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Mobilità: per passare da sostegno a posto comune vale anche il
servizio preruolo. Anief vince anche a Ravenna
di redazione
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Anief – Si abbatte sul MIUR anche la decisione
del Tribunale del Lavoro di Ravenna, che, con
un’ordinanza emanata d’urgenza, dà piena
ragione al nostro sindacato, e dichiara palese la
discriminazione posta in essere dal Ministero
dell’Istruzione quando nega la possibilità di
computare il servizio svolto durante il periodo di
precariato ai ni del trasferimento da posto di sostegno a posto comune.
L’Ordinanza, infatti, riconosce il diritto di una nostra iscritta a “partecipare alle procedure di mobilità per
l’anno scolastico 2016/2017 su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia e al riconoscimento, a tale
fine, del servizio da ella prestato sul ruolo di sostegno precedentemente all’assunzione a tempo
indeterminato” ordinando all’Amministrazione scolastica di adottare tutti gli atti conseguenti.
Gli Avvocati Ida Mendicino, Fabio Ganci e Walter Miceli ottengono per il nostro sindacato una nuova vittoria
che riconosce l’illegittimità del mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo già prestato sul medesimo
posto ai fini del superamento del quinquennio di permanenza su posti di sostegno prima di poter richiedere
il trasferimento su posti di tipo curricolare.
Con la mobilità 2016, infatti, si è concretizzata un’altra violazione dei diritti dei lavoratori a tempo
determinato finalmente entrati in ruolo che l’Anief ha, sin da subito, denunciato senza riserve evidenziando
come il MIUR non abbia voluto riconoscere loro la possibilità di effettuare il passaggio sul posto di tipo
Prima di sottoscrivere la polizza leggi i fascicoli informativi su allianz.it e in agenzia.​
di precariato già effettuati.
L’assunto patrocinato dai legali Anief è stato dichiarato pienamente fondato e
condivisibile dal Tribunale del Lavoro, “non rinvenendosi ragioni giustificative di una
siffatta discriminazione tra lavoro a termine e lavoro a tempo indeterminato, forme di
lavoro che, in base al diritto e alla giurisprudenza europea, “per quanto riguarda le
condizioni di impiego…non possono essere trattati in modo meno favorevole dei
Data di nascita
GG/MM/AAAA
Professione
Impiegato, dirigente
CAP residenza
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con una piccola spesa mensile
Codice abbonamento:
curricolare computando, ai fini del superamento del quinquennio obbligatorio su posto di sostegno, gli anni
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lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o
rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”
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(clausola n. 4 della direttiva 1999/70/CE del Consiglio)”. MIUR, dunque, bacchettato
nuovamente in tribunale con un doveroso chiarimento, esposto nel provvedimento, che
rende la sua difesa completamente inefficace: “tali ragioni non possono rinvenirsi nella
continuità educativa posta a fondamento del divieto di mobilità infraquinquennale, in
quanto proprio la scelta di instaurare rapporti a tempo determinato (e, dunque, instabili
per definizione) per tali ruoli già di per sé rende palese che si tratta di un principio
tendenzialmente derogabile e derogato”.
Anche per le procedure di Mobilità, dunque, l’Anief ha imposto al Ministero dell’Istruzione
il pieno rispetto del servizio prestato con contratti a tempo determinato ribadendo,
ancora una volta, il divieto di qualsivoglia discriminazione da porre in essere a discapito
di quanti hanno lavorato con contratti a termine alle dipendenze della Pubblica
Amministrazione.
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29 settembre 2016 - 10:27 - redazione
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