agli
obblighi sull’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore saranno puniti con multe da
500 a 2.500 euro.
Vengono previste poi nel nuovo decreto norme per la semplificazione e la rimozione di ostacoli
amministrativi alla diffusione dell’efficienza, nonché la possibilità di incrementare, con ulteriori risorse derivanti dai
proventi delle aste delle quote di emissioni di CO2, la dotazione del Fondo nazionale per l’efficienza energetica,
che è in fase di costituzione.
La contabilizzazione individuale del calore negli edifici condominiali, come
sappiamo, è un tema molto complesso e ampiamente dibattuto, soprattutto negli
ultimi mesi.
Ormai è l’ultima estate utile per adeguare gli impianti termici centralizzati entro
il 31 dicembre 2016, se sussistono gli obblighi previsti dalla legge, dopodiché
potranno scattare sanzioni a carico del condominio o dei singoli proprietari.
Ci sono alcune importanti novità nel decreto, appena approvato dal Consiglio dei Ministri, che modifica/corregge
alcuni aspetti del D.lgs. 102/2014 che, a sua volta, accoglieva la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.
La principale correzione prevista dal provvedimento riguarda la possibilità di derogare alla norma UNI 10200.
Spesso, infatti, nei grandi palazzi ci sono alcuni appartamenti che hanno un fabbisogno energetico molto più elevato
rispetto a tutti gli altri, a causa delle maggiori dispersioni termiche.
Pensiamo, ad esempio, a un attico o un’abitazione al piano terra, vicino alle cantine. Ebbene, il nuovo decreto, in
sintesi, stabilisce che se c’è una differenza superiore al 50% per il fabbisogno termico tra le singole unità
immobiliari, allora si può cambiare il metodo di ripartizione delle spese.
In pratica, la quota totale a consumo del riscaldamento centralizzato non va più interamente suddivisa secondo i
prelievi individuali, bensì per almeno il 70% in base ai prelievi effettivi di energia termica dei singoli appartamenti.
Il restante 30%, invece, va ripartito con altri calcoli, ad esempio in base ai millesimi o ai metri quadri delle varie
proprietà. In questo modo, in buona sostanza, si “socializza” una parte dell’extra costo che dovrebbero pagare gli
inquilini di abitazioni un po’ svantaggiate, termicamente parlando.
Questa modifica potrebbe anche facilitare qualche investimento per la riqualificazione di tutto l’edificio. La
considerazione potrebbe essere questa: se io, proprietario di un appartamento al secondo o terzo piano abbastanza
ben isolato termicamente, anche perché magari ho già fatto sostituire gli infissi, devo accollarmi una parte delle
maggiori spese individuali di riscaldamento di un’abitazione “svantaggiata”, allora potrei trovare un interesse
comune nell’approvare un lavoro per migliorare l’efficienza dell’intero condominio (un cappotto termico sul tetto, per
esempio).
È bene ricordare brevemente, a questo punto, quali sono i passi fondamentali da seguire per non rischiare
inconvenienti e sanzioni. La prima cosa da verificare, quindi, è se è possibile installare sotto-contatori con cui
misurare i consumi effettivi di ciascun appartamento.
Tuttavia, possono esserci delle impossibilità tecniche: il tipico esempio è il sistema di distribuzione “verticale” con
colonne montanti, che servono caloriferi di abitazioni diverse su più piani. In questo caso, o se c’è inefficienza in
termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, bisogna installare le valvole
termostatiche e i ripartitori di calore su ogni singolo calorifero di ogni appartamento.
A livello generale, una novità introdotta dal decreto correttivo è la possibilità di destinare i proventi delle aste di
CO2, non impegnati nell’arco di un anno, al costituendo fondo nazionale per l’efficienza energetica,
incrementando così le risorse disponibili per finanziare interventi di riqualificazione in vari settori, dal residenziale
alle pubbliche amministrazioni
Per ulteriori chiarimenti puoi andare al link:
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/25/16G00153/sg